Legge
N. 205 del 25/6/93
Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa
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il testo completo della legge)
Articolo
1
(Discriminazione, odio o violenza per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini
dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è
punito:
A) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee
fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a
commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici,
nazionali o religiosi;
B) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo
incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza
per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
2.
È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra
i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali
organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla
loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o
Dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che
promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi
sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.
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