PROPOSTA DI LEGGE AL  PARLAMENTO n. 006
04/05/2005

 “Norme a tutela dei minori, volte a contrastare l’alcolismo”
“Modifica dell’art. 689 Codice Penale”

RELAZIONE 

L’Organizzazione Mondiale Sanità definiva l’alcolismo, già nel 1956, una “malattia progressiva, inguaribile e mortale”.

Secondo dati diffusi dall’Istituto Superiore di Sanità sarebbero 2 milioni gli individui dipendenti dall’alcol in Italia - ai quali andrebbero aggiunti altri 3 milioni e mezzo di bevitori sociali, persone cioè considerate a rischio perché bevono molto - e 40.000 mila i decessi annuali collegati.  Una vera e propria piaga sociale che, secondo dati diffusi durante il raduno nazionale Alcolisti Anonimi è responsabile del 60% degli incidenti stradali, di 12.000 morti (di cui 6.000 di individui giovani) e del 10% delle invalidità fisiche

L’abuso di alcol è anche uno dei maggiori fattori di rischio per la salute, sia a livello individuale che collettivo e, in giovane età, porta a vere e proprie devastazioni del sistema nervoso, del fegato e dell’apparato muscolare

Secondo dati OMS l ’alcol è la prima causa di morte tra i ragazzi europei (55.000 morti l’anno): un ragazzo su quattro tra i 15 e i 29 anni, infatti, muore per cause in qualche modo legate all’alcol.

Ciò è evidentemente legato al fatto che negli ultimi decenni purtroppo si è affermata una pericolosa tendenza, soprattutto fra i più giovani, a consumare bevande alcoliche al di fuori dei pasti e secondo modalità sempre più frequentemente vicine all’abuso, bevendo cioè ininterrottamente fino ad ubriacarsi ed usando  gli alcolici come sostanze psicoattive.   Una tendenza decisamente preoccupante se si pensa che in Italia ben 800.000 giovani sotto i 16 anni bevono e che secondo l’Istituto Superiore della Sanità, il gruppo di età più a rischio è quello dei giovani tra i 14 e i 17 anni (più di 450.000 ragazzi), avvezzi a bere con una certa frequenza grandi quantità di vino e birra ma anche amari e liquori (secondo una ricerca condotta dal San Raffaele di Milano fra i giovani milanesi, il 70% dei giovani componente il campione beve superalcolici e più del 60% beve mediamente 18 volte al mese - 7 bicchieri di alcolici ogni volta - e si è ubriacato di recente facendo contemporaneamente uso di droghe).

Numerosi studi evidenziano che chi consuma alcool tende più frequentemente ad avvicinarsi ed usare tabacco ed altre droghe rispetto a coloro che non ne consumano. In questo senso l’alcol può dunque rappresentare, soprattutto per gli individui più giovani, una sorta di droga d’accesso o di ponte verso altre droghe, lecite (tabacco) o illecite (droga). 

Con la presente proposta di modifica dell’art. 689 del Codice Penale si intende impedire la vendita o la somministrazione di qualsiasi bevanda alcolica in locali pubblici o aperti al pubblico a persone minorenni innalzando l’età minima per il consumo di alcolici ai 18 anni d’età ed inasprendo le pene per chi violasse questo divieto.

Tale modifica si pone l’obiettivo di tutelare maggiormente i giovani ed evitare che possano prima della maggiore età entrare in contatto con una droga che, per quanto legale, ha effetti deleteri sul loro organismo e provoca pericolosa assuefazione e dipendenza.

Certo ridurre la possibilità di accesso all’alcool è senz’altro un modo per ridurne il consumo, ma è altrettanto importante che al divieto di legge a consumare alcolici sotto i 18 anni si affianchino controlli capillari presso i luoghi di vendita di alcolici e superalcolici e campagne di prevenzione e di informazione, realizzate soprattutto a livello scolastico o attraverso i media, per mettere in guardia i giovani dai rischi di queste sostanze, di cui troppo spesso sottovalutano i rischi. 

“Norme a tutela dei minori, volte a contrastare l’alcoolismo” 

Articolo 1

(Modificazioni di fattispecie penali del Codice Penale - libro III “Delle contravvenzioni in particolare” - Titolo I “Delle contravvenzioni di polizia” - Capo I “Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza” – “Sezione I “Delle contravvenzioni concernenti l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica”) 

L’art. 689 del C.P. § “Delle contravvenzioni concernenti la prevenzioni dell’alcoolismo e dei delitti commessi in stato di ubriachezza” - “Somministrazione di bevande alcooliche a minori o infermi di mente” viene come di seguito sostituito: 

“L’esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, il quale somministra, in luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a un minore di anni diciotto, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità, è punito con l’arresto fino a tre anni.

Se dal fatto deriva l’ubriachezza la pena è aumentata.

La condanna importa la sospensione dell’esercizio.”