Restrizioni/divieti
di impiego
Legge
27 marzo 1992, n. 257
Norme
relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
S.Ord. alla G.U. N. 087 Serie Generale Parte Prima del 13.04.92
Supplemento 064 del 13.04.92 - Legge 27 marzo 1992, n. 257
Indice
Capo
I - Disposizioni Generali
Art.
1 - Finalità
Art.
2 - Definizioni
Art.
3 - Valori
Limite
Capo
II - Istituzione della commissione di valutazione e norme di
attuazione
Art.
4 - Istituzione
della commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei
rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto
Art.
5 - Compiti
della commissione
Art.
6 - Norme di
attuazione
Art.
7 - Conferenza
nazionale
Capo
III - Tutela dell'ambiente e della salute
Art.
8 -
Classificazione, imballaggio, etichettatura
Art.
9 - Controllo
sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e sulle
operazioni di smaltimento e bonifica
Art.
10 - Piani
regionali e delle province autonome
Art.
11 -
Risanamento della miniera di Balangero
Art.
12 - Rimozione
dell'amianto e tutela dell'ambiente
Capo
IV - Misure di sostegno per i lavoratori
Art.
13 -
Trattamento straordinario di integrazione salarialee pensionamento
anticipato
Capo
V - Sostegno alle imprese
Art.
14 -
Agevolazioni per l'innovazione e la riconversione produttiva
Capo
VI - Sanzioni
Art.
15 - Sanzioni
Capo
VII - Disposizioni finanziarie
Art.
16 -
Disposizioni finanziarie
Tabella
Capo
I
Disposizioni generali
Art.
1
Finalità
-
La
presente legge concerne l'estrazione, l'mportazione, la
lavorazione, l'utilizzazione, la commercializzazione, il
trattamento e lo smaltimento, nel territorio nazionale, nonche'
l'esportazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono e
detta norme per la dismissione dalla produzione e dal commercio,
per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione,
dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti
che lo contengono, per la realizzazione di misure di
decontaminazione e di bonifica delle aree interessate
dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata alla
individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione
produttiva e per il controllo sull'inquinamento da amianto.
-
A
decorrere da trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge sono vietate l'estrazione,
l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la
produzione di amianto, di prodotti di amianto, o di prodotti
contenenti amianto ivi compresi quelli di cui alle lettere c) e g)
della tabella allegata alla presente legge, salvo i diversi
termini previsti per la cessazione della produzione e della
commercializzazione dei prodotti di cui alla medesima tabella.
Art.
2
Definizioni
-
Ai
fini della presente legge si intendono per:
-
a)
amianto: i silicati fibrosi di cui all'articolo 23 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
-
b)
utilizzazione dell'amianto: la lavorazione e la produzione di
prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto libero o
legato in matrice friabile o in matrice cementizia o resinoide,
o di prodotti che comunque possano immettere nell'ambiente
fibre di amianto;
-
c)
rifiuti di amianto: i materiali di scarto delle attivita'
estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni
che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di
decoibentazione nonche' qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto
contenente che abbia perso la sua destinazione d'uso e che
possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in
concentrazioni superiori a quelle ammesse dall'articolo 3.
Art.
3
Valori limite
-
La
concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di
lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei
luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unita'
produttive ove si utilizza amianto e delle imprese o degli enti
autorizzati alle attivita' di trasformazione o di smaltimento
dell'amianto o di bonifica delle aree interessate, non puo'
superare i valori limite fissati dall'articolo 31 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277,
come modificato dalla presente legge.
-
I
limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei
valori dell'inquinamento da amianto, compresi gli effluenti
liquidi e gassosi contenenti amianto, si intendono definiti
secondo la direttiva 87/217/CEE del Consiglio del 19 marzo 1987.
Il termine per l'emanazione del decreto legislativo per
l'attuazione della predetta direttiva, di cui agli articoli 1 e 67
della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e' differito al 30 giugno
1992.
-
Eventuali
aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo sono disposti, anche su proposta della
commissione di cui all'articolo 4, con decreto del Ministro della
sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
-
La
lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277,
e' sostituita dalla seguente: "a) 0,6 fibre per centimetro
cubo per il crisotilo".
-
Il
comma 2 dell'articolo 31 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277,
e' abrogato.
Capo
II
Istituzione della commissione di valutazione e norme di attuazione
Art.
4
Istituzione della commissione per la valutazione dei problemi
ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto
-
Con
decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro
dell'ambiente, con il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica e con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e' istituita, presso il Ministero della sanita',
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la commissione per la valutazione dei problemi ambientali e
dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, di seguito
denominata commissione, composta da:
-
a)
due esperti di tecnologia industriale, designati dal Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
-
b)
due esperti di materiali e di prodotti industriali, designati
dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
-
c)
due esperti di problemi dell'igiene ambientale e della
prevenzione nei luoghi di lavoro, designati dal Ministro della
sanita';
-
d)
due esperti di valutazione di impatto ambientale e di
sicurezza delle produzioni industriali, designati dal Ministro
dell'ambiente;
-
e)
un esperto di problemi della previdenza sociale, designato dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
-
f)
un esperto dell'Istituto superiore di sanita';
-
g)
un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
-
h)
un esperto dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente (ENEA);
-
i)
un esperto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL);
-
l)
tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;
-
m)
due rappresentanti delle organizzazioni delle imprese
industriali e artigianali del settore;
-
n)
un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale
di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
-
La
commissione di cui al comma 1 e' presieduta dal Ministro della
sanita' o da un Sottosegretario di Stato da questi delegato.
Art.
5
Compiti della commissione
-
La
commissione di cui all'articolo 4 provvede:
-
a)
ad acquisire i dati dei censimenti di cui all'articolo 10;
-
b)
a predisporre entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, avvalendosi dell'Istituto
superiore di sanita' e dell'ISPESL, un piano di indirizzo e di
coordinamento per la formazione professionale del personale
del Servizio sanitario nazionale addetto al controllo dell'attivita'
di bonifica;
-
c)
a predisporre disciplinari tecnici sulle modalita' per il
trasporto e il deposito dei rifiuti di amianto nonche' sul
trattamento, l'imballaggio e la ricopertura dei rifiuti
medesimi nelle discariche autorizzate ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915,
successive modificazioni e integrazioni;
-
d)
ad individuare i requisiti per la omologazione dei materiali
sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono
materiali, in relazione alle necessita' d'uso ed a rischi
sanitari ed ambientali, avvalendosi anche dei laboratori delle
universita' o del CNR o di enti operanti nel settore del
controllo della qualita' e della sicurezza dei prodotti;
-
e)
a definire i requisiti tecnici relativi ai marchi e alla
denominazione di qualita' dei prodotti costituiti da materiali
sostitutivi dell'amianto;
-
f)
a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, normative e metodologie
tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli
per rendere innocuo l'amianto.
-
Per
l'espletamento delle attivita' di cui al comma 1, la commissione
puo' avvalersi della collaborazione di istituti ed enti di
ricerca.
-
La
commissione predispone rapporti annuali sullo stato di attuazione
dei compiti ad essa attribuiti dalla presente legge che trasmette
al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al
Ministro della sanita', al Ministro dell'ambiente, al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica.
Art.
6
Norme di attuazione
-
Il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro della sanita', puo' integrare con proprio
decreto, su proposta della commissione di cui all'articolo 4, la
lista delle sostanze di cui all'articolo 23 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
-
Entro
trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con
il Ministro della sanita', stabilisce con proprio decreto, sulla
base di quanto indicato dalla commissione di cui all'articolo 4 ai
sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), i requisiti per la
omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti
che contengono tali materiali e individua prodotti per i quali sia
prevista la sostituzione dei componenti di amianto.
-
Il
Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adotta con
proprio decreto, da emanare entro trecentosessantacinque giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le normative
e le metodologie tecniche di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
f).
-
Il
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita',
adotta con proprio decreto, da emanare entro
trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i disciplinari tecnici di cui all'articolo
5, comma 1, lettera c).
-
Il
Presidente del Consiglio dei ministri emana con proprio decreto,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, gli atti di indirizzo e di coordinamento delle
attivita' delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano di cui all'articolo 10 della presente legge, ai sensi
dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988,
n. 400.
-
Il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti
il Ministro della sanita', il Ministro dell'ambiente, il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, presenta annualmente al
Parlamento, anche in base dei rapporti annuali di cui all'articolo
5, comma 3, una relazione sullo stato di attuazione della presente
legge.
-
Le
disposizioni concernenti l'omologazione dei materiali sostitutivi
dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali non si
applicano agli elementi costruttivi e ai componenti privi di fibre
di amianto che alla data di entrata in vigore della presente legge
risultino omologabili sulla base della normativa di settore ovvero
di innocuita' accertata dall'Istituto superiore di sanita'.
Art.
7
Conferenza nazionale
-
Il
Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi della
commissione di cui all'articolo 4 e d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge
23 agosto 1988, n. 400, promuove, entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, una conferenza nazionale
sulla sicurezza ambientale e sanitaria delle tecnologie
industriali, nonche' dei materiali e dei prodotti di cui alla
presente legge, con la partecipazione di esperti e di
rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle imprese,
delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13
della legge 8 luglio 1986, n. 349, delle associazioni dei
consumatori e degli utenti riconosciute per legge, delle
universita' e dei centri ed istituti di ricerca.
Capo
III
Tutela dell'ambiente e della salute
Art.
8
Classificazione, imballaggio, etichettatura
-
La
classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dell'amianto e
dei prodotti che contengono amianto sono disciplinati dalla legge
29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni e integrazioni,
e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
215.
Art.
9
Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e
sulle operazioni di smaltimento e bonifica
-
Le
imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei
processi produttivi, o che svolgono attivita' di smaltimento o di
bonifica dell'amianto, inviano annualmente alle regioni, alle
prov- ince autonome di Trento e di Bolzano e alle unita' sanitarie
locali nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti
o si svolgono le attivita' dell'impresa, una relazione che
indichi:
-
a)
i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di
amianto che sono oggetto dell'attivita' di smaltimento o di
bonifica;
-
b)
le attivita' svolte, i procedimenti applicati, il numero e i
dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle
loro attivita' e le esposizioni dell'amianto alle quali sono
stati sottoposti;
-
c)
le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti
amianto; d) le misure adottate o in via di adozione ai fini
della tutela della salute dei lavoratori e della tutela
dell'ambiente.
-
Le
unita' sanitarie locali vigilano sul rispetto dei limiti di
concentrazione di cui all'articolo 3, comma 1, e predispongono
relazioni annuali sulle condizioni dei lavoratori esposti, che
trasmettono alle competenti regioni e province autonome di Trento
e di Bolzano ed al Ministero della sanita'.
-
Nella
prima attuazione della presente legge la relazione di cui al comma
1 deve riferirisi anche alle attivita' dell'impresa svolte
nell'ultimo quinquennio ed essere articolata per ciascun anno.
Art.
10
Piani regionali e delle province autonome
-
Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano,
entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 6, comma
5, piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di
smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli
derivanti dall'amianto.
-
I
piani di cui al comma 1 prevedono tra l'altro:
-
a)
il censimento dei siti interessati da attivita' di estrazione
dell'amianto;
-
b)
il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano
utilizzato amianto nelle rispettive attivita' produttive,
nonche' delle imprese che operano nelle attivita' di
smaltimento o di bonifica;
-
c)
la predisposizione di programmi per dismettere l'attivita'
estrattiva dell'amianto e realizzare la relativa bonifica dei
siti;
-
d)
l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attivita'
di smaltimento dei rifiuti di amianto;
-
e)
il controllo delle condizioni di salubrita' ambientale e di
sicurezza del lavoro attraverso i presidi e i servizi di
prevenzione delle unita' sanitarie locali competenti per
territorio;
-
f)
la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo
derivanti dalla presenza di amianto;
-
g)
il controllo delle attivita' di smaltimento e di bonifica
relative all'amianto;
-
h)
la predisposizione di specifici corsi di formazione
professionale e il rilascio di titoli di abilitazione per gli
addetti alle attivita' di rimozione e di smaltimento
dell'amianto e di bonifica delle areee interessate, che e'
condizionato alla frequenza di tali corsi;
-
i)
l'assegnazione delle risorse finanziarie alle unita' sanitarie
locali per la dotazione della strumentazione necessaria per lo
svolgimento delle attivita' di controllo previste dalla
presente legge;
-
l)
il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali
o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile,
con priorita' per gli edifici pubblici, per i locali aperti al
pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di
appartamenti.
-
I
piani di cui al comma 1 devono armonizzarsi con i piani di
organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915,
e successive modificazioni e integrazioni.
-
Qualora
le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non
adottino il piano ai sensi del comma 1, il medesimo e' adottato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta
del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro
dell'ambiente, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di
cui al medesimo comma 1.
Art.
11
Risanamento della miniera di Balangero
-
Il
Ministero dell'ambiente promuove la conclusione di un accordo di
programma con il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con il Ministero della sanita', con la regione
Piemonte, con la comunita' montana di Valle di Lanzo e con il
Comune di Balangero per il risanamento ambientale della miniera
ivi esistente e del territorio interessato, con priorita' di
utilizzo dei lavoratori della medesima miniera nelle attivita' di
bonifica.
-
Per
il finanziamento dell'accordo di programma di cui al comma 1 e'
autorizzata, a carico del bilancio dello Stato, la spesa di lire
30 miliardi in ragione di lire 15 miliardi per il 1992 e di lire
15 miliardi per il 1993.
-
All'onere
derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 15 miliardi per
l'anno 1992 e a lire 15 miliardi per l'anno 1993, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme per
la riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire
6,3 miliardi quale limite di impegno dal 1993)".
Art.
12
Rimozione dell'amianto e tutela dell'ambiente
-
Le
unita' sanitarie locali effettuano l'analisi del rivestimento
degli edifici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l),
avvalendosi anche del personale degli uffici tecnici erariali e
degli uffici tecnici degli enti locali.
-
Con
decreto del Ministro della sanita', da emanare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le norme relative agli strumenti necessari ai
rilevamenti e alle analisi del rivestimento degli edifici, nonche'
alla pianificazione e alla programmazione delle attivita' di
rimozione e di fissaggio di cui al comma 3 e le procedure da
seguire nei diversi processi lavorativi di rimozione.
-
Qualora
non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, e solo nei casi in
cui i risultati del processo diagnostico la rendano necessaria, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono
la rimozione dei materiali contenenti amianto, sia floccato che in
matrice friabile. Il costo delle operazioni di rimozione e' a
carico dei proprietari degli immobili.
-
Le
imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione dell'amianto
e per la bonifica delle aree interessate debbono iscriversi a una
speciale sezione dell'albo di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. Il Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, stabilisce con proprio decreto da
emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i requisiti, i termini, le modalita' e i
diritti di iscrizione. Le imprese di cui al presente comma sono
tenute ad assumere, in via prioritaria, il personale gia' addetto
alle lavorazioni dell'amianto, che abbia i titoli di cui
all'articolo 10, coma 2, lettera h), della presente legge.
-
Presso
le unita' sanitarie locali e' istituito un registro nel quale e'
indicata la localizzazione dell'amianto floccato o in matrice
friabile presente negli edifici. I proprietari degli immobili
devono comunicare alle unita' sanitarie locali i dati relativi
alla presenza dei materiali di cui al presente comma. Le imprese
incaricate di eseguire lavori di manutenzione negli edifici sono
tenute ad acquisire, presso le unita' sanitarie locali, le
informazioni necessarie per l'adozione di misure cautelative per
gli addetti. Le unita' sanitarie locali comunicano alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati registrati,
ai fini del censimento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera
l).
-
I
rifiuti di amianto sono classificati tra i rifiuti speciali,
tossici e nocivi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in base
alle caratteristiche fisiche che ne determinano la pericolosita',
come la friabilita' e la densita'.
Capo
IV
Misure di sostegno per i lavoratori
Art.
13
Trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento
anticipato
-
Ai
lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono
amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione
produttiva, e' concesso il trattamento straordinario di
integrazione salariale secondo la normativa vigente.
-
Con
effetto fino a settecentotrenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge i lavoratori occupati nelle imprese di
cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a
pro- cedure fallimentari, e che possano far valere
nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianita'
assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni
previste dall'articolo 22, primo comma, lettere a) e b), della
legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, hanno
facolta' di richiedere la concessione di un trattamento di
pensione secondo la disciplina di cui al medesimo articolo 22
della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni,
con una maggiorazione dell'anzianita' assicurativa e contributiva
pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei
trantacinque anni prescritto dalle disposizioni soprarichiamate,
in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di
risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni,
se uomini, o cinquantacinque anni se donne.
-
Il
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentito il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, individua i criteri per la selezione delle
imprese di cui al comma 1 e determina, entro il limite di seicento
unita', il numero massimo di pensionamenti anticipati.
-
Le
imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientranti
nei criteri di cui al comma 3, che intendano avvalersi delle
disposizioni del presente articolo, presentano programmi di
ristrutturazione e riorganizzazione e dichiarano l'esistenza e l'entita'
delle eccedenze strutturali di manodopera, richiedendone
l'accertamento da parte del CIPE unitamente alla sussistenza dei
requisiti di cui al comma 2.
-
La
facolta' di pensionamento anticipato puo' essere esercitata da un
numero di lavoratori non superiore a quello delle eccedenze
accertate dal CIPE. I lavoratori interessati sono tenuti a
presentare all'impresa di appartenenza domanda irrevocabile per
l'esercizio della facolta' di cui al comma 2 del presente
articolo, entro trenta giorni dalla comunicazione all'impresa
stessa o al gruppo di imprese degli accertamenti del CIPE, ovvero
entro trenta giorni dalla maturazione dei trenta anni di
anzianita' di cui al medesimo comma 2, se posteriore. L'impresa
entro dieci giorni dalla scadenza del termine trasmette
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le domande
dei lavoratori, in deroga all'articolo 22, primo comma, lettera
c), della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni. Nel caso in cui il numero dei lavoratori che
esercitano la facolta' di pensionamento anticipato sia superiore a
quello delle eccedenze accertate, l'impresa opera una selezione in
base alle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione. Il
rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse
all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa
effettua la trasmissione.
-
Per
i lavoratori delle miniere o delle cave di amianto il numero di
settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai
periodi di prestazione lavorativa ai fini del conseguimento delle
prestazioni pensionistiche e' moltiplicato per il coefficiente di
1,5.
-
Ai
fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i
dipendenti delle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di
dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite, che
abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione
all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero
di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a
periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata
esposizione all'amianto e' moltiplicato per il coefficiente di
1,5.
-
Ai
fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche i periodi
di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le
malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto
gestita dall'INAIL quando superano i 10 anni sono moltiplicati per
il coefficiente di 1,5.
-
Ai
dipendenti delle miniere o delle cave di amianto o delle imprese
di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a
procedure fallimentari o fallite, che possano far valere i
medesimi requisiti di eta' e anzianita' contributiva previsti dal
comma 2 presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti
di aziende industriali (INPDAI), e' dovuto, dall'Istituto
medesimo, a domanda e a decorrere dal primo giorno del mese
successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro,
l'assegno di cui all'articolo 17 della legge 23 aprile 1981, n.
155. L'anzianita' contributiva dei dirigenti ai quali e'
corrisposto il predetto assegno e' aumentata di un periodo pari a
quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro
e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, e
cinquantacinque anni se donne.
-
La
gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per ciascun
mese di anticipazione della pensione una somma pari all'importo
risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore
per il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita da
ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonche' una
somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi
compresa la tredicesima mensilita'. L'impresa, entro trenta giorni
dalla richiesta da parte dell'INPS, e' tenuta a corrispondere a
favore della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo
1989, n. 88, per ciascun dipendente che abbia usufruito del
pensionamento anticipato, un contributo pari al trenta per cento
degli oneri complessivi di cui la presente comma, con facolta' di
optare per il pagamento del contributo stesso, con addebito di
interessi nella misura del dieci per cento in ragione d'anno, in
un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello
dei mesi di anticipazione della pensione.
-
Nei
territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni,
nonche' nelle zone industriali in declino, individuate dalla
decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo
1989 (89/288/CEE), ai sensi del regolamento CEE n. 2052/88 del
Consiglio, del 24 giugno 1988, il contributo di cui al comma 10
del presente articolo e' ridotto al venti per cento. La medesima
percentuale ridotta si applica altresi' nei confronti delle
imprese assoggettate alle procedure concorsuali di cui alle
disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni, e al decreto-legge 30 gennaio 1979, n.
26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n.
95, e successive modificazioni e integrazioni, e al relativo
pagamento si applica l'articolo 111, primo comma, n. 1), delle
disposizioni approvate con il citato regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267.
-
All'onere
derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 6
miliardi per il 1992, lire 60 miliardi per il 1993 e lire 44
miliardi per il 1994, si provvede mediante corrispondente
riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio
triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente
utilizzando, per il 1992, l'accantonamento "Finanziamento di
un piano di pensionamenti anticipati" e, per il 1993 e il
1994, l'accantonamento "Interventi in aree di crisi
occupazionale".
-
Il
Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.
Capo
V
Sostegno alle imprese
Art.
14
Agevolazioni per l'innovazione e la riconversione produttiva
-
Le
imprese, singole o associate, che utilizzano amianto e quelle che
producono materiali sostitutivi dell'amianto, possono accedere al
Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui
all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per
l'attuazione di programmi di innovazione tecnologica finalizzata
alla riconversione delle produzioni a base di amianto o allo
sviluppo e alla produzione di materiali innovativi sostitutivi
dell'amianto.
-
Le
imprese, singole o associate, che intraprendono attivita' di
innovazione tecnologica, concernenti lo smaltimento dei rifiuti di
amianto, la trasformazione dei residui di lavorazione e la
bonifica delle aree interessate, sono ammesse, ai sensi del comma
1, al finanziamento dei relativi programmi.
-
Presso
il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e'
istituito il "Fondo speciale per la riconversione delle
produzioni di amianto".
-
Il
Comitato interministeriale per il coordinamento della politica
industriale (CIPI), entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di
ammissibilita' e le priorita' di accesso ai contributi del Fondo
di cui al comma 3 e determina i criteri per l'istruttoria delle
domande di finanziamento.
-
Le
disponibilita' del Fondo di cui al comma 3 sono destinate alla
concessione di contributi in conto capitale alle imprese che
utilizzano amianto, per programmi di riconversione produttiva che
prevedano la dismissione dell'amianto e il reimpiego della
manodopera, ovvero per la cessazione dell'attivita' sulla base di
programmi concordati con le organizzazioni sindacali dei
lavoratori maggiormente rappresentantive.
-
Il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalita'
e i termini per la presentazione delle domande di finanziamento e
per la erogazione dei contributi.
-
Il
contributo in conto capitale di cui al comma 5 puo' essere elevato
fino al dieci per cento del contributo erogabile a favore delle
imprese di cui al medesimo comma 5 che non facciano ricorso alla
cassa integrazione guadagni.
-
E'
autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento al
Fondo di cui al comma 3 della somma di lire 50 miliardi in ragione
di lire 15 miliardi per il 1992 e di lire 35 miliardi per il 1993.
-
All'onere
derivante dall'attuazione del comma 8, pari a lire 15 mliliardi
per il 1992 e a lire 35 miliardi per il 1993, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme per la
riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3
miliardi quale limite di impegno dal 1993)".
-
Il
CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, puo' riconoscere carattere di priorita' ai
programmi di cui ai commi 1 e 2.
Capo
VI
Sanzioni
Art.
15
Sanzioni
-
La
mancata adozione delle misure idonee a garantire il rispetto dei
valori limite di cui all'articolo 3, nonche' l'inosservanza del
divieto di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono punite con
l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni.
-
Per
l'inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione delle misure
di sicurezza previste dai decreti emanati ai sensi dell'articolo
6, commi 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 7
milioni a lire 35 milioni.
-
A
chiunque operi nelle attivita' di smaltimento, rimozione e
bonifica senza il rispetto delle condizioni di cui all'articolo
12, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 5
milioni a lire 30 milioni.
-
Per
l'inosservanza degli obblighi di informazione derivanti
dall'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 12, comma 5, si applica
la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 10 milioni.
-
Alla
terza irrogazione di sanzioni previste dal presente articolo, il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone
la cessazione delle attivita' delle imprese interessate.
Capo
VII
Disposizioni finanziarie
Art.
16
Disposizioni Finanziarie
-
All'onere
derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari a lire 2 miliardi per
ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
"Norme per la protezione dalla esposizione all'amianto".
-
Per
la realizzazione dei piani di cui all'articolo 10 sono concessi contributi a
carico del bilancio dello Stato pari a lire 8 miliardi per ciascuno degli
anni 1992, 1993 e 1994 a favore delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano secondo modalita' definite con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente
e con il Ministro della sanita', entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
-
All'onere
derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 8 miliardi per ciascuno
degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme per la
protezione dalla esposizione all'amianto".
-
La
Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere nell'anno 1992, entro
il limite massimo di mutui concedibili dalla Cassa medesima ai sensi della
legislazione vigente, agli enti locali che rientrano nei piani di cui
all'articolo 10, ai fini della bonifica delle strutture di competenza,
previa certificazione dell'inesistenza di cespiti delegabili, entro il
limite complessivo di lire 40 miliardi, mutui decennali con ammortamento a
carico dello Stato. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 6,3 miliardi
annui a decorrere dall'anno 1993.
-
All'onere
derivante dall'attuazione del comma 4, pari a lire 6,3 miliardi a decorrere
dall'anno 1993, si provvede negli anni 1993 e 1994 mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento "Norme per la riconversione delle
produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di
impegno dal 1993)".
-
Il
Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato. Data a Roma, addi' 27 marzo 1992
Tabella
(prevista dall'articolo 1, comma 2).
-
a)
lastre di amianto piane o ondulate, di grande formato (due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge);
-
b)
tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di
fluidi, ad uso civile e industriale (due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge);
-
c)
guarnizioni di attrito per veicoli a motore, macchine e impianti
industriali (un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge);
-
d)
guarnizioni di attrito di ricambio per veicoli a motore, veicoli
ferroviari, macchine e impianti industriali con particolari
caratteristiche tecniche (due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge);
-
e)
guarnizioni delle testate per motori di vecchio tipo (due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge);
-
f)
giunti piatti statici e guarnizioni dinamiche per elementi sottoposti a
forti sollecitazioni (due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge);
-
g)
filtri e mezzi ausiliari di filtraggio per la produzione di bevande (un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge);
-
h)
filtri ultrafini per la sterilizzazione e per la produzione di bevande e
medicinali (due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge);
-
i)
diaframmi per processi di elettrolisi (due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge).
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