relativo al PDL n. 358
Il Consiglio Regionale della Lombardia PREMESSO CHE · Tra le finalità riportate all’art. 1 del PDL 358 rientra “la tutela della salute e della sicurezza dei consumatori” RILEVATO CHE · Secondo l’Istituto Superiore di Sanità sarebbero ben 2 milioni gli italiani dipendenti dall’alcool e 40.000 mila i decessi annuali collegati; · L’Organizzazione Mondiale di Sanità, indica l’alcol quale prima causa di morte tra i ragazzi europei (55.000 morti l’anno); · Secondo una ricerca condotta dal San Raffaele in 15 scuole superiori milanesi il 70% dei giovani componente il campione beve superalcolici e più del 60% beve mediamente 18 volte al mese - 7 bicchieri di alcolici ogni volta - e si è ubriacato facendo contemporaneamente uso di droghe · negli ultimi decenni si è affermata una pericolosa tendenza, soprattutto fra i più giovani, a consumare regolarmente bevande super alcoliche; PRESO ATTO CHE · L’abuso di superalcolici è uno dei maggiori fattori di rischio per la salute e, in giovane età, porta gravi compromissioni del sistema nervoso, del fegato e dell’apparato muscolare RITENUTO CHE · I minorenni debbano essere tutelati dagli effetti negativi di sostanze che, per quanto legali, possono avere effetti deleteri sul loro organismo e provocano una pericolosa assuefazione e dipendenza INVITA LA GIUNTA REGIONALE A · ad intraprendere nelle scuole - d’intesa con la Direzione Scolastica Regionale - ed in tutti i luoghi di aggregazione giovanile una capillare campagna di informazione e di sensibilizzazione sugli effetti nocivi delle bevande superalcoliche; · ad intraprendere altresì campagne di prevenzione e di informazione, realizzate a livello scolastico – sempre d’intesa con la Direzione Scolastica Regionale, presso i luoghi di aggregazione giovanile e attraverso i “media”, per mettere in guardia i giovani dai rischi di tutte le sostanze che creano dipendenza ed assuefazione (alcol e droga), i cui rischi vengono troppo spesso sottovalutati INVITA LA GIUNTA REGIONALE A FARSI PROMOTRICE PRESSO IL GOVERNO affinchè venga rivisto l’articolo n. 689 del Codice Penale vietando la vendita e la somministrazione delle bevande superalcoliche ai minorenni. Milano, 15 dicembre 2003 |