Restrizioni/divieti
di impiego
Decreto
Legislativo 15 agosto 1991, n. 277
Attuazione
delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n.
86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e
biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio
1990, n. 212.
S.Ord. alla G.U. N. 200 Serie Generale Parte Prima del 27.08.91
Supplemento 053 del 27.08.91 - Decreto Legislativo 15 agosto 1991, N.
277
Indice
Capo
I |
-
Norme generali |
Capo
II |
-
Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi
all'esposizione al piombo metallico ed ai suoi composti
ionici durante il lavoro (omissis) |
Capo
III |
-
Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi
all'esposizione ad amianto durante il lavoro |
Capo
IV |
-
Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al
rumore durante il lavoro (omissis) |
Capo
V |
-
Norme penali |
Capo
VI |
-
Disposizioni transitorie e finali |
Allegato
I |
:
Attività lavorative più comunemente note che comportano
esposizione al piombo (omissis) |
Allegato
II |
:
Criteri per l'effettuazione del controllo clinico dei
lavoratori esposti al piombo (omissis) |
Allegato
III |
:
Metodi di analisi per la misurazione degli indicatori
biologici del piombo (omissis) |
Allegato
IV |
:
Metodi di prelievo e dosaggio per la misurazione della
concentrazione del piombo nell'aria (omissis) |
Allegato
V |
:
Metodi di prelievo e di analisi per la misurazione della
concentrazione delle fibre di amianto nell'aria |
Allegato
VI |
:
Criteri per la misurazione del rumore (omissis) |
Allegato
VII |
:
Criteri per il controllo della funzione uditiva dei
lavoratori (omissis) |
Allegato
VIII |
:
Modalità di campionatura e di misurazione degli agenti
chimici e di valutazione dei risultati |
Capo
I
Norme Generali
Art. 1
Attività soggette
-
Il
presente decreto prescrive misure per la tutela della salute e per la
sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione durante
il lavoro agli agenti chimici e fisici di cui ai capi II, III e IV.
-
Le
disposizioni di cui ai capi II, III e IV non escludono l'applicabilita'
delle norme di cui al presente capo. Gli articoli 8 e 9 si applicano
altresi' in tutti i casi di esposizione, durante il lavoro, ad agenti
chimici, fisici, nonche' biologici.
-
Le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle attivita' alle quali
sono addetti i lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi
dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303.
-
Nei
riguardi delle Forze armate, o di Polizia, dei Servizi di protezione civile
e del Servizio sanitario nazionale per quanto concerne le sale operatorie
degli ospedali, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto
delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuale con
decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e della sanita'.
Art.
2
Attività escluse
-
Le
disposizioni del presente decreto non si applicano ai lavoratori della
navigazione marittima ed aerea
Art.
3
Definizioni
-
Agli
effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
-
a)
agente: l'agente chimico, fisico o biologico presente durante il lavoro
e potenzialmente dannoso per la salute;
-
b)
valore limite: il limite di esposizione nell'ambiente di lavoro
interessato o il limite di un indicatore biologico relativo ai
lavoratori esposti, a seconda dell'agente;
-
c)
medico competente: un medico, ove possibile dipendente del Servizio
sanitario nazionale, in possesso di uno dei seguenti titoli:
specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o
specializzazione equipollente; docenza in medicina del lavoro o in
medicina preventiva dei lavoratori o in medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene
industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; libera docenza nelle
discipline suddette;
-
d)
organo di vigilanza: organo del Servizio sanitario nazionale, salve le
diverse disposizioni previste da norme speciali.
Art.
4
Misure di tutela
-
Salvo
quanto previsto nei capi II, III e IV, le misure per la tutela della salute
e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro nella materia di cui
all'art. 1, comma 1, sono le seguenti:
-
a)
la valutazione da parte del datore di lavoro dei rischi per la salute e
la sicurezza;
-
b)
utilizzazione limitata dell'agente sul luogo di lavoro;
-
c)
limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono o possono
essere esposti;
-
d)
controllo dell'esposizione dei lavoratori mediante la misurazione
dell'agente. La campionatura, la misurazione dell'agente e la
valutazione dei risultati si effettuano con le modalita' e i metodi
previsti per ciascun agente. Tali modalita' e metodi sono aggiornati
periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
iniziativa dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della
sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, in base alle direttive CEE, nonche' in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso scientifico e tecnologico;
-
e)
misure da attuare, quando sia superato un valore limite, per
identificare le cause del superamento ed ovviarvi;
-
f)
misure tecniche di prevenzione;
-
g)
misure di protezione collettiva;
-
h)
uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
-
i)
misure di protezione comportanti l'applicazione di procedimenti e metodi
di lavoro appropriati;
-
l)
misure di protezione individuale, da adottare soltanto quando non sia
possibile evitare in altro modo un'esposizione pericolosa;
-
m)
misure di emergenza da attuare in caso di esposizione anormale;
-
n)
misure igieniche;
-
o)
informazione e formazione completa e periodica dei lavoratori ovvero dei
loro rappresentanti su:
-
1)
i rischi connessi con l'esposizione dei lavoratori all'agente e le
misure tecniche di prevenzione;
-
2)
i metodi per la valutazione dei rischi, l'indicazione dei valori limite
e, ove fissate, le misure da prendere o gia' prese per motivi di
urgenza, in caso di loro superamento, per ovviarvi;
-
p)
attuazione di un controllo sanitario dei lavoratori prima
dell'esposizione e, in seguito, ad intervalli regolari nonche', qualora
trattisi di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine,
prolungamento del controllo dopo la cessazione dell'attivita'
comportante l'esposizione;
-
q)
tenuta e aggiornamento di registri indicanti livelli di esposizione, di
elenchi di lavoratori esposti e di cartelle sanitarie e di rischio. I
modelli e le modalita' di tenuta dei registri, degli elenchi e delle
cartelle relativi all'agente disciplinato sono determinati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di iniziativa dei Ministri del
lavoro e della presidenza sociale e della sanita';
-
r)
accesso dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti ai risultati delle
misure di esposizione ed ai risultati collettivi non nominativi degli
esami indicativi dell'esposizione;
-
s)
accesso di ogni lavoratore interessato ai risultati dei propri controlli
sanitari, in particolare a quelli degli esami biologici indicativi
dell'esposizione;
-
t)
accesso dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti ad un'informazione
adeguata, atta a migliorare le loro conoscenze dei pericoli cui sono
esposti;
-
u)
un sistema di notifica alle competenti autorita' statali, ovvero locali,
delle attivita' che comportano esposizione all'agente oggetto di
disciplina, con l'indicazione dei dati da comunicare.
-
Ai
fini del presente decreto si intendono per rappresentanti dei lavoratori i
loro rappresentanti nella unita' produttiva, ovvero nell'azienda, come
definiti dalla normativa vigente, ovvero dai contratti collettivi
applicabili.
Art.
5
Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
-
I
datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano o sovraintendono
alle attivita' indicate all'art. 1, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze:
-
a)
attuano le misure previste nel presente decreto e nei provvedimenti
emanati in attuazione del medesimo;
-
b)
informano i lavoratori nonche' i loro rappresentanti dei rischi
specifici dovuti all'esposizione all'agente ed alle mansioni dei
lavoratori medesimi e delle misure di prevenzione adottate, anche
mediante dettagliate disposizioni e istruzioni lavorative, volte anche a
salvaguardare il controllo strumentale; forniscono ai medesimi
informazioni anonime collettive contenute nei registri di cui all'art.
4, comma 1, lettera q), e, tramite il medico competente, i risultati
anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati,
nonche' indicazioni sul significato di detti risultati; informano
altresi' i lavoratori sulle misure da osservare nei casi di emergenza o
di guasti;
-
c)
permettono ai lavoratori di verificare, mediante loro rappresentanti,
l'applicazione delle misure di tutela della salute e di sicurezza;
-
d)
forniscono ai lavoratori i necessari ed idonei mezzi di protezione;
-
e)
provvedono ad un adeguato addestramento all'uso dei mezzi individuali di
protezione;
-
f)
dispongono ed esigono l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle
disposizioni aziendali e delle norme, nonche' l'uso appropriato dei
mezzi individuali e collettivi di protezione messi a loro disposizione
ed accertano che vi siano le condizioni per adempiere alle norme e
disposizioni aziendali medesime;
-
g)
esigono l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi
previsti dal presente decreto, informandolo sui procedimenti produttivi
e sugli agenti inerenti all'attivita'.
-
I
datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze, informano i lavoratori autonomi ed i titolari di
imprese incaricate a qualsiasi titolo di prestare la loro opera nell'ambito
aziendale dei rischi specifici dovuti alla presenza di agenti nei luoghi di
lavoro ove i suddetti lavoratori autonomi o quelli dipendenti dalle imprese
incaricate sono destinati a prestare la loro opera. L'informazione comprende
le modalita' per prevenire i rischi e le specifiche disposizioni, anche
aziendali, al riguardo.
-
Fermi
restando gli obblighi dei datori di lavoro dei dirigenti e dei preposti di
cui al comma 1 i titolari delle imprese incaricate a qualsiasi titolo di
prestare la loro opera presso aziende che svolgono le attivita' di cui
all'articolo 1 assicurano la tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori propri dipendenti in relazione alla natura dei rischi risultanti
dall'esposizione di questi ultimi, durante il lavoro, ad agenti di cui ai
capi II, III e IV.
-
I
datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano, dirigono e
sovraintendono alle attivita' indicate all'articolo 1, nell'ambito delle
rispettive attribuzioni e competenze, ed i titolari delle imprese di cui al
comma 3 cooperano all'attuazione delle misure di cui all'art. 4 e coordinano
gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i
lavoratori.
Art.
6
Obblighi dei lavoratori
-
I
lavoratori:
-
a)
osservano oltre le norme del presente decreto le disposizioni e
istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti
ai fini della protezione collettiva ed individuale;
-
b)
usano con cura ed in modo appropriato i dispositivi di sicurezza, i
mezzi individuali e collettivi di protezione, forniti o predisposti dal
datore di lavoro;
-
c)
segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente ed al
preposto le deficienze dei suddetti dispositivi e mezzi, nonche' le
altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza nell'ambito delle loro
competenze e possibilita', per eliminare o ridurre dette deficienze o
pericoli;
-
d)
non rimuovono o modificano, senza autorizzazione, i dispositivi di
sicurezza, di segnalazione, di misurazione ed i mezzi individuali e
collettivi di protezione;
-
e)
non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre non di loro
competenza che possono compromettere la protezione o la sicurezza;
-
f)
si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro riguardi.
Art.
7
Obblighi del medico competente
-
Lo
stato di salute dei lavoratori esposti agli agenti di cui all'art. 1, comma
1, e' accertato da un medico competente a cura e spese del datore di lavoro.
Gli eventuali esami integrativi sono anch'essi a cura e spese del datore di
lavoro.
-
Il
medico competente esprime i giudizi di idoneita' specifica al lavoro.
-
Per
ogni lavoratore di cui al comma 1 il medico competente istituisce e aggiorna
sotto la sua responsabilita', una cartella sanitaria e di rischio da
custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto
professionale.
-
Il
medico competente fornisce informazioni ai lavoratori sul significato dei
controlli sanitari cui sono sottoposti; fornisce altresi' a richiesta
informazioni analoghe ai loro rappresentanti.
-
Il
medico competente informa ogni lavoratore interessato dei risultati del
controllo sanitario ed in particolare di quelli degli esami biologici
indicativi dell'esposizione relativi alla sua persona.
-
Il
medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno e
partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori,
i cui risultati gli sono forniti con tempestivita' ai fini delle valutazioni
e dei pareri di competenza.
Art.
8
Allontanamento temporaneo dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e
biologici
-
Nel
caso in cui il lavoratore per motivi sanitari inerenti la sua persona,
connessi all'esposizione ad un agente chimico o fisico o biologico, sia
allontanato temporaneamente da un'attivita' comportante esposizione ad un
agente, in conformita' al parere del medico competente e' assegnato, in
quanto possibile, ad un'altro posto di lavoro nell'ambito della stessa
azienda. Avverso il parere del medico competente e' ammesso ricorso, entro
trenta giorni dalla data di comunicazione del parere medesimo, all'organo di
vigilanza. Tale organo riesamina la valutazione degli esami degli
accertamenti effettuati dal medico competente disponendo, dopo eventuali
ulteriori accertamenti, la conferma o la modifica o la revoca delle misure
adottate nei confronti dei lavoratori.
-
Il
lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni inferiori conserva
la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonche'
la qualifica originaria. Si applicano le norme di cui all'art. 13 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora il lavoratore venga adibito a mansioni
equivalenti o superiori.
-
I
contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali di
categoria maggiormente rappresentative, sul piano nazionale, dei datori di
lavoro e dei lavoratori determinano il periodo massimo dell'allontanamento
temporaneo agli effetti del comma 2.
Art.
9
Altre misure
-
Fatto
salvo quanto previsto dalla normativa per la protezione dell'ambiente
esterno, il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto adottano,
nell'ambito delle rispettive competenze, provvedimenti appropriati per
evitare che le misure tecniche per la tutela della salute e della sicurezza
possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare
l'ambiente esterno.
Capo
III
Protezione dei lavoratori contro i rischi
connessi
all'esposizione ad amianto durante il lavoro
Art. 22
Attivita' soggette
- Le norme del presente capo si
applicano a tutte le attivita' lavorative nelle quali vi e' rischio di
esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti
amianto.
Art. 23
Definizioni
-
Ai
sensi del presente decreto il termine amianto designa i seguenti silicati
fibrosi:
-
actinolite
(n. CAS 77536-66-4);
-
amosite
(n. CAS 12172-73-5);
-
antofillite
(n. CAS 77536-67-5);
-
crisotilo
(n. CAS 12001-29-5);
-
crocidolite
(n. CAS 12001-78-4);
-
tremolite
(n. CAS 77536-68-6).
Art. 24
Valutazione del rischio
-
In
tutte le attivita' lavorative di cui all'art. 22 il datore di lavoro
effettua una valutazione del rischio dovuto alla polvere proveniente
dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire le
misure preven- tive e protettive da attuare. Si applica l'art. 11, comma 6.
-
Detta
valutazione tende, in particolare, ad accertare l'inquinamento ambientale
prodotto dalla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti
amianto, individuando i punti di emissione di dette polveri ed i punti a
maggior rischio delle aree lavorative, e comprende una determinazione
dell'esposizione personale dei lavoratori alla polvere di amianto.
-
Se
l'esposizione personale dei lavoratori alla polvere di amianto, espressa
come numero di fibre per centimetro cubo in rapporto ad un periodo di
riferimento di otto ore, supera 0,1 fibre per centimetro cubo, il datore di
lavoro attua le disposizioni degli artt. 25, comma 1, 26, comma 2, 27, comma
2, 28, comma 2, 30 e 35. Tuttavia nel caso di attivita' che comportano
l'impiego di amianto come materia prima gli articoli 25 e 30 sono in ogni
caso applicabili.
-
Nel
caso di attivita' a carattere saltuario e qualora l'amianto sia costituito
da crisotilo, la determinazione dell'esposizione personale dei lavoratori
alla polvere di amianto e' sostituita dalla determinazione della dose
cumulata in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, su un periodo
di quaranta ore, misurata o calcolata ai sensi del comma 3.
-
Se
detta dose supera 0,5 giorni-fibra per centimetro cubo, il datore di lavoro
attua le disposizioni degli articoli 25 comma 1, 26, comma 2, 27, comma 2,
28, comma 2, 30 e 35.
-
La
valutazione di cui al comma 2 puo' prescindere dall'effettuazione di
misurazioni strumentali nelle attivita' per le quali, a motivo delle
caratteristiche delle lavorazioni effettuate o della natura e del tipo dei
materiali trattati, si puo' fondatamente ritenere che l'esposizione dei
lavoratori non supera i valori di cui ai commi precedenti. Per tale
valutazione e' possibile fare riferimento a dati ricavati da attivita' della
medesima natura svolte in condizioni analoghe.
-
Il
datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si
verifichino nelle lavorazioni delle modifiche che possono comportare un
mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere
proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto e, comunque,
trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
-
Nuove
valutazioni sono inoltre effettuate ogni qualvolta l'organo di vigilanza lo
disponga, con provvedimento motivato.
-
I
lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati prima
dell'effettuazione della valutazione di cui al presente articolo e sono
informati dei risultati riportati su un apposito registro da tenere a loro
disposizione.
Art. 25
N o t i f i c a
-
Fermo restando
quanto previsto all'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n. 303, ove applicabile, il datore di lavoro, che esercita
attivita' nelle quali l'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto
risulta uguale o superiore ai valori indicati ai commi 3 o 5 dell'art. 24,
notifica all'organo di vigilanza le risultanze della valutazione di cui
allo stesso articolo, unitamente alle seguenti informazioni:
-
a)
attivita' svolte e procedimenti applicati;
-
b)
varieta' e quantitativi annui di amianto utilizzati;
-
c)
prodotti fabbricati;
-
d) numero
di lavoratori addetti;
-
e) misure
di protezione previste, con specificazione dei criteri per la
manutenzione periodica e dei sistemi di prevenzione adottati.
-
Il
datore di lavoro che esercita attivita' nelle quali l'amianto e' impiegato
come materia prima e' comunque tenuto ad effettuare la notifica di cui al
comma 1 a prescindere dal livello di esposizione dei lavoratori.
-
Il
datore di lavoro effettua la notifica di cui ai commi precedenti entro trenta
giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art. 11, comma 6. Nel caso di
nuove attivita', l'inizio delle stesse e' comunicato con lettera raccomandata
all'organo di vigilanza entro quindici giorni.
-
I
lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso alla documentazione
oggetto della notifica di cui ai commi precedenti.
Art.
26
Informazione dei lavoratori
-
Nelle
attivita' di cui all'art. 22 il datore di lavoro fornisce ai lavoratori,
prima che essi siano adibiti a dette attivita', nonche' ai loro
rappresentanti, informazioni su:
-
a)
i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere
proveniente dall'amianto o dei materiali contenenti amianto;
-
b)
le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la
necessita' di non fumare;
-
c)
le modalita' di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei
mezzi individuali di protezione;
-
d)
le misure di precauzione particolari da prendere per ridurre al
minimo l'esposizione.
L'informazione
e' ripetuta con periodicita' triennale e comunque ogni qualvolta vi
siano delle modifiche nelle lavorazioni che comportino un mutamento
significativo dell'esposizione.
-
Nelle
attivita' che comportano le condizioni di esposizione in- dicate
all'art. 24, commi 3 o 5, l'informazione e' ripetuta con periodicita'
annuale e comprende altresi' l'esistenza dei valori limite di cui
all'art. 31 e la necessita' del controllo dell'esposizione dei
lavoratori alla polvere di amianto nell'aria.
Art.
27
Misure tecniche, organizzative, procedurali
-
In
tutte le attivita' di cui all'art. 22 il datore di lavoro:
-
a)
assicura che gli edifici, i locali e gli impianti in cui avvengono
le lavorazioni dell'amianto e dei materiali contenenti amianto
abbiano caratteristiche tali da poter essere sottoposti ad efficace
pulitura e manutenzione;
-
b)
assicura che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati
quantitativi di amianto non superiori alle necessita' delle
lavorazioni e che l'amianto in attesa di impiego, se in forma fisica
tale da presentare rischio di introduzione, non sia accumulato sul
luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessita' predette;
-
c)
limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che
possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da
materiali contenenti amianto, anche isolando le lavorazioni in aree
predeterminate;
-
d)
progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi
sia emissione di polvere di amianto nell'aria. Se cio' non e'
tecnicamente possibile, l'eliminazione della polvere deve avvenire
il piu' possibile vicino al punto di emissione. Sono eseguite
misurazioni della concentrazione della polvere di amianto nell'aria,
onde verificare l'efficacia delle misure adottate;
-
e)
mette a disposizione dei lavoratori:
-
1)
adeguati indumenti di lavoro o protettivi;
-
2)
mezzi di protezione delle vie respiratorie da usarsi in operazioni
con manipolazioni di prodotti polverosi e nelle pulizie;
-
f)
assicura che l'amianto allo stato grezzo ed i materiali polverosi
che lo contengono siano conservati e trasportati in adeguati
imballaggi chiusi;
-
g)
provvede a che gli scarti ed i residui delle lavorazioni siano
raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il piu' presto possibile in
appositi imballaggi chiusi e non deteriorabili, oppure con
applicazione di rivestimenti idonei sui quali deve essere apposta
un'etichetta indicante che essi contengono amianto. Questa misura
non si applica alle attivita' estrattive. Egli provvede, inoltre, a
che essi siano smaltiti in conformita' alle norme di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e
successive modifiche ed integrazioni.
-
Nel
caso di attivita' che comportano le condizioni di esposizione indicate
all'art. 24, commi 3 o 5, il datore di lavoro provvede altresi' a che:
-
a)
i luoghi nei quali si svolgono dette attivita' siano chiaramente
delimitati e contrassegnati da apposita segnaletica di sicurezza;
-
b)
detti luoghi siano accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi
debbano accedere a motivo del loro lavoro o delle loro mansioni;
-
c)
siano messi a disposizione dei lavoratori mezzi individuali di
protezione da usarsi secondo le previsioni di cui all'art. 31, comma
7.
Art.
28
Misure igieniche
-
1.
Nelle attivita' di cui all'art. 22, il datore di lavoro:
-
a)
provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle
attrezzature e degli impianti, effettuando l'asportazione della
polvere a mezzo di aspiratori adeguati;
-
b)
predispone aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare,
bere e sostarvi senza rischio di contaminazione da polvere di
amianto. E' permesso fumare soltanto in dette aree.
-
Nel
caso di attivita' che comportano le condizioni di esposizione di cui
all'art. 24, commi 3 o 5, fatto salvo quanto disposto dal comma 6 dello
stesso articolo, il datore di lavoro inoltre:
-
a)
assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici adeguati,
provvisti di docce. Ove possibile, queste sono ad uso esclusivo dei
lavoratori addetti, con percorsi separati per l'ingresso e l'uscita
dall'area di lavoro;
-
b)
dispone che gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in
luogo separato da quello destinato agli abiti civili. Il lavaggio e'
effettuato dall'impresa in lavanderie appositamente attrezzate, con
una macchina adibita esclusivamente a questa attivita'. Il trasporto
e' effettuato in imballaggi chiusi, opportunamente etichettati. L'attivita'
di lavaggio e' comunque compresa fra quelle indicate all'art. 22;
-
c)
provvede a che i mezzi individuali di protezione di cui all'art. 27,
comma 2, lettera c), siano custoditi in locali all'uopo destinati,
controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresi' a
far riparare o sostituire quelli difettosi prima di ogni nuova
utilizzazione. La pulitura di detti mezzi e' effettuata mediante
aspirazione.
Art.
29
Controllo sanitario
-
Fermo
restando quanto previsto in tema di prevenzione sanitaria dell'asbestosi
dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
integrato dal decreto ministeriale 21 gennaio 1987, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 1987, il datore di lavoro, in
conformita' al parere del medico competente, adotta, se necessario,
misure preventive e protettive per singoli lavoratori, sulla base delle
risultanze degli esami clinici effettuati. Tali misure possono
comprendere l'allontanamento anche temporaneo del lavoratore interessato
da qualsiasi esposizione all'amianto.
-
Contro
le misure adottate nei loro riguardi i lavoratori interessati dalle
disposizioni di cui al comma 1 possono inoltrare ricorso all'organo di
vigilanza entro trenta giorni, informandone per iscritto il datore di
lavoro.
-
L'organo
di vigilanza provvede a norma dell'art. 8, comma 1.
-
Il
medico competente fornisce ai lavoratori ovvero ai loro rappresentanti
adeguate informazioni sul significato delle visite mediche alle quali
essi sono sottoposti e sulla necessita' di sottoporsi ad accertamenti
sanitari anche dopo la cessazione dell'attivita' che comporta
esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali
contenenti amianto.
Art.
30
Controllo dell'esposizione dei lavoratori
-
In
tutte le attivita' che comportano le condizioni di esposizione indicate
all'art. 24, commi 3 e 5, il datore di lavoro effettua un controllo
periodico dell'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto
nell'aria. Nelle attivita' nelle quali l'amianto e' impiegato come
materia prima tale controllo e' effettuato comunque, a prescindere dal
grado di esposizione.
-
Il
controllo di cui al comma 1 e' effettuato attraverso la misurazione
della concentrazione delle fibre di amianto nell'aria, espressa come
media ponderata in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore,
usando i metodi di prelievo e di analisi riportati nell'allegato V.
-
Ai
fini della misurazione si prendono in considerazione unicamente le fibre
che hanno una lunghezza superiore a 5 micron, una larghezza inferiore a
3 micron ed il cui rapporto lunghezza/larghezza e' superiore a 3:1.
-
Le
misurazioni sono opportunamente programmate. Il campionamento e'
eseguito da personale in possesso di idonee qualifiche. I campioni sono
analizzati in laboratori pubblici o privati all'uopo attrezzati ed
autorizzati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della
sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono
stabiliti i requisiti minimi per l'esercizio delle attivita' di
campionamento e di analisi e per il rilascio delle autorizzazioni ai
laboratori di analisi da parte del Ministro della sanita'.
-
Il
campionamento deve essere relativo all'esposizione personale del singolo
lavoratore e puo' comprendere uno o piu' prelievi. Esso e' effettuato in
modo da permettere la valutazione dell'esposizione giornaliera del
lavoratore ed e' integrato da un campionamento ambientale se questo e'
necessario per identificare le cause ed il grado dell'inquinamento.
-
Se
la durata del campionamento non si estende all'intero periodo di
riferimento di otto ore, e' comunque effettuato un prelievo per ciascuna
fase del ciclo lavorativo in modo da poter calcolare il valore della
media ponderata della concentrazione delle fibre di amianto nell'aria
per l'intero periodo di otto ore. In ogni caso, la durata del
campionamento non e' complessivamente inferiore a due ore.
-
Se
un gruppo di lavoratori esegue mansioni identiche o simili nello stesso
luogo ed e' percio' esposto a rischi per la salute analoghi, il
campionamento puo' effettuarsi su base di gruppo.
-
Le
misurazioni sono, di norma, eseguite ogni tre mesi e comunque ogni volta
che intervengono mutamenti che possano provocare una variazione
significativa dell'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto.
La frequenza delle misurazioni puo' essere ridotta fino ad una volta
all'anno, previa comunicazione all'organo di vigilanza, quando:
-
a)
non interviene nessuna modifica sostanziale nelle condizioni del
luogo di lavoro;
-
b)
i risultati delle due misurazioni precedenti non hanno superato la
meta' dei valori limite indicati all'art. 31.
-
Nelle
attivita' a carattere saltuario la frequenza delle misure e' adattata
alle condizioni esistenti, tenendo conto, in particolare, del numero
annuo di giornate lavorative e della distribuzione di queste nel corso
dell'anno. Detta frequenza e', in ogni caso, almeno annuale.
-
I
lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono informati sui risultati
delle misurazioni effettuate e sul significato di detti risultati e sono
consultati prima dell'effettuazione del campionamento.
Art.
31
Superamento dei valori limite di esposizione
-
I
valori limite di esposizione alla polvere di amianto nell'aria, espressi
come media ponderata in funzione del tempo su un periodo di riferimento
di otto ore, sono:
-
a)
una fibra per centimetro cubo per il crisotilo;
-
b)
0,2 fibre per centimetro cubo per tutte le altre varieta' di
amianto, sia isolate sia in miscela, ivi comprese le miscele
contenenti crisotilo.
-
A
decorrere dal 1[ gennaio 1993 il valore limite di esposizione per
crisotilo e' di 0,6 fibre per centimetro cubo, eccezion fatta per le
attivita' estrattive. A decorrere dal 1[ gennaio 1996 lo stesso valore
limite di cui sopra e' esteso alle attivita' estrattive.
-
Nel
caso di lavorazioni che possono comportare sensibili variazioni della
concentrazione della polvere di amianto nell'aria, tale concentrazione
non deve in ogni caso superare il quintuplo dei valori di cui ai commi
precedenti per misure effettuate su un periodo di 15 minuti.
-
Se
si verifica un superamento dei valori limite di esposizione di cui ai
commi precedenti, il datore di lavoro identifica e rimuove la causa
dell'evento adottando quanto prima misure appropriate.
-
Il
lavoro puo' proseguire nella zona interessata solo se sono state prese
le misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati e
dell'ambiente. Se le misure di cui al comma 4 non possono essere
adottate immediatamente per motivi tecnici, il lavoro puo' proseguire
nella zona interessata soltanto se sono state adottate tutte le misure
per la protezione dei lavoratori addetti e dell'ambiente, tenuto conto
del parere del medico competente.
-
Per
verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 4, il datore di
lavoro procede ad una nuova misurazione della concentrazione delle fibre
di amianto nell'aria non appena sia ragionevole ritenere ultimata la
deposizione dei quantitativi anomali di fibre preesistenti agli
interventi medesimi.
-
In
ogni caso, se l'esposizione dei lavoratori interessati non puo' venire
ridotta con altri mezzi e si rende necessario l'uso dei mezzi
individuali di protezione, tale uso non puo' essere permanente e la sua
durata, per ogni lavoratore, e' limitata al minimo strettamente
necessario.
-
L'organo
di vigilanza e' informato tempestivamente e comunque non oltre cinque
giorni delle rilevazioni effettuate e delle misure adottate o che si
intendono adottare. Trascorsi novanta giorni dall'accertamento del
superamento dei valori di cui ai commi 1, 2 e 3, il lavoro puo'
proseguire nella zona interessata soltanto se l'esposizione dei
lavoratori risulta nuovamente inferiore ai suddetti valori limite.
-
Il
datore di lavoro informa al piu' presto i lavoratori interessati ed i
loro rappresentanti dell'evento e delle cause dello stesso e li consulta
sulle misure che intende adottare, anche ai sensi del comma 5; in casi
di particolare urgenza, che richiedono interventi immediati, li informa
al piu' presto delle misure gia' adottate.
Art.
32
Misure d'emergenza
-
Se
si verificano eventi che possono provocare un incremento rilevante
dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali
contenenti amianto, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la
zona interessata. Potranno accedervi unicamenti i lavoratori addetti ai
necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di
protezione.
-
Il
datore di lavoro comunica all'organo di vigilanza il verificarsi di tali
eventi e riferisce sulle misure adottate per ridurre al minimo le
conseguenze.
Art.
33
Operazioni lavorative particolari
-
Nel
caso di determinate operazioni lavorative per la cui natura particolare
e' prevedibile che l'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto
superi i valori limite di cui all'art. 31 e per le quali non e'
possibile attuare misure tecniche di prevenzione atte a limitare
l'esposizione dei lavoratori, il datore di lavoro adotta adeguate misure
per la protezione dei lavoratori addetti. In particolare, oltre ad
applicare le misure generali indicate nei precedenti articoli:
-
a)
fornisce ai lavoratori speciali indumenti e mezzi individuali di
protezione destinati ad essere usati durante tali lavori;
-
b)
provvede al rigoroso isolamento dell'area di lavoro ed
all'installazione di adeguati sistemi di ricambio dell'aria con
filtri assoluti;
-
c)
provvede all'affissione di appositi cartelli segnaletici, recanti la
scritta: "ATTENZIONE - ZONA AD ALTO RISCHIO - POSSIBILE
PRESENZA DI POLVERE DI AMIANTO IN CONCENTRAZIONE SUPERIORE AI VALORI
LIMITE DI ESPOSIZIONE";
-
d)
predispone, consultando i lavoratori ovvero i loro rappresentanti,
un piano di lavoro contenente tutte le misure destinate a garantire
la protezione dei lavoratori e dell'ambiente e lo trasmette
preventivamente all'organo di vigilanza.
Art.
34
Lavori di demolizione e di rimozione dell'amianto
-
Il
datore di lavoro predispone un piano di lavoro prima dell'inizio dei
lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto, ovvero dei materiali
contenenti amianto, dagli edifici, strutture, apparecchi e impianti,
nonche' dai mezzi di trasporto.
-
Il
piano di cui al comma 1 prevede le misure necessarie per garantire la
sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente
esterno.
-
Il
piano, in particolare, prevede:
-
a)
la rimozione dell'amianto ovvero dei materiali contenenti amianto
prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, se opportuno;
-
b)
la fornitura ai lavoratori di appositi mezzi individuali di
protezione;
-
c)
adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del
personale incaricato dei lavori;
-
d)
adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo
smaltimento dei materiali;
-
e)
l'adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori
limite di cui all'art. 31, delle misure di cui all'art. 33,
adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico.
-
Copia
del piano di lavoro e' inviata all'organo di vigilanza, unitamente a
informazioni circa:
-
a)
natura dei lavori e loro durata presumibile;
-
b)
luogo ove i lavori verranno effettuati;
-
c)
tecniche lavorative per attuare quanto previsto alla lettera a) del
comma 3;
-
d)
natura dell'amianto contenuto nei materiali di coibentazione nel
caso di demolizioni;
-
e)
caratteristiche degli impianti che si intende utilizzare per attuare
quanto previsto dalla lettera c) del comma 3;
-
f)
materiali previsti per le operazioni di decoibentazione.
-
Se
l'organo di vigilanza non rilascia prescrizioni entro novanta giorni
dall'invio della documentazione di cui al comma 4, i datori di lavoro
possono eseguire i lavori, ferma restando la loro responsabilita' per
quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni del presente decreto.
-
L'invio
della documentazione di cui al comma 4 sostituisce gli adempimenti di
cui all'art. 25.
-
I
lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso alla
documentazione di cui al comma 4.
-
Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono fissate le norme
tecniche da rispettare nell'esecuzione dei lavori di decoibentazione.
Art.
35
Registrazione dell'esposizione dei lavoratori
-
I
lavoratori incaricati di svolgere attivita' che comportano le condizioni
di esposizione indicate all'art. 24, commi 3 o 5, sono iscritti nel
registro di cui all'art. 4, comma 1, lettera q).
-
Il
registro di cui sopra e' istituito ed aggiornato dal datore di lavoro,
che e' responsabile della sua tenuta.
-
Il
datore di lavoro:
-
a)
consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL e alla USL
competente per territorio, cui comunica ogni tre anni, e comunque
ogni qualvolta l'ISPESL o la USL ne facciano richiesta, le
variazioni intervenute;
-
b)
consegna, a richiesta, all'organo di vigilanza ed all'Istituto
superiore di sanita' copia del predetto registro;
-
c)
comunica all'ISPESL e alla USL competente per territorio la
cessazione del rapporto di lavoro, con le variazioni sopravvenute
dall'ultima comunicazione;
-
d)
consegna, in caso di cessazione dell'attivita' dell'impresa, il
registro di cui al comma 1 all'ISPESL e alla USL competente per
territorio;
-
e)
richiede all'ISPESL e alla USL competente per territorio copia delle
annotazioni individuali in caso di assunzione di lavoratori che
abbiano in precedenza esercitato attivita' che comportano le
condizioni di esposizione di cui all'articolo 24, commi 3 o 5;
-
f)
comunica ai lavoratori interessati tramite il medico competente le
relative annotazioni individuali contenute nel registro e nella
cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 4, comma 1, lettera
q).
-
E'
istituito presso l'ISPESL, che ne cura l'aggiornamento, un registro
nazionale dei lavoratori addetti alle attivita' che comportano le
condizioni di esposizione di cui all'art. 24, commi 3 o 5.
-
I
dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono riservati.
Art.
36
Registro dei tumori
-
Presso
l'ISPESL e' istituito un registro dei casi accertati di asbestosi e di
mesotelioma asbesto-correlati.
-
Gli
organi del Servizio sanitario nazionale, nonche' gli istituti
previdenziali assicurativi pubblici e privati trasmettono all'ISPESL
copia della documentazione clinica ovvero anatomopatologica riguardante
ciascun caso di asbestosi e di mesotelioma asbesto-correlato.
-
Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', sono
determinati il modello e le modalita' di tenuta del registro, nonche' le
modalita' di trasmissione della documentazione di cui al comma 2.
Art.
37
Attivita' vietate
-
E'
vietato l'uso dell'amianto in applicazione a spruzzo.
-
A
decorrere dal 1[ gennaio 1993 sono vietate le attivita' che implicano
l'incorporazione di materiali isolanti o insonorizzati a bassa densita'
(inferiore a 1 g/cm³ che contengono amianto.
Capo
V
Norme penali
Art. 50
Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti
-
I
datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:
-
a)
con l'ammenda da lire quindicimilioni a lire cinquantamilioni per
l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, comma 1, lettera d),
9, 11, commi da 1 a 6, 13, 16, 17, commi da 1 a 7, 18, commi da 1 a 5,
19, 20, commi 1, 2 e 3, 24, commi da 1 a 8, 25, commi da 1 a 3, 27, 30,
commi da 1 a 8, 31, commi da 1 a 8, 32, 33, 34, commi da 1 a 6, 37, 40,
commi da 1 a 5, 41, comma 1, 43, commi 1, 2, 3 e 5, 45 e 56. Alle stesse
pene soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le
prescrizioni emanate dall'organo di vigilanza ai sensi degli articoli 8,
comma 1, 16, comma 8, 20, comma 2, 29, comma 3, 34, comma 5, 44, comma
7, 46 e 47, comma 3;
-
b)
con l'ammenda da lire seimilioni a lire quindicimilioni per
l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, commi 1, lettere b)
ed e), 2 e 4, 7, commi 1 e 3, 12, 14, comma 2, 15, 18, comma 6, 21, 26,
28, comma 2, 29, 31, comma 9, 35, commi 1, 2 e 3, 40, comma 6, 41, commi
2 e 3, 42, 43, comma 6, 44 e 49;
-
c)
con l'ammenda da lire duemilioni a lire seimilioni per l'inosservanza
delle norme di cui agli articoli 5, comma 1, lettere c) , f) e g), 11,
comma 7, 14, comma 1, 17, comma 8, 20, comma 4, 24, comma 9, 25, comma
4, 28, comma 1, 30, comma 9, 34, comma 7 e 40, comma 7.
Art.
51
Contravvenzioni commesse dai preposti
-
I
preposti sono puniti:
-
a)
con l'ammenda da tremilioni a diecimilioni per l'inosservanza delle
norme di cui agli articoli 5, commi 1, lettere b) e d), 2 e 4, 9, 11,
commi da 1 a 6, 13, 14, comma 2, 15, 16, 17, commi da 1 a 7, 18, commi
da 1 a 5, 19, 20, commi 1, 2 e 3, 24, commi da 1 a 8, 25, commi da 1 a
3, 27, 28, comma 2, 29, 30, commi da 1 a 8, 31, commi da 1 a 8, 32, 33,
34, commi da 1 a 6, 37, 40, commi da 1 a 5, 41, comma 1, 43, commi 1, 2,
3 e 5, 44 e 45;
-
b)
con l'ammenda da lire unmilione a lire tremilioni per l'inosservanza
delle norme di cui agli articoli 5, comma 1, lettere c), e), f) e g),
11, comma 7, 12, 14, comma 1, 17, comma 8, 18, comma 6, 20, comma 4, 21,
24, comma 9, 25, comma 4, 26, 28, comma 1, 30, comma 9, 31, comma 9, 34,
comma 7, 35, commi 1, 2 e 3, 40, commi 6 e 7, 41, commi 2 e 3, 42, 43,
comma 6 e 49.
Art.
52
Contravvenzioni commesse dai lavoratori
-
I
lavoratori sono puniti:
-
a)
con l'ammenda da lire seicentomila a lire duemilioni per l'inosservanza
delle norme di cui agli articoli 6, comma 1, lettera d), 19, 32, comma 1
e 43, comma 4;
-
b)
con l'ammenda da lire trecentomila a lire seicentomila per
l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, comma 1, lettere a),
b), c) ed e), 14, comma 2, lettera b), 28, comma 1, lettera b), e comma
2, lettere b) e c).
Art.
53
Contravvenzioni commesse dal medico competente
-
Il
medico competente e' punito con:
-
a)
l'ammenda da lire unmilione a lire seimilioni per l'inosservanza delle
norme di cui agli articoli 7, commi 1, 3 e 6, 15, 16, 20, 44 e 48, comma
3;
-
b)
con l'ammenda da lire quattrocentocinquantamila a lire unmilione per
l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 7, comma 5, 12, 21,
comma 1, lettera f), 29, comma 4 e 49, comma 3, lettera f).
Art.
54
Contravvenzioni commesse dai produttori e dai commercianti
-
Chiunque
produce, pone in commercio, noleggia, cede in locazione o comunque installa
impianti, macchine ed apparecchiature senza osservare le disposizioni di cui
all'art. 46 e' punito con l'ammenda da lire quindicimilioni a lire
quarantamilioni.
Capo
VI
Disposizioni transitorie e finali
Art. 55
Esercizio dell'attivita' di medico competente
-
I
laureati in medicina e chirurgia che, pur non possedendo i requisiti di cui
all'art. 3, comma 1, lettera c), alla data di entrata in vigore del presente
decreto abbiano svolto l'attivita' di medico del lavoro per almeno quattro
anni, sono autorizzati ad esercitare la funzione di medico competente.
-
L'esercizio
della funzione di cui al comma 1 e' subordinato alla presentazione,
all'assessorato regionale alla sanita' territorialmente competente, di
apposita domanda corredata dalla documentazione comprovante lo svolgimento
dell'attivita' di medico del lavoro per almeno quattro anni.
-
La
domanda e' presentata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. L'assessorato alla sanita' provvede entro novanta giorni
dalla data di ricezione della domanda stessa.
Art.
56
Disposizioni transitorie
-
Sino
al decorso del termine di cui agli articoli 11, comma 6, 24,
comma 1, e 40, comma 1, i datori di lavoro e i dirigenti sono
tenuti ad adottare le misure necessarie ad evitare un incremento
anche temporaneo dell'esposizione dei lavoratori al piombo, alla
polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti
amianto, ed al rumore.
Art.
57
Termine per l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri
-
In
prima applicazione i decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), 30, comma
4, 34, comma 8, e 36, comma 3, sono adottati entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art.
58
Altri agenti nocivi
-
L'esposizione
dei lavoratori alle radiazioni ionizzanti resta disciplinata
dalle norme speciali vigenti.
-
Per
quanto non espressamente o diversamente disciplinato, per gli
agenti di cui ai capi II, III o IV, si applicano le norme
vigenti ed in particolare quelle contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.
-
Le
disposizioni per la tutela della salute e per la sicurezza dei
lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti
chimici, fisici, biologici non disciplinati dal presente decreto
sono adottate:
-
a)
in conformita' alle misure di cui all'art. 4 tenendo conto
della natura dell'agente, delle conoscenze
tecnico-scientifiche disponibili, dell'intensita' e durata
dell'esposizione e della gravita' del rischio e prevedendo
la fissazione di divieti parziali o totali quando il ricorso
agli altri mezzi disponibili non consenta una protezione
sufficiente;
-
b)
tenendo conto, nella fissazione del valore limite di cui
all'art. 3, comma 1, lettera b), del valore limite
indicativo fissato dalla CEE;
-
c)
stabilendo la conformita' delle modalita' e dei metodi di
misurazione e campionatura dell'agente a quelli previsti
dall'allegato VIII e prevedendone la modifica nei termini di
cui all'art. 4, comma 1, lettera d).
-
L'adozione
delle disposizioni di cui al comma 3 avviene previa
consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Art.
59
Abrogazioni
-
Sono
abrogate tutte le norme incompatibili con quelle contenute nel
presente decreto. In particolare:
-
a)
limitatamente all'esposizione al piombo, non si applicano
gli articoli 4, 5, 18, terzo comma, 19 e 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303. E'
soppressa, inoltre, la voce "piombo" nella tabella
allegata al suddetto decreto;
-
b)
limitatamente all'esposizione alla polvere proveniente
dall'amianto o dai materiali contenenti amianto, non si
applicano gli articoli 4, 5, 18, terzo comma, 19 e 21 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303. Esse abrogano, inoltre, il decreto del 16 ottobre 1986,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre
1986: "Integrazione delle norme del decreto del
Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, in
materia di controllo dell'aria ambiente nelle attivita'
estrattive dell'amianto";
-
c)
limitatamente all'esposizione al rumore, non si applicano
gli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303; limitatamente al danno
uditivo non si applica l'art. 24 dello stesso decreto; la
voce rumori nella tabella allegata al suddetto decreto e'
soppressa.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Allegato
V
Metodi di prelievo e di analisi per la misurazione della
concentrazione delle fibre di amianto nell'aria.
(Art. 30, comma 2)
Le caratteristiche e l'attrezzatura per il campionamento delle fibre
di amianto nell'aria e la determinazione della concentrazione delle
fibre di amianto nel campione d'aria prelevato sono fissate nel
metodo di riferimento appresso riportato.
Possono tuttavia essere usati altri metodi per i quali si possa
dimostrare l'equivalenza dei risultati rispetto al metodo di
riferimento.
-
I
campioni sono prelevati nella zona di respirazione dei singoli
lavoratori: cioe' entro una semisfera di 300 mm di raggio che si
estende dinanzi alla faccia del lavoratore e misurata a partire
dal punto di mezzo di una linea congiungente le sue orecchie.
-
Si
usano filtri a membrana (esteri misti di cellulosa o nitrato di
cellulosa) aventi diametro di 25 mm, di porosita' tra 0,8 e 1,2
micron, con reticolo stampato.
-
Si
usa un portafiltro a faccia aperta provvisto di cappuccio
metallico cilindrico, estendentesi tra 33 mm e 44 mm davanti al
filtro e che permetta l'esposizione di un'area circolare di
almeno 20 mm di diametro. Durante l'uso il cappuccio e' rivolto
verso il basso.
-
Si
usa una pompa portatile a batteria, portata sulla cintura o in
una tasca del lavoratore. Il flusso deve essere esente da
pulsazioni e la portata regolata inizialmente a 1 l/min ± 5%.
Durante il periodo di campionamento la portata e' mantenuta
entro ± 10% della portata iniziale.
-
Il
tempo di campionamento e' misurato con una tolleranza del 2%.
-
Il
carico di fibre ottimale sui filtri e' compreso tra 100 e 400
fibre/mm².
-
In
ordine di preferenza l'intero filtro, o un suo segmento, posto
su un vetrino da microscopio, e' reso trasparente mediante il
metodo acetone-triacetina e coperto con vetrino coprioggetti.
-
Per
il conteggio e' usato un microscopio binoculare con le seguenti
caratteristiche:
-
-
illuminazione Koehler;
-
-
un condensatore ABBE o aeromatico a contrasto di fase
incorporato nel complesso posto sotto al piatto portaoggetti
e montato con possibilita' di centraggio e messa a fuoco.
L'aggiustamento del centraggio per il contrasto di fase e'
indipendente dal meccanismo di centraggio del condensatore;
-
-
un obiettivo acromatico a contrasto di fase positivo
parafocale, a 40 ingrandimenti, con un'apertura numerica
compresa tra 0,65 a 0,70 e con assorbimento dell'anello di
fase compreso tra 65 e 85%;
-
-
oculari a compensazione a 12,5 ingrandimenti o comunque tali
da assicurare 500 ingrandimenti totali, qualora si
utilizzino microscopi con fattore di tubo diverso da 1.
Almeno un oculare deve permettere l'inserimento di un
reticolo ed essere del tipo con messa a fuoco;
-
-
un reticolo oculare circolare Walton-Beckett che abbia un
diametro apparente sul piano oggetto di 100 (Piu' o Meno) 2
micrometri quando si usano l'obiettivo e l'oculare indicati,
e che sia controllato con un micrometro l'oggetto.
-
Il
microscopio e' montato secondo le istruzioni del fabbricante e
il limite di rivelabilita' controllato mediante un "vetrino
di prova per contrasto di fase". Quando siano usati nel
modo specificato dal fabbricante si deve poter vedere fino al
codice 5 sui vetrini di prova AIA e sino al blocco 5 sul vetrino
di prova HSE/NPL Mark 2. Tale procedura deve essere effettuata
all'inizio della giornata di lavoro.
-
Il
conteggio dei campioni e' effettuato secondo le seguenti regole:
-
-
per fibra da contare si intende qualunque fibra contemplata
all'articolo 30, comma 3, che non sia in contatto con una
particella avente diametro massimo maggiore di 3 micrometri;
-
-
le fibre da contare che hanno le estremita' entro l'area del
reticolo devono essere contate come un'unica fibra; una
fibra avente una sola estremita' all'interno di tale area
deve essere contata come mezza fibra;
-
-
le aree del reticolo per il conteggio devono essere scelte a
caso all'interno della superficie esposta del filtro;
-
-
un agglomerato di fibre che appaia compatto e intero in uno
o piu' punti della sua lunghezza, ma appaia diviso in
trefoli (fibra ramificata) in altri, deve essere contato
come fibra se e' conforme all'articolo 30, comma 3, al primo
trattino del presente punto; il diametro e' misurato
attraverso la parte intera e non quella ramificata;
-
-
in qualsiasi altro agglomerato di fibre in cui le singole
fibre si tocchino o si incrocino (fascio), queste devono
essere contate individualmente ogni qualvolta possano essere
distinte sufficientemente per stabilire che sono conformi
all'art. 2 e al primo trattino del presente punto. Se non e'
possibile distinguere alcuna singola fibra rispondente a
tale definizione, il fascio deve essere contato come
un'unica fibra, sempre che sia conforme nel suo complesso
all'art. 2 e al primo trattino del presente punto;
-
-
Se piu' di un ottavo di un'area del reticolo e' coperto da
un agglomerato di fibre e/o particelle, tale area del
reticolo deve essere scartata ed un'altra area deve essere
esaminata per il conteggio;
-
-
Si devono contare 100 fibre su un minimo di 20 aree di
reticolo.
-
Il
numero medio di fibre per reticolo deve essere calcolato
dividendo il numero delle fibre contate per il numero delle aree
di reticolo esaminate. Il contributo al risultato finale del
conteggio dovuto a segni del filtro o a contaminazione deve
essere inferiore a 3 fibre per 100 aree di reticolo ed essere
determinato con filtri "bianchi".
Concentrazione di fibre nell'area - (numero di fibre per area di
reticolo x area di esposizione del filtro): (area del reticolo x
volume di aria prelevata).
Allegato
VIII
Modalita' di campionatura e di misurazione degli agenti chimici
e di valutazione dei risultati
(Art. 58, comma 3, lettera c)
A. DEFINIZIONI.
I. Materiali in sospensione
-
Definizioni
fisico-chimiche:
-
a)
Polvere: sospensione dispersa nell'aria di materiali solidi
e prodotta da un processo meccanico o da un turbine.
-
b)
Fumo: sospensione dispersa nell'aria di materiali solidi e
prodotta da processi termici e/o chimici.
-
c)
Nebbia: sospensione dispersa nell'aria di materiali liquidi
e prodotta da condensazione o dispersione.
-
Definizione
degli aggregati di particelle in medicina del lavoro e in
tossicologia:
-
a)
Le polveri, alla stregua del fumo e della nebbia, sono
materiali in sospensione.
Per valutare i rischi per la salute che presentano questi
materiali in sospensione, bisogna tenere conto non soltanto
dell'effetto nocivo proprio a ciascun agente, della
concentrazione e della durata di esposizione, ma anche della
dimensione delle particelle.
-
b)
Dell'aggregato di materiali in sospensione presenti
nell'aria che respira un lavoratore, solo una parte viene
inspirata. Questa parte inspirata e' chiamata frazione
inspirabile.
Sono determinati a questo riguardo la velocita' di
aspirazione nasale e buccale, nonche' le condizioni di
circolazione dell'aria attorno alla testa.
-
c)
La frazione inspirabile puo' depositarsi, a seconda della
dimensione delle particelle, in differenti zone
dell'apparato respiratorio.
Il deposito delle particelle ha fra l'altro un'influenza
capitale sul punto in cui si esercita l'effetto nocivo e
sulla natura di quest'ultimo.
La parte della frazione inspirabile che perviene negli
alveoli e' chiamata frazione respirabile.
La frazione respirabile riveste un'importanza particolare
sotto il profilo della medicina del lavoro.
II.
Valore limite.
-
a)
Il valore limite e' espresso dalla concentrazione media
ponderata dell'esposizione su un periodo di otto ore di una
sostanza sotto forma di gas, di vapore o di materiali in
sospensione nell'aria sul luogo di lavoro.
Per esposizione si intende la presenza di un agente chimico
nell'aria respirata dal lavoratore.
Essa e' espressa dalla concentrazione per un periodo di
riferimento.
La presente sezione non riguarda i valori limite per gli
indicatori biologici.
-
b)
Inoltre, puo' essere necessario, per talune sostanze, fissare un
limite massimo di variazione rispetto al valore medio ponderato
dell'esposizione, su un periodo di otto ore, a dette sostanze
per periodi piu' brevi.
Ai fini delle misurazioni di controllo, si fa allora riferimento
alla concentrazione ponderata durante il periodo piu' breve in
questione.
-
c)
Il valore limite per i gas e i vapori e' espresso in ml/m3 (ppm),
valore indipendente dalle variabili di stato, temperatura e
pressione atmosferica, nonche' in mg/m3 per una temperatura di
20[ C e una pressione di 101,3 kPa, valore che dipende dalle
variabili di stato.
Il valore limite per i materiali in sospensione e' espresso in
mg/m3 per le condizioni di produzione sul posto di lavoro.
B.
VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE E STRATEGIE DI MISURAZIONE.
-
Elementi
di base:
-
a)
Se non si puo' escludere con certezza la presenza di uno o
piu' agenti sotto forma di gas, vapore o materiali in
sospensione nell'aria dell'ambiente di lavoro, deve essere
effettuata una valutazione per determinare se i valori
limite sono rispettati.
-
b)
Nella valutazione occorre mettere insieme dati relativi a
tutti gli elementi che possono avere un'incidenza
sull'esposizione, ad esempio:
-
-
gli agenti utilizzati o prodotti;
-
-
le attivita', le attrezzature tecniche ed i procedimenti di
fabbricazione;
-
-
la distribuzione temporale e spaziale delle concentrazioni
degli agenti.
-
c)
Un valore limite e' rispettato quando dalla valutazione
risulta che l'esposizione non oltrepassa il valore limite.
Se i dati raccolti non permettono di giungere a conclusioni
affidabili circa il rispetto dei valori limite, essi devono
essere completati da misurazioni effettuate sul posto di
lavoro.
-
d)
Se dalla valutazione risulta che un valore limite non e'
rispettato:
-
-
le cause del superamento devono essere individuate e devono
essere attuate, non appena possibile, le misure atte a porre
rimedio alla situazione;
-
-
la valutazione deve essere ripetuta.
-
e)
Se dalla valutazione risulta che i valori limite sono
rispettati, devono essere effettuate, se necessario,
misurazioni, con una periodicita' adeguata, per verificare
che i valori limite continuino ad essere rispettati.
Queste misurazioni devono essere tanto piu' frequenti quanto
piu' la concentrazione misurata si avvicina al valore
limite.
-
f)
Se dalla valutazione risulta che, a lungo termine, dato il
tipo di processo di lavoro, i valori limite sono rispettati
e che non si verificano sostanziali modifiche delle
condizioni sul posto di lavoro suscettibili di tradursi in
un cambiamento dell'esposizione dei lavoratori, la frequenza
delle misurazioni intese ad accettare il rispetto dei valori
limite puo' essere ridotta.
In tal caso occorre tuttavia accertare periodicamente se la
valutazione da cui si evince questa conclusione resta
valida.
-
g)
Se il lavoratore e' esposto simultaneamente o
successivamente a vari agenti, e' necessario tenerne conto
nel valutare il rischio per la salute cui il lavoratore e'
esposto.
-
Requisiti
degli addetti alle misurazioni.
I responsabili delle misurazioni devono possedere le qualifiche
prescritte e disporre delle attrezzature necessarie.
-
Requisiti
dei metodi di misurazione:
-
a)
Il metodo di misurazione deve consentire di ottenere
risultati rappresentativi per quanto riguarda l'esposizione
del lavoratore.
-
b)
Ai fini della valutazione dell'esposizione del lavoratore
sul luogo di lavoro, e' opportuno utilizzare per quanto
possibile strumenti di prelievo fissati sul corpo del
lavoratore.
Quando esiste un gruppo di lavoratori che eseguono mansioni
identiche o simili in uno stesso luogo e che sono soggetti
ad un'esposizione analoga, il campionamento puo' essere
effettuato nel gruppo, in modo tale che sia rappresentativo
del gruppo stesso.
Possono essere impiegati sistemi di misurazione stazionari
se i risultati delle misurazioni consentono di valutare
l'esposizione del lavoratore sul luogo di lavoro.
I campioni devono essere prelevati per quanto possibile al
livello degli organi respiratori e nell'immediata vicinanza
del lavoratore.
In caso di dubbio le misurazioni vanno effettuate nel punto
in cui il rischio e' maggiore.
-
c)
Il metodo di misurazione impiegato deve essere in funzione
dell'agente considerato, del valore limite previsto e
dell'atmosfera predominante sul posto di lavoro.
Il risultato della misurazione deve indicare la
concentrazione dell'agente in modo esatto e in proporzione
al valore limite.
-
d)
Se il metodo di misurazione impiegato non si riferisce
specificamente all'agente misurato, il valore deve essere
integralmente attribuito all'agente in questione.
-
e)
Il limite di rivelazione, la sensibilita' e la precisazione
del metodo di misurazione devono essere in funzione del
valore limite.
-
f)
Dovrebbe essere garantita l'esattezza del metodo di
misurazione.
-
g)
Il metodo di misurazione impiegato deve essere stato
sperimentato in condizioni di applicazioni pratiche.
-
h)
Nella misura in cui il Comitato europeo per la
standardizzazione(CEN) pubblichi requisiti generali cui
devono rispondere i metodi e gli apparecchi utilizzati per
le misurazioni sul posto di lavoro, nonche' le norme di
verifica corrispondenti, se ne deve tener conto per la
scelta dei metodi di misurazione appropriati.
-
Disposizioni
particolari relative alle tecniche di misurazione degli
aggregati rappresentativi di particelle presenti nell'aria sul
posto di lavoro:
-
a)
Ogni misurazione della concentrazione dei materiali in
sospensione deve tener conto del loro modo di agire; e'
dunque opportuno, al momento del campionamento, prendere in
considerazione sia la frazione inspirabile, sia quella
respirabile.
Cio' presuppone che si ottenga una separazione delle
particelle in funzione del loro diametro aerodinamico,
corrispondente al deposito che si forma con la respirazione.
Poiche' non sono ancora disponibili attrezzature appropriate
per il campionamento sul posto di lavoro, occorre definire
modalita' pratiche che consentano una misurazione uniforme.
-
b)
Viene considerata come inspirabile la frazione di materiali
in sospensione che puo' essere assorbita da un lavoratore
mediante inspirazione buccale e/o nasale.
Nella prassi della tecnica di misurazione vengono, ad
esempio, utilizzati, per il campionamento, campionatori con
una velocita' di aspirazione di 1,25 m/s ± 10/%, ovvero
campionatori conformi a ISO/TR 7708-1983 (L).
Nel primo di questi due casi esemplificativi:
-
-
per gli apparecchi individuali di prelievo l'orifizio di
aspirazione deve essere in direzione parallela al viso del
lavoratore per tutta la durata del prelievo;
-
-
per i campionatori stazionari, l'impianto e la forma
dell'orifizio devono consentire un prelievo rappresentativo
per quanto riguarda l'esposizione dei lavoratori a diverse
direzioni di provenienza dell'aria;
-
-
l'impianto dell'orifizio di aspirazione dell'apparecchio non
ha praticamente importanza se la velocita' delle correnti
d'aria circostanti e' molto debole;
-
-
se le correnti d'aria circostanti hanno una velocita' pari o
superiore a 1 m/s, si raccomanda di procedere ad una
campionatura omnidirezionale su un piano orizzontale.
-
c)
La frazione respirabile di materiali in sospensione
comprende un aggregato cha passa attraverso un sistema di
separazione il cui effetto corrisponde alla funzione teorica
di separazione di un separatore per sedimentazione che
separa il 50% delle particelle con diametro aerodinamico di
5µ (convenzione di Johannesburg del 1979).
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d)
Conviene applicare le disposizioni adottate, se del caso,
dal CEN per quanto concerne la raccolta di materiali in
sospensione sul luogo di lavoro.
Possono essere utilizzati altri metodi purche' conducano,
per quanto concerne il rispetto dei valori limite, al
medesimo risultato o ad un risultato ancor piu' rigoroso.
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