VIII
LEGISLATURA ATTI: 010133
LEGGE STATUTARIA REGIONALE N. 001
STATUTO D'AUTONOMIA DELLA LOMBARDIA
Approvata nel medesimo
testo in prima lettura nella seduta del 13 marzo 2008 ed in seconda
lettura nella seduta del 14 maggio 2008
TITOLO I
– PRINCIPI GENERALI
Art. 1 (La Regione
Lombardia)
Art. 2 (Elementi
qualificativi della Regione)
Art. 3 (Sussidiarietà)
Art. 4 (Autonomie
territoriali)
Art. 5 (Autonomie
funzionali e sociali)
Art. 6 (Rapporti
internazionali e comunitari)
Art. 7 (Solidarietà
interregionale)
Art. 8 (Partecipazione)
Art. 9 (Pubblicità e
trasparenza)
Art. 10 (Ricerca e
innovazione)
Art. 11 (Uguaglianza fra
uomini e donne. Pari opportunità)
TITOLO
II - ORGANI DELLA REGIONE
Capo I –
Il Consiglio regionale
Art. 12 (Consiglio
regionale)
Art. 13 (Consigliere
regionale)
Art. 14 (Funzioni del
Consiglio regionale)
Art. 15 (Presidente del
Consiglio regionale)
Art. 16 (Ufficio di
presidenza)
Art. 17 (Gruppi consiliari)
Art. 18 (Commissioni
consiliari)
Art. 19 (Commissioni
d’inchiesta)
Art. 20 (Indagini
conoscitive)
Art. 21 (Programmazione dei
lavori)
Art. 22 (Autonomia del
Consiglio regionale)
Art. 23 (Audizione dei
rappresentanti degli enti)
Capo II
- Il Presidente della Regione e la Giunta regionale
Sezione
I – Il Presidente della Regione
Art. 24 (Elezione del
Presidente della Regione)
Art. 25 (Funzioni del
Presidente della Regione)
Art. 26 (Mozione di
sfiducia)
Sezione
II - La Giunta regionale
Art. 27 (Giunta regionale)
Art. 28 (Funzioni della
Giunta regionale)
Art. 29 (Censura verso uno
o più assessori)
Capo III
– Proroga
Art. 30 (Proroga delle
funzioni)
TITOLO
III - ATTIVITÀ NORMATIVA DELLA REGIONE
Capo I –
Fonti e potestà normativa
Art. 31 (Legge regionale
statutaria)
Art. 32 (Potestà
legislativa e regolamentare della Regione)
Art. 33 (Regolamento
generale del Consiglio regionale)
Capo II
– Procedimento legislativo ordinario
Art. 34 (Iniziativa delle
leggi regionali)
Art. 35 (Fasi del
procedimento legislativo)
Art. 36 (Partecipazione al
procedimento legislativo)
Art. 37 (Promulgazione e
pubblicazione)
Capo III
– Procedimenti legislativi speciali
Art. 38 (Legge regionale di
iniziativa degli enti locali)
Art. 39 (Legge regionale
comunitaria)
Art. 40 (Legge per il
riordino normativo)
Capo IV
- Procedimento di approvazione dei regolamenti
Art. 41 (Regolamenti
delegati)
Art. 42 (Regolamenti
regionali)
Art. 43 (Emanazione ed
entrata in vigore dei regolamenti della Regione)
Capo V –
Qualità, controllo e valutazione
Art. 44 (Qualità e impatto
della normazione)
Art. 45 (Comitato
paritetico di controllo e valutazione)
TITOLO
IV - AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Art. 46 (Principi generali
dell’azione amministrativa)
Art. 47 (Organismi di
studio e di ricerca)
Art. 48 (Enti del sistema
regionale)
Art. 49 (Ordinamento degli
uffici regionali)
TITOLO V
- PARTECIPAZIONE E STRUTTURE DELLA SUSSIDIARIETÀ
Art. 50 (Iniziativa
legislativa popolare. Diritto di petizione)
Art. 51 (Referendum
abrogativo)
Art. 52 (Referendum
consultivo)
Art. 53 (Referendum
territoriale)
Art. 54 (Consiglio delle
autonomie locali)
TITOLO
VI – FINANZA E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELLA REGIONE
Art. 55 (Autonomia
finanziaria della Regione e partecipazione alla perequazione
nazionale)
Art. 56 (Programmazione
regionale)
Art. 57 (Provvedimenti
finanziari)
Art. 58 (Controlli)
TITOLO
VII – ORGANI DI GARANZIA
Art. 59 (Commissione
garante dello Statuto)
Art. 60 (Funzioni della
Commissione garante dello Statuto)
Art. 61 (Difensore
regionale)
Art. 62 (Comitato regionale
per le comunicazioni)
Art. 63 (Consiglio per le
pari opportunità)
TITOLO
VIII – APPROVAZIONE E REVISIONE DELLO STATUTO
Art. 64 (Procedimento di
approvazione dello Statuto)
TITOLO
IX – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 65 (Entrata in vigore)
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI
1. La
Lombardia è Regione autonoma della Repubblica italiana in armonia con
la Costituzione e secondo i principi dello Statuto. Esprime e promuove
in modo unitario gli interessi delle comunità che insistono sul suo
territorio, nel rispetto dei principi dello stato di diritto,
democratico e sociale.
2. La
Lombardia è costituita dai territori delle province di Bergamo,
Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e Brianza,
Pavia, Sondrio, Varese e dei comuni in esse compresi.
3. Capoluogo
della Regione è Milano, la cui funzione di città metropolitana è
disciplinata dalla legge.
4. La Regione
ha festa, bandiera, stemma e gonfalone propri stabiliti con legge
regionale.
Art. 2 - (Elementi qualificativi
della Regione)
1. La Regione
riconosce la persona umana come fondamento della comunità regionale e
ispira ogni azione al riconoscimento e al rispetto della sua dignità
mediante la tutela e la promozione dei diritti fondamentali e
inalienabili dell’uomo.
2. La Regione
promuove la libertà dei singoli e delle comunità, il soddisfacimento
delle aspirazioni e dei bisogni materiali e spirituali, individuali e
collettivi, e opera per il superamento delle discriminazioni e delle
disuguaglianze civili, economiche e sociali.
3. La Regione
esprime l’autonomo governo della comunità lombarda. Garantisce la
partecipazione dei singoli cittadini, delle formazioni sociali ed
economiche e degli enti locali all’organizzazione politica, economica
e sociale della Regione, per rendere effettivi l’esercizio dei diritti
e l’adempimento dei doveri.
4. In
particolare, nell’ambito delle sue competenze, la Regione:
a) attua tutte le azioni
positive a favore del diritto alla vita in ogni sua fase;
b) tutela la famiglia,
come riconosciuta dalla Costituzione, con adeguate politiche sociali,
economiche e fiscali, avendo particolare riguardo ai figli, alla funzione educativa e alla cura delle persone anziane;
c) sostiene il lavoro, in
tutte le sue forme e modalità, come espressione della persona; opera
perché il diritto al lavoro si realizzi in condizioni di stabilità, sicurezza, equa retribuzione, mansioni adeguate al livello di
studio, di competenza e di esperienza possedute;
d) riconosce nella Chiesa
cattolica e nelle altre confessioni religiose, riconosciute
dall’ordinamento, formazioni sociali in cui si svolge la personalità
dell’individuo e orienta la sua azione alla cooperazione con queste,
per la promozione della dignità umana e il bene della comunità
regionale;
e) promuove le condizioni
per rendere effettiva la libertà religiosa, di pensiero, di parola, di
insegnamento, di educazione, di ricerca, nonché l’accesso ai mezzi di
comunicazione;
f) persegue, sulla base
delle sue tradizioni cristiane e civili, il riconoscimento e la
valorizzazione delle identità storiche, culturali e linguistiche
presenti sul territorio;
g) promuove le iniziative
necessarie a rendere effettive la collaborazione e l’integrazione tra
le Regioni padano-alpine;
h) promuove, nel rispetto
delle diverse culture, etnie e religioni, politiche di piena
integrazione nella società lombarda degli stranieri residenti, in
osservanza delle norme statali e comunitarie;
i) riconosce l’impresa,
nelle sue diverse forme, come fondamento, insieme al lavoro, del
sistema economico e produttivo lombardo e come strumento della
promozione dello sviluppo territoriale; ne agevola l’attività in
costante rapporto con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali;
promuove la responsabilità sociale delle imprese;
j) riconosce il valore e
la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e
senza fini di lucro e adotta le misure idonee a promuoverne lo
sviluppo;
k) tutela l’ambiente e
preserva le risorse naturali, protegge la biodiversità e promuove il
rispetto per gli animali, cura la salubrità dell’aria e
dell’acqua, assicura il carattere pubblico dell’acqua, anche a
garanzia delle generazioni future;
l) tutela il paesaggio e
valorizza il patrimonio naturale, monumentale, storico, artistico e
culturale della Lombardia;
m) garantisce la tutela
del principio di libera concorrenza e promuove la difesa dei diritti
del cittadino consumatore;
n) promuove le iniziative
necessarie a rendere effettivo il diritto alla sicurezza dei
cittadini;
o) promuove azioni per
rendere effettivi i diritti delle persone in condizioni di disabilità;
p) promuove politiche
volte a garantire il pluralismo e l’imparzialità dell’informazione.
5. La Regione
promuove e sviluppa le condizioni per attivare ulteriori forme di
autonomia legislativa, organizzativa, finanziaria e tributaria secondo
quanto stabilito dalla Costituzione.
Art. 3 - (Sussidiarietà)
1. La Regione
riconosce e promuove il ruolo delle autonomie locali e funzionali e
ispira la sua azione legislativa e amministrativa al principio di
sussidiarietà.
2. La Regione,
in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, riconosce e
favorisce l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati,
delle famiglie, delle formazioni e delle istituzioni sociali, delle
associazioni e degli enti civili e religiosi, garantendo il loro
apporto nella programmazione e nella realizzazione dei diversi
interventi e servizi pubblici, con le modalità stabilite dalla legge
regionale.
3. La Regione
pone a fondamento della propria attività di governo il principio della
leale collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con le
autonomie funzionali e sociali.
Art. 4 - (Autonomie territoriali)
1. La Regione,
nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e
adeguatezza, esercita esclusivamente le funzioni amministrative che
richiedono un esercizio unitario.
2. Con legge
regionale è conferita ai comuni, alle province e alla città
metropolitana ogni funzione di interesse locale, salvo il conferimento
di ulteriori funzioni.
3. La Regione,
anche attraverso la valorizzazione delle comunità montane, incentiva e disciplina l’esercizio in forma associata delle funzioni
di più enti, e in particolare dei comuni di piccole dimensioni e di
quelli situati nelle zone montane o economicamente svantaggiate;
riconosce la specificità dei territori montani e prevede politiche di
intervento al fine di assicurarne le opportunità di sviluppo.
4. La legge
regionale disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di
inattività o inadempienza degli enti locali in ordine alle funzioni
loro conferite dalla Regione.
Art. 5 - (Autonomie funzionali e sociali)
1. La Regione
riconosce e promuove il ruolo delle autonomie funzionali come soggetti
esponenziali di comunità aggregate intorno a interessi pubblici di
rilevanza regionale e coordina la sua azione legislativa e
amministrativa con le attività da queste svolte sul territorio.
2. La Regione
riconosce e garantisce le autonomie sociali come espressione del
naturale processo di aggregazione delle persone e assicura la loro
partecipazione alla formazione degli indirizzi generali della politica
regionale.
Art. 6 - (Rapporti internazionali e comunitari)
1. La Regione,
nell'ambito delle sue attribuzioni e nei limiti consentiti dalla
Costituzione, sviluppa rapporti internazionali con Stati esteri, con
altri soggetti di diritto internazionale pubblico ed enti territoriali
interni ad altro Stato; promuove l’affermazione del principio di
sussidiarietà e riconosce il principio di autodeterminazione dei
popoli previsto dalla Carta delle Nazioni Unite.
2. La Regione
concorre al processo di integrazione europea e si impegna a favorire,
in collaborazione con le altre Regioni europee, la piena realizzazione
dei principi dell’autonomia, dell’autogoverno e delle identità
regionali anche nell’ambito dell’Unione europea.
3. La Regione
Lombardia partecipa, nel rispetto della Costituzione e
dell’ordinamento comunitario, alla formazione delle politiche
dell’Unione europea.
4. La Regione
sostiene, sia nell’ambito dei programmi comunitari che nelle altre
forme ammesse dalla Costituzione, la cooperazione transfrontaliera e
interterritoriale europea e ne favorisce lo sviluppo, nell’interesse
della comunità regionale e delle sue attività politiche, economiche,
sociali e culturali.
5. La Regione
sostiene e valorizza le comunità dei lombardi nel mondo.
Art. 7 - (Solidarietà interregionale)
1. La Regione,
compatibilmente con le sue finalità primarie e nel rispetto degli
interessi essenziali dei propri cittadini, concorre al superamento
degli squilibri territoriali, economici, sociali e culturali esistenti
nelle varie aree del Paese e all'affermazione delle loro rispettive
autonomie, in osservanza dei principi di responsabilità e trasparenza.
Art. 8 - (Partecipazione)
1. La Regione:
a) promuove la
partecipazione dei cittadini, singoli o associati, e il partenariato
con le forze sociali ed economiche per la formazione delle politiche e
per l’esercizio delle funzioni legislative e amministrative;
b) favorisce la più ampia
diffusione tra i cittadini dei risultati delle sue attività
legislative e amministrative, utilizzando adeguate risorse informative
e tecnologiche.
2. Il
Consiglio regionale e la Giunta, nell’ambito delle rispettive
competenze, consultano le rappresentanze degli interessi sui testi
normativi e sugli atti di programmazione, con particolare riguardo ai
provvedimenti che comportano effetti economici.
3. La Regione
promuove processi partecipativi valorizzando le iniziative autonome,
quelle dei soggetti sociali organizzati e quelle delle competenze
diffuse nella comunità regionale.
Art. 9 - (Pubblicità e trasparenza)
1. La Regione
assume i principi di pubblicità e trasparenza come metodo della
propria azione legislativa e amministrativa e come strumento per
consentire l’effettiva partecipazione dei cittadini alla attività
della Regione e alla formazione delle politiche regionali.
2. La legge
regionale promuove la semplificazione amministrativa e disciplina le
forme e le condizioni della partecipazione e dell’accesso dei
cittadini, singoli e associati, ai procedimenti e agli atti, anche
attraverso il più ampio ricorso alle tecnologie informatiche.
Art. 10 - (Ricerca e innovazione)
1. La Regione
riconosce il ruolo centrale e trainante della ricerca scientifica e
dell’innovazione per il conseguimento dei propri obiettivi in tutte le
sfere della vita economica e sociale e opera per valorizzarne il
potenziale, in collaborazione e dialogo con le università, i centri di
ricerca, le comunità tecnico-scientifiche e professionali.
2. La Regione
valorizza, promuove e incentiva l'innovazione tecnica, scientifica e
produttiva, gli investimenti e le iniziative nel campo della ricerca
di base e applicata, nonché quanto necessario al raggiungimento di
risultati di eccellenza in tali ambiti, ivi compresi gli aspetti
attinenti la formazione delle decisioni e la loro divulgazione.
3. La Regione
predispone procedure e strumenti idonei ad adattare i suoi
procedimenti all’esercizio responsabile del suo potere decisionale in
materia di innovazione tecnico-scientifica.
Art. 11 - (Uguaglianza fra uomini e donne. Pari
opportunità)
1. La Regione
riconosce, valorizza e garantisce le pari opportunità tra uomini e
donne in ogni campo, adottando programmi, leggi, azioni positive e
iniziative atte a garantire e promuovere la democrazia paritaria nella
vita sociale, culturale, economica e politica.
2. Al fine di
conseguire l’equilibrio della rappresentanza di donne e uomini negli
organi elettivi, la legge regionale promuove condizioni di parità per
l’accesso alle cariche elettive, ai sensi degli articoli 51 e 117,
settimo comma, della Costituzione.
3. La Regione
promuove il riequilibrio tra entrambi i generi negli organi di governo
della Regione e nell’accesso agli organi degli enti e aziende
dipendenti e delle società a partecipazione regionale per i quali
siano previste nomine e designazioni di competenza degli organi
regionali.
TITOLO II - ORGANI DELLA REGIONE
Capo I - Il Consiglio regionale
Art. 12 - (Consiglio regionale)
1. Il
Consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri, fatti salvi gli
effetti dell’applicazione della legge elettorale.
2. Il
Consiglio regionale è eletto a suffragio universale e diretto dai
cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia.
3. Il sistema
di elezione, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di
decadenza dei consiglieri sono stabiliti con legge regionale,
approvata a maggioranza dei componenti del Consiglio, in armonia con
la Costituzione e nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle
leggi dello Stato. La legge garantisce la rappresentanza in Consiglio
di tutti i territori provinciali.
4. In caso di
scioglimento anticipato, le elezioni sono indette entro tre mesi,
secondo quanto stabilito dalla legge elettorale.
Art. 13 - (Consigliere regionale)
1. Il
consigliere regionale rappresenta la comunità regionale ed esercita le
sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Il
consigliere regionale non può essere chiamato a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle sue funzioni.
3. I
consiglieri entrano nell'esercizio delle funzioni all’atto della
proclamazione.
4. Alla
convalida dell'elezione dei consiglieri provvede il Consiglio
regionale sulla base di una relazione della Giunta delle elezioni,
eletta nella prima seduta del Consiglio secondo le norme stabilite dal
regolamento generale.
5. I
consiglieri, secondo le procedure stabilite dal regolamento generale,
hanno diritto di esercitare l’iniziativa delle leggi e di ogni altro
atto di competenza del Consiglio, di formulare interrogazioni,
interpellanze e mozioni, di ottenere direttamente dagli uffici
regionali, da istituzioni, enti, aziende o agenzie regionali, dalle
società e fondazioni partecipate dalla Regione, informazioni e
copia di atti e documenti utili all’esercizio del loro mandato, sui
quali sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge.
6. Il
regolamento generale disciplina l’obbligo di risposta immediata alle
interrogazioni, nonché il diritto dei consiglieri ad ottenere risposte
in tempi certi alle interrogazioni e alle interpellanze presentate.
7. Ai
consiglieri sono corrisposte le indennità stabilite dalla legge
regionale.
Art. 14 - (Funzioni del Consiglio
regionale)
1. Il
Consiglio regionale esercita la funzione legislativa attribuita dalla
Costituzione alla Regione, concorre alla determinazione dell’indirizzo
politico regionale ed esplica le funzioni di controllo sull’attività
della Giunta, nonché ogni altra funzione conferitagli da norme
costituzionali, statutarie e da leggi dello Stato e della Regione.
2. Il
Consiglio esercita altresì la funzione di controllo sull’attuazione
delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali.
3. Spetta al
Consiglio in particolare:
a) approvare il
regolamento generale e il regolamento contabile del Consiglio;
b) formulare proposte di
legge alle Camere ed esprimere i pareri relativi alle modifiche
territoriali previsti dalla Costituzione;
c) istituire nuovi comuni
e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni con legge, sentite
le popolazioni interessate;
d) eleggere i delegati
della Regione per l’elezione del Presidente della Repubblica;
e) deliberare la
richiesta di referendum abrogativo e di quello costituzionale, ai
sensi degli articoli 75 e 138 della Costituzione;
f) approvare il
programma regionale di sviluppo, il bilancio di previsione annuale e
pluriennale e il conto consuntivo della Regione, proposti dal
Presidente della Regione;
g) deliberare in merito
all’iniziativa e alla conclusione dell’intesa con lo Stato di cui
all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
h) deliberare, su
proposta del Presidente della Regione, gli obiettivi generali di
sviluppo economico-sociale e territoriale della Regione e i relativi
piani settoriali e intersettoriali aventi carattere pluriennale;
i) dettare con legge le
norme di carattere generale inerenti alla garanzia dei diritti civili
e sociali;
j) istituire e
modificare con legge i tributi e le imposte regionali, nonché ogni
altra prestazione personale e patrimoniale;
k) definire i
procedimenti per la consultazione continuativa, da parte del
Consiglio, di associazioni, categorie e parti sociali;
l) istituire con legge
enti, anche economici, dipendenti dalla Regione, aziende, autorità
amministrative e agenzie regionali;
m) dettare le norme
generali per la partecipazione della Regione ad associazioni,
fondazioni e società, anche a carattere consortile, ovvero per la
promozione della costituzione di tali enti, determinando le competenze
della Giunta e del Consiglio;
n) ratificare con legge
le intese della Regione con altre Regioni, nonché, nel rispetto delle
leggi dello Stato, gli accordi con Stati e le intese con enti
territoriali interni ad altri Stati;
o) approvare i
regolamenti ai sensi del Titolo III, Capo IV;
p) deliberare le
designazioni e le nomine negli organi di revisione di enti, aziende,
agenzie e altri soggetti dipendenti dalla Regione o a partecipazione
regionale, nonché le designazioni e le nomine dei rappresentanti del
Consiglio nei casi espressamente previsti dallo Statuto e dalla legge;
q) valutare la
rispondenza dell’attività del Presidente della Regione e della Giunta,
nonché degli enti di cui all’articolo 48, agli obiettivi della
programmazione economica, sociale e territoriale, ai principi di
trasparenza, imparzialità ed economicità, e ai propri atti d’indirizzo
politico.
Art. 15 - (Presidente del Consiglio
regionale)
1. Il
Presidente del Consiglio regionale è eletto a scrutinio segreto a
maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio nelle prime tre
votazioni; dalla quarta votazione é sufficiente la maggioranza
assoluta.
2. Il
Presidente rappresenta il Consiglio regionale; lo convoca, lo presiede
e ne dirige i lavori; programma le attività del Consiglio unitamente
all’Ufficio di presidenza e alla Conferenza dei presidenti dei gruppi
consiliari; rappresenta il Consiglio in giudizio per gli atti
rientranti nell’autonomia del Consiglio; mantiene i rapporti con i
gruppi consiliari ed esercita le altre funzioni previste dallo Statuto
e dal regolamento generale.
Art. 16 - (Ufficio di presidenza)
1. L’Ufficio
di presidenza è composto dal Presidente del Consiglio regionale, da
due Vice Presidenti e da due Segretari eletti dal Consiglio a
scrutinio segreto e con voto limitato in modo che siano rappresentate
le minoranze. Le modalità di elezione sono disciplinate dal
regolamento generale.
2. L’Ufficio
di presidenza, costituito nella prima seduta del Consiglio regionale,
esercita le proprie funzioni fino alla prima seduta del nuovo
Consiglio.
3. L'Ufficio
di presidenza garantisce e tutela le prerogative e i diritti dei
consiglieri, assicura il rispetto dei diritti delle minoranze, assegna
ai gruppi consiliari i mezzi necessari per l’espletamento delle loro
funzioni ed esercita le altre funzioni previste dallo Statuto e dal
regolamento generale.
Art. 17 - (Gruppi consiliari)
1. I
consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del
regolamento generale.
2. Il
regolamento generale stabilisce la consistenza numerica minima dei
gruppi consiliari. I consiglieri che non aderiscono ad alcun gruppo
fanno parte del gruppo misto.
3. La
Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari collabora con il
Presidente del Consiglio regionale e l’Ufficio di presidenza per
l’organizzazione delle attività e dei lavori consiliari.
Art. 18 - (Commissioni consiliari)
1. Il
Consiglio regionale istituisce commissioni permanenti composte in
relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, secondo le
modalità stabilite nel regolamento generale.
2. Le
commissioni consiliari permanenti esercitano le funzioni consultiva,
referente, redigente e deliberante secondo le modalità previste dal
regolamento generale.
3. Possono
anche essere costituite commissioni speciali.
4. Nell'ambito
delle materie di rispettiva competenza, le commissioni esercitano la
vigilanza e il controllo sull’attuazione delle deliberazioni
consiliari e dei piani e programmi regionali, sull'amministrazione
regionale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio regionale,
sull'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali, sul
funzionamento degli enti di cui all’articolo 48, riferendone al
Consiglio periodicamente; a tal fine possono acquisire atti e
documenti e convocare i titolari degli uffici.
5. Il
regolamento generale disciplina l’obbligo degli assessori ad
intervenire alle sedute delle commissioni consiliari, se richiesti.
6. Le
commissioni possono procedere ad audizioni dei soggetti di cui agli
articoli 3, 4, 5 e 8, secondo le modalità previste dal regolamento
generale.
Art. 19 - (Commissioni d’inchiesta)
1. Possono
essere istituite commissioni d’inchiesta su materie di interesse
regionale.
2. Le
commissioni d’inchiesta sono istituite dall’Ufficio di presidenza su
richiesta motivata di un terzo dei componenti del Consiglio regionale.
3. La
presidenza delle commissioni d’inchiesta spetta a un consigliere di
minoranza eletto a maggioranza assoluta dei componenti delle
commissioni.
Art. 20 - (Indagini conoscitive)
1. Le
commissioni svolgono indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie
e documenti di interesse per l’attività del Consiglio regionale e, a
tal fine, procedono all’audizione e alla consultazione di tutti i
soggetti che possono fornire elementi utili all’attività di indagine.
Art. 21 - (Programmazione dei lavori)
1. L’attività
del Consiglio regionale e delle commissioni è organizzata secondo il
metodo della programmazione, sulla base delle norme del regolamento
generale.
2. Nella
programmazione dei lavori del Consiglio sono periodicamente inseriti i
progetti di legge di iniziativa popolare, sottoposti obbligatoriamente
al voto del Consiglio.
3. Speciali
sedute o sessioni del Consiglio sono dedicate all’esame di argomenti
di rilevante interesse generale.
4. Le sedute
del Consiglio sono pubbliche, fatti salvi i casi previsti dal
regolamento generale.
Art.
22 - (Autonomia del Consiglio regionale)
1. A garanzia
delle sue funzioni il Consiglio regionale ha autonomia di bilancio,
amministrativa, contabile, patrimoniale, funzionale e organizzativa.
2. Il
Consiglio approva il proprio bilancio di previsione, le relative
variazioni e il conto consuntivo secondo le procedure previste dal
regolamento contabile.
3. Il
personale, appartenente al ruolo organico consiliare, garantisce
l’assistenza tecnica all’esercizio delle funzioni del Consiglio e dei
singoli consiglieri regionali.
4. Il
Consiglio regionale istituisce, con legge regionale, appositi uffici e
organismi di studio e di ricerca che collaborano direttamente con i
singoli consiglieri e con i gruppi consiliari al fine di garantire
l’efficiente ed efficace svolgimento della loro attività, nonché di
assicurare l’effettiva indipendenza e autonomia del mandato.
Art.
23 - (Audizione dei rappresentanti degli enti)
1. La legge
regionale stabilisce per quali nomine di cui all’articolo 28, comma 1,
lettera h), il soggetto nominato è chiamato, entro trenta giorni,
dalla commissione consiliare competente per illustrare il proprio
curriculum e per esporre gli obiettivi e le linee d’azione relativi
all’incarico ricevuto.
Capo II - Il PRESIDENTE DELLA REGIONE e la
GIUNTA REGIONALE
Sezione
I - PRESIDENTE DELLA REGIONE
Art. 24 - (Elezione del Presidente della
Regione)
1. Il
Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto
contestualmente all’elezione del Consiglio regionale secondo le
modalità stabilite dalla legge elettorale.
2. Il
Presidente è componente del Consiglio regionale. Dalla data di
proclamazione del Presidente cessano la Giunta regionale e il
Presidente in carica.
Art. 25 - (Funzioni del Presidente della Regione)
1. Il
Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica
generale della Giunta e ne è responsabile.
2. Il
Presidente promulga le leggi ed emana i regolamenti della Regione;
indice i referendum previsti dallo Statuto; dirige le funzioni
amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle
istruzioni del Governo della Repubblica; esercita le altre funzioni
che gli sono attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle
leggi.
3. Il
Presidente ha diritto di esercitare, secondo le procedure stabilite
dal regolamento generale, l’iniziativa delle leggi e di ogni altro
atto di competenza del Consiglio.
4. Il
Presidente nomina e revoca i componenti della Giunta regionale, e tra
essi il Vice Presidente, i quali sono responsabili nei confronti del
Presidente. I componenti della Giunta possono essere nominati anche al
di fuori del Consiglio regionale tra i cittadini in possesso dei
requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di
consigliere regionale.
5. Il
Presidente può nominare fino a quattro sottosegretari per farsi
coadiuvare nello svolgimento dei compiti inerenti al mandato. I
sottosegretari partecipano alle sedute della Giunta, pur non facendone
parte. La legge regionale ne fissa le indennità.
6. All’inizio
della legislatura il Presidente nomina i componenti della Giunta entro
dieci giorni dalla sua proclamazione, dandone comunicazione al
Consiglio regionale entro quarantotto ore.
7. Dalla data
di proclamazione e fino alla nomina dei componenti della Giunta, il
Presidente esercita anche le funzioni di competenza della Giunta.
8. Entro
quindici giorni dalla formazione della Giunta il Presidente illustra
al Consiglio regionale il programma di governo per la legislatura; i
consiglieri regionali possono intervenire nelle forme previste dal
regolamento generale.
9. Le funzioni
del Presidente della Regione, nei casi di impedimento temporaneo e di
assenza, sono esercitate dal Vice Presidente.
10. Il voto
contrario del Consiglio regionale su una proposta del Presidente o
della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
11. Il
Presidente cessa dalle sue funzioni nei casi previsti dalla
Costituzione.
Art. 26 - (Mozione di sfiducia)
1. Il
Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del
Presidente della Regione mediante mozione motivata, sottoscritta da
almeno un quinto dei componenti e approvata per appello nominale a
maggioranza assoluta. La mozione deve essere messa in discussione non
prima di tre giorni e non oltre venti dalla presentazione.
2. L’approvazione della mozione di sfiducia comporta le dimissioni della
Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.
Sezione
II - La GIUNTA REGIONALE
Art. 27 - (Giunta regionale)
1. La Giunta
regionale è l’organo esecutivo della Regione; è composta dal
Presidente e da un numero massimo di sedici assessori.
2. La Giunta
esercita le sue funzioni in forma collegiale nel rispetto del proprio
regolamento interno.
3. Le
indennità del Presidente e degli assessori sono stabilite con legge
regionale.
Art. 28 - (Funzioni della Giunta regionale)
1. La Giunta
regionale:
a) provvede
all’attuazione del programma di governo;
b) dà esecuzione alle
deliberazioni del Consiglio regionale;
c) esercita la potestà
regolamentare nei casi e con i limiti previsti nel Titolo III;
d) esercita l’attività di
alta amministrazione per gli affari di interesse regionale;
e) predispone annualmente
il bilancio preventivo, il conto consuntivo e ogni altro atto di
programmazione finanziaria;
f) regola l’esercizio
della propria attività interna;
g) delibera i giudizi di
legittimità costituzionale e i conflitti di attribuzione, dandone
comunicazione al Consiglio regionale e al Consiglio delle autonomie
locali; delibera in merito alle liti attive e passive, con facoltà di
attribuzione alla dirigenza;
h) nomina e designa i
rappresentanti della Regione in enti, aziende, agenzie e altri
soggetti dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale,
compresi quelli in organi di sorveglianza nelle società con sistema
duale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 14, comma 3,
lettera p). Le modalità con le quali sono scelti i rappresentanti
della minoranza, quando ne sia prevista la presenza, sono stabilite
dal regolamento generale del Consiglio. Le nomine e le designazioni
sono comunicate al Consiglio regionale;
i) vigila sull’attività
dei soggetti di cui all’articolo 48;
j) approva i piani e i
programmi non di competenza del Consiglio;
k) amministra il demanio
e il patrimonio della Regione nei limiti e nei modi stabiliti dalla
legge regionale;
l) esercita le altre
attribuzioni ad essa demandate dallo Statuto o dalle leggi e adotta
ogni altro provvedimento per il quale la legge assegni, in via
generale, la competenza alla Regione.
Art. 29 - (Censura verso uno o più assessori)
1. Il
Consiglio regionale esprime la censura nei confronti di uno o più
assessori mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto
dei consiglieri regionali e approvata per appello nominale a
maggioranza dei componenti.
2. La mozione
non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua
presentazione.
3. A seguito
dell'approvazione di una mozione di censura, il Presidente della
Regione riferisce al Consiglio regionale sulle decisioni di
competenza.
Capo III - PROROGA
Art. 30 - (Proroga delle
funzioni)
1. Al di fuori
delle ipotesi previste dall’articolo 126, primo comma, della
Costituzione, nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio
regionale:
a) le funzioni del
Consiglio regionale sono prorogate fino alla prima seduta del nuovo
Consiglio regionale, limitatamente agli adempimenti urgenti e
indifferibili;
b) le funzioni del
Presidente e della Giunta regionale sono prorogate fino alla
proclamazione del nuovo Presidente della Regione, limitatamente
all’ordinaria amministrazione e agli atti indifferibili;
c) le funzioni del
Presidente della Regione, in caso di impedimento permanente, morte,
dimissioni volontarie, sono esercitate dal Vice Presidente.
2. Le
disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano anche
nel caso di elezioni conseguenti alla scadenza naturale della
legislatura.
TITOLO III - ATTIVITÀ NORMATIVA DELLA
REGIONE
Capo I - Fonti e potestà
normativa
Art. 31 - (Legge regionale statutaria)
1. Lo Statuto è
approvato, secondo le procedure di cui all’articolo 64, con legge
regionale statutaria che assume numerazione autonoma rispetto a quella
delle leggi regionali.
Art. 32 - (Potestà legislativa e
regolamentare della Regione)
1. L’esercizio
della potestà legislativa spetta al Consiglio regionale e non può
essere delegato.
2. I
regolamenti delegati dallo Stato alla Regione sono deliberati dal
Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 41.
3. I
regolamenti regionali sono adottati ai sensi dell’articolo 42.
4. I
regolamenti della Regione devono sempre fare espresso riferimento alla
fonte da cui discendono.
Art. 33 - (Regolamento generale del
Consiglio regionale)
1. Spetta al
regolamento generale la disciplina dell’organizzazione, del
funzionamento e dei procedimenti del Consiglio regionale.
2. Il
regolamento generale disciplina le attività del Consiglio regionale
nel rispetto delle prerogative delle minoranze, avendo particolare
riguardo alla programmazione dei lavori consiliari.
3. Il
regolamento generale è approvato dal Consiglio regionale a maggioranza
dei componenti nella votazione finale.
4. Il
regolamento generale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo, salvo
che sia stabilito un termine diverso.
Capo II
- PROCEDIMENTO LEGISLATIVO ORDINARIO
Art. 34 - (Iniziativa delle leggi regionali)
1. L’iniziativa delle leggi regionali appartiene a ciascun consigliere
regionale, al Presidente della Giunta regionale, al Consiglio delle
autonomie locali, ad almeno cinquemila elettori, a ciascun
consiglio provinciale e ai consigli comunali in numero non inferiore a
cinque o con popolazione complessiva di almeno venticinquemila
elettori.
2. L'iniziativa è esercitata mediante presentazione al Presidente del
Consiglio regionale di testi redatti in articoli e corredati da una
relazione illustrativa.
3. I
consiglieri regionali, nella stesura dei testi, si avvalgono degli
uffici preposti istituiti presso il Consiglio regionale.
Art. 35 - (Fasi del procedimento
legislativo)
1. Il
procedimento legislativo ordinario consiste nell’esame istruttorio del
progetto di legge da parte delle competenti commissioni consiliari,
nella discussione generale in Consiglio, nel voto articolo per
articolo e nella votazione finale.
2. La
dichiarazione d’urgenza di un progetto di legge, deliberata dal
Consiglio regionale a maggioranza dei componenti, secondo le
disposizioni del regolamento generale, non comporta l’omissione di
alcuna delle fasi stabilite dal comma 1.
Art. 36 - (Partecipazione al procedimento
legislativo)
1. La Regione
promuove, nella formazione e attuazione delle leggi, la partecipazione
degli enti locali e delle forze sociali ed economiche.
2. Il
regolamento generale stabilisce le modalità con le quali ciascuna
commissione è tenuta ad informare dei progetti di legge ad essa
assegnati gli enti e le associazioni individuati dal suo ufficio di
presidenza, secondo criteri fissati nello stesso regolamento generale,
nonché le modalità della loro audizione.
3. Le
osservazioni e le proposte pervenute sono esaminate dalla commissione.
Il mancato accoglimento deve essere motivato.
Art. 37 - (Promulgazione e pubblicazione)
1. La legge
regionale è promulgata dal Presidente della Regione entro quindici giorni dalla sua approvazione con le formule previste da
legge regionale.
2. La legge
regionale è pubblicata entro cinque giorni dalla promulgazione ed
entra in vigore il quindicesimo giorno successivo, salvo che la legge
stessa stabilisca un termine diverso.
Capo III - PROCEDIMENTI LEGISLATIVI SPECIALI
Art. 38 - (Legge regionale di iniziativa degli
enti locali)
1. Qualora su
una proposta di iniziativa di consigli comunali e provinciali che
rappresentino la maggioranza degli elettori non sia stata presa alcuna
decisione entro sei mesi dalla presentazione, la proposta stessa è
sottoposta nella prima seduta all’esame del Consiglio regionale nel
testo dei proponenti e su di essa il Consiglio delibera con precedenza
su ogni altro argomento.
Art. 39 - (Legge regionale
comunitaria)
1. La Regione
adegua il proprio ordinamento a quello comunitario anche attraverso
apposita legge regionale, con la quale si provvede a dare diretta
attuazione alla normativa comunitaria. La legge dispone inoltre che
all’attuazione si possa provvedere nell’ambito dei principi da essa
determinati con regolamenti regionali, indicando altresì gli atti
normativi comunitari da attuare per via amministrativa.
2. La legge
regionale comunitaria dispone in via diretta qualora l’adempimento
agli obblighi comunitari comporti nuove spese o minori entrate,
l’individuazione di sanzioni amministrative o l’istituzione di nuovi
organi amministrativi.
3. Il progetto
di legge regionale comunitaria è presentato annualmente dal
Presidente della Regione. Esso è approvato dal Consiglio nell’ambito
di una sessione dei lavori a ciò espressamente riservata secondo le
disposizioni del regolamento generale che garantiscono la piena
informazione del Consiglio regionale e il suo diretto coinvolgimento
nella procedura.
4. Eguale e
diretto coinvolgimento del Consiglio regionale è assicurato con
riguardo alla definizione della posizione della Regione nella
formazione degli atti comunitari e statali di adeguamento al diritto
comunitario.
5. Qualora
l’adeguamento ad atti normativi o a sentenze degli organi
giurisdizionali comunitari debba avvenire entro una scadenza anteriore
alla data presunta di entrata in vigore della legge comunitaria
regionale, gli atti normativi regionali conseguenti all’iniziativa del
Presidente della Regione sono approvati secondo le modalità stabilite
dal regolamento generale.
6. Ai processi
di adeguamento e di attuazione della normativa comunitaria partecipano
le autonomie territoriali.
Art. 40 - (Legge per il riordino
normativo)
1. Il
Consiglio regionale può disporre il riordino di una materia
determinata, individuando gli atti normativi da coordinare e
stabilendo i principi e i criteri direttivi del riordino, nonché il
termine entro il quale il Presidente della Regione è tenuto a
presentare una proposta di legge redatta in articoli.
2. La proposta
di legge è trasmessa alla commissione competente ed è approvata dal
Consiglio regionale, dopo la discussione generale, con la sola
votazione finale.
Capo IV - PROCEDIMENTO DI
APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI
Art. 41 - (Regolamenti delegati)
1. L’esame e
l’approvazione dei regolamenti delegati dallo Stato spettano al
Consiglio regionale secondo le disposizioni del regolamento generale,
che può anche deferirli alla commissione consiliare competente; resta
in ogni caso l’obbligo per il Consiglio di esprimersi sui regolamenti
delegati con la votazione finale.
2. Per
l’iniziativa dei regolamenti delegati si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 34.
3. Il
Consiglio regionale, a maggioranza dei componenti, può attribuire alla
Giunta regionale l’approvazione dei regolamenti delegati; la Giunta
provvede, previo parere obbligatorio della commissione
consiliare competente.
Art. 42 - (Regolamenti regionali)
1. Sono
approvati dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della
commissione consiliare competente da rendersi nel termine di sessanta
giorni, trascorso il quale il parere si intende favorevole, i
regolamenti regionali:
a) di esecuzione e di
attuazione di leggi regionali;
b) di delegificazione,
previa legge di autorizzazione del Consiglio regionale, che stabilisce
i principi e le norme generali che regolano la materia e dispone
l’abrogazione delle disposizioni di legge con effetto dalla data di
entrata in vigore del regolamento;
c) attuativi ed esecutivi
di atti normativi comunitari, salvo che la legge attribuisca al
Consiglio la relativa competenza.
Art. 43 - (Emanazione ed entrata in
vigore dei regolamenti della Regione)
1. I
regolamenti sono emanati dal Presidente della Regione che vi provvede
entro cinque giorni dalla loro approvazione, con le formule previste
dalla legge regionale.
2. I
regolamenti entrano in vigore il giorno successivo alla loro
pubblicazione, salvo che il regolamento stesso stabilisca un termine
maggiore.
Capo V - QUALITA',
CONTROLLO E VALUTAZIONE
Art. 44 - (Qualità e impatto della
normazione)
1. I testi
normativi sono improntati alla chiarezza, alla semplicità e al
rispetto della qualità della normazione.
2. La legge
regionale stabilisce i casi nei quali i testi normativi sono
accompagnati da una relazione sull’analisi tecnico-normativa del testo
e sull’impatto della regolazione proposta, da trasmettere al Comitato
di cui all’articolo 45.
Art. 45 - (Comitato paritetico di
controllo e valutazione)
1. Il
Consiglio regionale istituisce, in attuazione dell’articolo 14, comma
2, secondo le norme del regolamento generale, un Comitato nel quale i
gruppi consiliari di maggioranza e minoranza sono rappresentati in
modo paritetico.
2. Il Comitato
propone, d’intesa con le commissioni consiliari, l’inserimento nei
testi di legge di clausole valutative, nonché l’effettuazione di
missioni valutative.
TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE
REGIONALE
Art. 46 - (Principi generali
dell’azione amministrativa)
1. L’amministrazione regionale opera sulla base del principio di
legalità, in virtù dei poteri conferiti dalle leggi e dallo Statuto.
2. La Regione
impronta l’attività amministrativa ai principi di imparzialità, buon
andamento, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità.
3. La Regione
promuove la semplificazione organizzativa e
procedimentale eliminando duplicazioni e sovrapposizioni.
4. La
programmazione è il metodo dell’attività regionale e ne determina gli
obiettivi annuali e pluriennali, nel rispetto dei vincoli derivanti
dall’ordinamento statale e comunitario.
5. È
assicurato il contraddittorio degli interessati alla formazione dei
provvedimenti ed è prevista l’individuazione del responsabile della
correttezza e della celerità del procedimento, la cui conclusione è
garantita entro un termine certo. La legge regionale predispone
strumenti di tutela dei cittadini per i casi di omissione o ritardo
nell’adozione dei provvedimenti richiesti.
6. Nell’ordinamento dei servizi che dipendono dalla Regione è assicurata
la libertà di scelta del cittadino a parità di condizioni di accesso
nel caso dei servizi essenziali.
Art. 47 - (Organismi di studio e di
ricerca)
1. L’amministrazione regionale cura la raccolta e la elaborazione dei
dati e delle informazioni utili all’esercizio delle attività di
governo e amministrazione della Regione. Mette a disposizione del
Consiglio regionale e dei singoli consiglieri, nei modi e nelle forme
stabilite dalla legge regionale, dati e informazioni necessari
all’esercizio delle funzioni loro riservate dallo Statuto.
2. Il
Consiglio e la Giunta si avvalgono a tal fine anche di organismi
autonomi a partecipazione regionale per le ricerche e la raccolta dei
dati necessari all’esercizio delle rispettive funzioni e alla
formazione degli atti di programmazione.
Art. 48 - (Enti del sistema regionale)
1. Le funzioni
amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche
tramite enti dipendenti, aziende, agenzie e altri organismi, istituiti
e ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo
e alla vigilanza della Regione. Ad essi sono destinate le risorse
organizzative ed economiche per le proprie attività, svolte con
direzione e responsabilità autonome nell’ambito degli indirizzi
assegnati.
2. I bilanci
degli enti di cui al comma 1 sono sottoposti al Consiglio regionale
nei termini, nelle forme e con gli effetti stabiliti dalla legge
regionale di contabilità.
3. I soggetti
di cui al comma 1 informano periodicamente il Consiglio regionale
dell’attività svolta e dello stato di attuazione degli indirizzi
stabiliti dal documento di programmazione economico-finanziaria
regionale, secondo quanto stabilito dalla legge che individua le
modalità con cui la Giunta trasmette al Consiglio un documento che
illustra in modo aggregato i dati contabili a consuntivo degli enti
del sistema regionale.
Art. 49 - (Ordinamento degli uffici regionali)
1. La legge
stabilisce i principi dell’ordinamento degli uffici regionali. I
dipendenti della Regione sono inquadrati in due ruoli distinti,
facenti capo rispettivamente al Consiglio regionale e alla Giunta
regionale.
2. È applicato
il principio della distinzione tra i compiti di indirizzo degli organi
di direzione politica e i compiti di gestione amministrativa dei
dirigenti.
3. La legge
disciplina l’esercizio delle funzioni dei dirigenti, i requisiti
professionali necessari, le modalità per il conferimento e la revoca
degli incarichi, nonché le responsabilità per i risultati della
gestione.
TITOLO V - PARTECIPAZIONE E STRUTTURE DELLA
SUSSIDIARIETÀ
Art. 50 - (Iniziativa legislativa popolare.
Diritto di petizione)
1. La legge
regionale disciplina l’iniziativa popolare per la formazione delle
leggi, in conformità all’articolo 34.
2. Non è
ammessa l’iniziativa popolare in materia statutaria, elettorale,
finanziaria, tributaria, di bilancio, di ratifica di accordi con Stati
esteri e di intese con enti territoriali interni ad altro Stato o con
altre Regioni.
3. Sull’ammissibilità delle proposte decide la Commissione garante dello
Statuto.
4. Le persone
che risiedono in Lombardia possono rivolgere, singolarmente o in forma
associata, petizioni al Consiglio regionale per richiederne
l’intervento su questioni di interesse generale.
Art. 51 - (Referendum abrogativo)
1. È indetto
referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale,
di una legge regionale, di un regolamento regionale o di un atto
generale della Regione, quando la relativa richiesta rechi le firme
autenticate di almeno trecentomila elettori del Consiglio
regionale, o sia proposta da almeno quattro consigli provinciali o
cinque consigli comunali che rappresentino almeno un decimo della
popolazione della Regione, o centocinquanta consigli comunali quale
che sia il numero di abitanti da essi rappresentati.
2. Hanno
diritto di partecipare al referendum gli elettori del Consiglio
regionale.
3. Non è
ammesso il referendum per l’abrogazione di disposizioni riguardanti le
materie di cui all’articolo 50, comma 2.
4. Non è
ammesso referendum per l'abrogazione dei regolamenti in materia di
legislazione esclusiva dello Stato, delegati ai sensi dell’articolo 117, sesto comma, della
Costituzione.
5. Sull’ammissibilità del referendum decide la Commissione garante dello
Statuto secondo le modalità previste dalla legge.
6. La proposta
sottoposta a referendum è approvata se al voto partecipano almeno due quinti del corpo elettorale ed è raggiunta la maggioranza dei
voti validamente espressi.
7. In caso di
esito sfavorevole non può proporsi richiesta di referendum per
l'abrogazione della medesima legge, del medesimo regolamento e atto
generale della Regione, prima che siano trascorsi cinque anni.
8. La legge
regionale disciplina le modalità di attuazione del referendum
abrogativo.
Art. 52 - (Referendum consultivo)
1. Il
Consiglio regionale, a maggioranza dei due terzi dei componenti, può
deliberare l’indizione di referendum consultivi su questioni di
interesse regionale, o su provvedimenti interessanti popolazioni
determinate.
2. La legge
regionale determina le modalità di attuazione del referendum
consultivo.
Art. 53 - (Referendum territoriale)
1. Sono
sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le
proposte di legge regionale concernenti l’istituzione, nell’ambito del
territorio della Regione, di nuovi comuni e i mutamenti delle
circoscrizioni e delle denominazioni comunali ai sensi dell’articolo
133 della Costituzione.
Art. 54 - (Consiglio delle autonomie locali)
1. Il
Consiglio delle autonomie locali è costituito da un numero di
componenti non superiore a quarantacinque, in rappresentanza degli
enti locali e delle loro organizzazioni maggiormente rappresentative,
secondo i principi della rappresentatività territoriale e della
equilibrata presenza dei comuni in base alla consistenza demografica.
Il Consiglio dura in carica per l’intera legislatura regionale. La
composizione, l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio sono
disciplinati dalla legge.
2. Il
Consiglio delle autonomie locali, secondo le modalità e nei termini
stabiliti dalla legge, esprime parere obbligatorio:
a) sui progetti di legge
che disciplinano il Consiglio delle autonomie locali;
b) sul progetto di legge
di bilancio e sul progetto di legge di coordinamento della finanza
locale;
c) sui progetti di legge
che conferiscono in via generale agli enti locali funzioni
amministrative.
3. Qualora il
parere non sia espresso nei termini stabiliti, si intende favorevole.
4. In caso di
parere negativo sui progetti di legge il Consiglio regionale può
discostarsi a maggioranza dei componenti.
5. La legge
può individuare ulteriori provvedimenti di carattere generale per i
quali sia previsto un previo parere obbligatorio da parte del
Consiglio delle autonomie locali.
6. Il
Consiglio delle autonomie locali può, informandone il Consiglio
regionale, segnalare alla Giunta eventuali lesioni dell'autonomia
locale da parte di leggi e regolamenti dello Stato, anche al fine
della proposizione del giudizio di legittimità costituzionale di cui
all’articolo 127, secondo comma, della Costituzione.
7. Il
Consiglio delle autonomie locali esercita l’iniziativa legislativa,
nei modi stabiliti dalla legge, relativamente al conferimento delle
funzioni amministrative agli enti locali.
8. Il
Consiglio delle autonomie locali si riunisce in composizione integrata
da un massimo di quindici rappresentanti delle autonomie funzionali e
sociali, per esprimere parere sullo Statuto, sul programma regionale
di sviluppo e i suoi aggiornamenti, sui piani e programmi relativi
all’innovazione economica e tecnologica, all’internazionalizzazione e
alla competitività. Su tali atti il Consiglio regionale e la Giunta
possono discostarsi dal parere con motivazione espressa in relazione
ai rilievi formulati.
9. Nel periodo
intercorrente tra l’approvazione del conto consuntivo e l’approvazione
del bilancio di previsione della Regione, il Consiglio delle autonomie
locali si riunisce in una sessione di lavoro in composizione integrata
per l’esame, l’analisi e la valutazione delle politiche regionali di
cui al comma 8.
10. Il
Consiglio delle autonomie locali elegge fra i suoi componenti il
Presidente e l’ufficio di presidenza.
TITOLO VI
FINANZA E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELLA REGIONE
Art. 55 - (Autonomia finanziaria della Regione e
partecipazione alla perequazione nazionale)
1 La Regione
ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Stabilisce e applica
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i
principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario, in vista delle proprie necessità e alla luce del migliore
interesse della comunità lombarda. Dispone di compartecipazioni al
gettito di tributi erariali riferibile al proprio territorio.
2. La Regione
utilizza le risorse di cui al comma 1 al fine di finanziare le
funzioni pubbliche ad essa attribuite, fatto salvo il principio del
necessario e tempestivo trasferimento, da parte dello Stato, dei beni
e delle risorse necessarie per l’esercizio di nuove attribuzioni.
3. La Regione
concorre al fondo perequativo nazionale per la realizzazione degli
obbiettivi di solidarietà interregionale nel rispetto della
Costituzione e secondo i principi fondamentali della legge statale.
4. La Regione
provvede inoltre a recepire e applicare i principi delle disposizioni
legislative statali in favore del cittadino contribuente.
Art. 56 - (Programmazione regionale)
1. La Regione,
attraverso gli strumenti della programmazione economica e finanziaria,
definisce gli obiettivi per gli interventi e determina i programmi, i
progetti e le azioni secondo le modalità stabilite dalla legge.
2. La Regione
realizza la programmazione economica e finanziaria attraverso il
bilancio di previsione pluriennale e annuale, nonché attraverso gli
strumenti previsti dalla legge regionale di contabilità.
3. Tutte le
somme assegnate a qualsiasi titolo alla Regione confluiscono senza
vincolo di destinazione nel bilancio regionale secondo le modalità
disciplinate dalla legge.
4. La Regione può
ricorrere all’indebitamento contraendo mutui, emettendo obbligazioni e
facendo ricorso ad altre forme di raccolta finanziaria, solo per
finanziare spese d’investimento, nei limiti e con le modalità
stabilite dalla legge regionale.
Art. 57- (Provvedimenti finanziari)
1. Il bilancio
annuale di previsione e il bilancio pluriennale predisposti secondo le
disposizioni della legge regionale di contabilità, in coerenza con gli
elementi e gli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione
finanziaria, sono approvati dal Consiglio regionale in sessioni di
bilancio disciplinate dal regolamento generale.
2. Nelle
sessioni di bilancio sono ugualmente deliberati dal Consiglio la legge
finanziaria, il conto consuntivo, la legge di assestamento e gli altri
provvedimenti stabiliti dalla legge regionale di contabilità.
3. Con la
legge di approvazione del bilancio non possono essere istituiti nuovi
tributi e stabilite nuove spese.
4. L’esercizio
finanziario coincide con l’anno solare. Il bilancio di previsione
annuale e quello pluriennale, per un periodo minimo di tre anni e
massimo di cinque, sono deliberati dalla Giunta entro il trenta
settembre dell’anno precedente e approvati entro il trentuno dicembre
dal Consiglio regionale.
5. L’esercizio
provvisorio del bilancio può essere autorizzato con legge per periodi
complessivamente non superiori a quattro mesi.
Art. 58 - (Controlli)
1. La legge
regionale determina modalità, strumenti e procedure per il controllo,
al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa e di verificarne l’efficienza, l’efficacia,
la trasparenza e l’economicità.
TITOLO VII - ORGANI DI GARANZIA
Art. 59 - (Commissione garante dello Statuto)
1. La
Commissione garante dello Statuto è organo regionale autonomo e
indipendente di valutazione della conformità dell’attività regionale
allo Statuto.
2. È formata
da cinque componenti, di cui quattro eletti dal Consiglio regionale e
uno dal Consiglio delle autonomie locali con la maggioranza dei due
terzi dei rispettivi componenti nelle prime tre votazioni; dalla
quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta.
3. La legge
istitutiva, approvata a maggioranza assoluta dei componenti del
Consiglio regionale, determina i requisiti per l’accesso all’incarico,
le modalità e i limiti di esercizio delle funzioni, le cause di
ineleggibilità e incompatibilità, il trattamento economico,
assicurando l’effettiva autonomia e indipendenza dei componenti della
Commissione.
4. I
commissari restano in carica per sei anni decorrenti dalla data di
nomina e non sono rieleggibili.
Art. 60 - (Funzioni della Commissione garante
dello Statuto)
1. La
Commissione garante dello Statuto:
a) presenta al Consiglio
regionale una relazione sui progetti di legge in materia statutaria;
b) si pronuncia sulla
compatibilità statutaria della proposta di regolamento generale del
Consiglio;
c) adotta i provvedimenti
ed esprime i pareri previsti dallo Statuto e dalla legge in materia di
iniziativa popolare e di referendum;
d) esprime parere, con le
modalità e nei termini stabiliti dalla legge, sulla conformità allo
Statuto dei progetti di legge su richiesta della Giunta, di un terzo
dei componenti del Consiglio regionale o della commissione consiliare
competente, ovvero della maggioranza del Consiglio delle autonomie
locali;
e) esprime parere, su
richiesta della Giunta, in ordine alla impugnazione avanti la Corte
costituzionale di atti dello Stato o di altra Regione che violino
attribuzioni costituzionalmente garantite;
f) esprime parere
sull’interpretazione dello Statuto, anche in relazione ad eventuali
conflitti di competenza tra gli organi della Regione, su richiesta del
Presidente della Regione, della Giunta o di un terzo dei componenti
del Consiglio regionale;
g) esprime pareri su
ulteriori materie ad essa assegnate dalla legge.
2. Il
Consiglio regionale può discostarsi dal parere di cui alla lettera d)
a maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 61 - (Difensore regionale)
1. Il
Difensore regionale è organo indipendente della Regione.
2. Il
Difensore regionale:
a) tutela i diritti e gli
interessi dei cittadini singoli e associati all’interno dei
procedimenti regionali, verificando e promuovendo la conoscenza, la
trasparenza, la legalità, il buon andamento e l’imparzialità;
b) svolge funzioni di
tutela dei detenuti, dei contribuenti, dei pensionati, dei
consumatori e degli utenti;
c) esercita le altre
funzioni previste dalla legge.
3. Il
Difensore adempie alle sue funzioni garantendo la tutela non
giurisdizionale dei diritti e degli interessi e svolgendo attività di
mediazione.
4. Il
Difensore è scelto tra soggetti con esperienza nei campi del diritto,
dell’economia e dell’organizzazione pubblica, ed è eletto con voto
segreto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei
componenti nelle prime tre votazioni; dalla quarta votazione è
sufficiente la maggioranza assoluta.
5. Il
Difensore dura in carica sei anni e non é rieleggibile.
6. Il
Difensore interviene d’ufficio o su richiesta dei soggetti che vi
hanno interesse e riferisce periodicamente sulla sua attività al
Consiglio e alla Giunta regionale.
7. La legge,
approvata a maggioranza dei componenti del Consiglio regionale,
determina i limiti e le modalità dell’esercizio delle funzioni, i
requisiti per l’accesso all’incarico, le cause di ineleggibilità e
incompatibilità, il trattamento economico del Difensore, assicurandone
l’effettiva autonomia e indipendenza.
Art. 62 - (Comitato regionale per le
comunicazioni)
1. Il Comitato
regionale per le comunicazioni, organo regionale indipendente di
garanzia, svolge funzioni di governo, di controllo e di consulenza in
materia di comunicazioni, secondo le disposizioni della legge statale
e della legge regionale approvata a maggioranza dei componenti
del Consiglio regionale.
Art. 63 - (Consiglio per le pari opportunità)
1. È istituito
presso il Consiglio regionale un organismo autonomo denominato
Consiglio per le pari opportunità.
2. La
composizione e le funzioni del Consiglio per le pari opportunità sono
stabilite dalla legge regionale.
3. Il
Consiglio per le pari opportunità effettua la valutazione
dell’applicazione delle norme antidiscriminatorie e degli strumenti di
programmazione e legislazione generale e settoriale per verificare
l’attuazione del principio di parità e opera per la diffusione della
cultura della parità in Lombardia.
TITOLO
VIII - APPROVAZIONE E REVISIONE DELLO STATUTO
Art. 64 - (Procedimento di
approvazione dello Statuto)
1. Lo Statuto
è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge regionale
statutaria, ai sensi dell’articolo 123 della Costituzione.
2. In seconda
deliberazione il Consiglio regionale passa alla votazione finale, a
maggioranza assoluta, del progetto di legge statutaria senza procedere
alla discussione degli articoli; non sono ammessi emendamenti.
3. Lo Statuto,
a seguito della seconda deliberazione del Consiglio regionale, è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ai fini della
decorrenza dei termini di cui all'articolo 123, secondo e terzo comma,
della Costituzione.
4. Lo Statuto
è sottoposto a referendum qualora, entro tre mesi dalla pubblicazione
di cui al comma 3, ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori
del Consiglio regionale o un quinto dei componenti del Consiglio. Lo
Statuto sottoposto a referendum è promulgato e pubblicato se approvato
dalla maggioranza dei voti validamente espressi.
5. La legge
regionale definisce le procedure per l'espletamento del procedimento
referendario e le relative formule di promulgazione e pubblicazione.
6. Lo Statuto
è pubblicato entro cinque giorni dalla promulgazione ed entra in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 65 - (Entrata in vigore)
1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo a quello di
pubblicazione della legge regionale statutaria nel Bollettino
Ufficiale della Regione
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