PROPOSTA DI RISOLUZIONE
Il Consiglio Regionale della Lombardia,
PREMESSO CHE
§ Il Consiglio Regionale della Lombardia aveva votato a larga maggioranza la DGR n.14844 del 31/10/2003 Criteri per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, accogliendo, sempre a larga maggioranza, l’emendamento n. 30 che all’art. 9, Valutazioni della domanda, chiedeva di inserire al punto 1 la dicitura “in base al quale il punteggio viene maggiorato in relazione agli anni di residenza del richiedente stesso”
§ ogni discriminazione effettuata in base al colore della pelle o alla fede religiosa è improponibile, è indubbio che sussiste il problema di come rispondere concretamente ad un’esigenza reale di tanti cittadini che per anni hanno pagato le tasse - contribuendo quindi anche alla costruzione delle case popolari - e che purtroppo a causa della scarsità di alloggi pubblici restano, troppo spesso, esclusi dalle assegnazioni
VISTO CHE
§ La sentenza del TAR con la quale è stata accolta una delle eccezioni presentate con il ricorso di Cgil Cisl e Uil
§ tale eccezione si riferisce al criterio riguardante il maggior punteggio assegnato ai residenti in Lombardia
RITENUTO CHE
§ l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ad esponenti politici (e loro ascendenti fino al primo grado) siano essi comunali, provinciali, regionali o parlamentari sia del tutto inopportuna e ingiustificata
INVITA LA GIUNTA REGIONALE A
§ Presentare un ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR della Lombardia affinché il principio della maggiorazione del punteggio per i residenti in Lombardia venga riaffermato.
§ Inserire nel Regolamento di cui sopra il divieto di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ad amministratori locali o a membri del Parlamento o del Governo regionale o nazionale e loro ascendenti fino al primo grado.
Silvia Ferretto Clementi
Milano, 18 ottobre 2004