EMENDAMENTO al PRE n. 0003 – DGR n. 14844 DEL 31/10/2003
”Criteri
generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. M della l.r. n.
1/2000)”
Art. 9 “Valutazioni della domanda”
Inserire al punto 1), alla fine del primo capoverso
In merito a quest’ultimo punto (“Periodo di residenza in Lombardia”) il punteggio viene maggiorato in relazione agli anni di residenza del richiedente.
Approvato a larga maggioranza a fine gennaio 2004 (chi è residente in Lombardia da più di vent’anni ottiene 90 punti, contro i cinque concessi a chi vi risiede da solo un anno)
A fine settembre 2004, il TAR accogliendo una delle eccezioni presentate con il ricorso di Cgil Cisl e Uil ha stabilito che non esiste nessun diritto di precedenza ai residenti in Lombardia: nell’assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica lombardi e immigrati devono essere messi sullo stesso piano.
Contro tale sentenza ho presentato proposta di risoluzione per presentare ricorso al Consiglio di Stato, affinché il principio della maggiorazione del punteggio per i residenti in Lombardia venga riaffermato.