Presentazione

Informare è già prevenire

Con l’obiettivo di tutelare i principi e i diritti dei cittadini anche in campo ambientale, si è giunti alla redazione di un’ulteriore dispensa, nell’ottica di un’attività informativa, già da tempo iniziata (precedenti dispense prodotte e distribuite sui “Trasporti transfrontalieri di rifiuti”, sulla situazione dello “Smaltimento RSU in Lombardia”, sull’inquinamento elettromagnetico, sull’inquinamento acustico) rivolta a tutti i Cittadini, ma anche ai colleghi che operano negli Enti Locali della Lombardia, con un’ ulteriore dispensa.

E’ un contributo assai modesto e di semplice sintesi, che verrà  aggiornato costantemente,  anche con la collaborazione dei cittadini o di chiunque ritenga di poter aggiungere elementi che rileverà non essere stati citati o ben considerati; contributo che sarà certamente accolto come un prezioso e significativo segnale di vicinanza verso il lavoro svolto.

Un lavoro umile e niente affatto esaustivo ma importante per cercare di colmare alcune carenze delle istituzioni.

L’incertezza circa le competenze (chi deve fare che cosa) diventa spesso un pretesto per comportamenti omissivi o insufficienti (classico scarica barile) con il rischio che la situazione funga da copertura per le gravi responsabilità di una burocrazia spesso impreparata e talvolta anche affaristica.

                                                                                              Silvia Ferretto Clementi

Link alla legge nazionale

LA NUOVA NORMATIVA SULLE AZIENDE CLASSIFICATE A RISCHIO DI
INCIDENTE RILEVANTE

Premessa

Il Decreto Legislativo n. 334 del 17  agosto 1999, pubblicato sulla G.U del 28 settembre 1999 n. 177/L,  ha recepito la Direttiva Europea 82/1996 relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

Con tale recepimento, il Governo ha inteso mantenere gli obblighi per le aziende già previsti nel D.P.R. 175/88 (e successive modifiche ed integrazioni) di recepimento della Direttiva CEE n. 82/501.

L'esigenza di rispettare tutti i contenuti della "nuova" Direttiva europea, lasciando però inalterate le specificità derivanti dal recepimento italiano della "vecchia", ha prodotto un decreto di complessa lettura ed interpretazione, i cui aspetti essenziali sono di seguito esaminati.

Gli obblighi delle aziende

Gli obblighi delle aziende dipendono dalla categoria in cui gli stabilimenti ricadono ai fini del rischio di incidenti rilevanti.

La categorizzazione si basa su un elenco di processi (Allegato A del D.Lgs n. 334), su elenchi di sostanze e relative quantità riportate nell'Allegato I, parte 1 e 2, colonna 2 e 3 e su valori di soglia citati al punto 3 dell'Allegato B.

Per i dettagli di questi elenchi si rimanda al testo originale del decreto n.334.

E' possibile esplicitare i concetti di cui sopra con la seguente tabella con i limiti di soglia in tonnellate per classi di sostanze:

      CLASSI DELLE SOSTANZE

   Colonna 2 .1

 D.Lgs All. n.334

     Punto 3 All. B

       D.Lgs. n.334

  Colonna 3 All.1

    D.Lgs. n.334

Molto tossiche (T+)

             5

                5

              20

Tossiche (T)

            50

               10

             200

Comburenti (O)

            50

 

             200

Esplosivi R2

            50

 

             200

Esplosivi R3

            50

 

             200

Infiammabili R10

          5000

 

           50000

Facilmente infiammabili R17

            50

                50

             200

Liquidi facilmente infiammabili R11

          5000

 

           50000

Estremamente infiammabili R12

            10

 

              50

Ecotossiche R50

           200

 

             500

Ecotossiche R51 e R53

           500

 

            2000

Reagisce con acqua R14

           100

 

             500

Libera gas tossici con acqua R29

            50

 

             200

Tossiche/ Molto tossiche e cancerogene

 

            0.001

 

Somma di T+, T, Comburenti ed esplosivi

 

                10

 

Facilmente ed estremamente Infiammabili

 

            5000

 

Per quanto attiene le sostanze elencate nominativamente nell'allegato III del D.P.R. 175/88, la soglia prevista al punto 3 dell'allegato B del D.Lgs.334 è pari a 1/5 del valore riportato.

Categorie di appartenenza

Nel D.Lgs. 334 si possono identificare le seguenti categorie industriali:

1)      Stabilimenti industriali del tipo elencato nell'allegato A, in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità inferiori a quelle riportate nell'allegato 1, parte prima e seconda, colonna 2 ed inferiori ai valori di soglia di cui al punto 3 dell'allegato B.

In questa categoria ricadono tutti gli stabilimenti che detengono meno di 5 t di sostanze T+, meno di 10 t di sostanze T, meno di 50 t di sostanze R17, meno di 1Kg di sostanze T/R45 o T+/R45, meno di 10 t della sommatoria (T+,T, Comburenti ed Esplosivi) e meno di 1/5 del  quantitativo riportato nell'Allegato III al D.P.R.175/88 per le sostanze ivi individualmente menzionate; cioè tutti gli stabilimenti che con il D.P.R. 175/88 erano al di sotto della soglia della "Dichiarazione".

Gli obblighi di questa categoria sono definiti nell.Art. 5, comma 2:

-          Individuare i rischi di incidenti rilevanti, integrando il documento di valutazione di cui al D.Lgs. 626 /94;

-          Adottare le appropriate misure di sicurezza;

-          Informare, addestrare ed equipaggiare i lavoratori in accordo al DM 16/03/98.

2)      Stabilimenti industriali del tipo elencato nell'allegato A, in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità inferiori a quelle riportate nell'allegato 1, parte prima e seconda, colonna 2 e superiori ai valori di soglia di cui al punto 3 dell'allegato B.

In questa categoria ricadono tutti gli stabilimenti che detengono più di 10 t di sostanze T, più di 10 t della sommatoria (T+,T,Comburenti ed Esplosivi), più di 1 Kg di sostanze T/R45 o T+/R45, più di 1/5 del quantitativo riportato nell'Allegato III al D.P.R. 175/88 per le sostanze ivi individualmente menzionate, purché nessuna sostanza o classe di sostanze superi le quantità indicate nella Colonna 2 All. 1 del D.Lgs. 334; cioè tutti gli stabilimenti che con il D.P.R. 175/88 erano in regime di "Dichiarazione", ma che non rientrerebbero nei criteri del D.Lgs. 334.

Gli obblighi di questa categoria sono definiti nell'Art. 5, comma 3:

-          Individuare i rischi di incidenti rilevanti, integrando il documento di valutazione di cui al D.Lgs. 626 /94;

-          Adottare le appropriate misure di sicurezza;

-          Informare, addestrare ed equipaggiare i lavoratori in accordo al DM 16/03/98;

-          Presentare una relazione redatta secondo i principi del DPCM 31/03/1989 (cioè il Rapporto di Sicurezza per le aziende soggette a dichiarazione secondo il D.P.R. 175/88);

-          Presentare la scheda di informazione conforme all'allegato V;

-          Predisporre il piano di emergenza interno.

La relazione e la scheda di informazione devono essere presentate alla Regione competente ed al Prefetto entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 334 ed aggiornate ogni 5 anni.

3)      Stabilimenti industriali in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quella riportate nell'allegato 1. parte prima e seconda, colonna 2, ma inferiori a quelle riportate nell'allegato 1, parte prima e seconda, colonna 3.

In questa categoria ricadono tutti gli stabilimenti che detengono sostanze in quantitativo maggiore della soglia del D.Lgs. 334; cioè in prima approssimazione, gli stabilimenti che con il D.P.R. 175/88 erano in regime di "Dichiarazione, ad eccezione di quelli che rientravano per il sol motivo di detenere 1 Kg di T/T+/R45 o più di 10 t di sommatoria di (T+,T, Comburenti ed Esplosivi):

Il Gestore di questa categoria di stabilimenti ha l'obbligo di:

-          inoltrare una Notifica a Min. Ambiente, Regione, Comune, Prefetto, CTR dei VV.F, con alcune          informazioni di base (nome, ragione sociale, indirizzo, sostanze pericolose, tipo di attività svolte, descrizione dell'ambiente circostante). La Notifica va inoltrata 180 gg prima dell'inizio della costruzione di nuovi stabilimenti o entro un anno per gli stabilimenti esistenti. (é da notare che il termine "Notifica" del D.Lgs 334 ha significato assai differente rispetto al D.P.R. 175/88);

-          Presentare una relazione redatta secondo i principi del DPCM 31/03/1989 (cioè il Rapporto di Sicurezza per le aziende soggette a Dichiarazione secondo il D.P.R.175/88);

-          Presentare la scheda di informazione conforme all'allegato V;

-          Predisporre il piano di emergenza interno.

4)      Stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle riportate nell'allegato 1, parte prima e seconda, colonna 3.

In questa categoria ricadono tutti gli stabilimenti che detengono sostanze in quantitativo maggire della soglia del D.Lgs.; in prima approssimazione, gli stabilimenti che con in D.P.R. 175/88 erano in regime di "Notifica".

Il gestore di tali stabilimenti ha l'obbligo di:

-          Inoltrare una Notifica a Min. Ambiente, Regione, Provincia, Comune Prefetto. CTR dei VV.F. con alcune informazioni di base (nome, ragione sociale, indirizzo, sostanze pericolose, tipo di attività svolte, descrizione dell'ambiente circostante).

La Notifica va inoltrata 180 gg prima dell'inizio della costruzione di nuovi stabilimenti o entro un anno      per gli stabilimenti esistenti. ( il termine Notifica nel D.Lgs. n.334 ha significato assai differente rispetto al DPR

       175/88).

-     Inoltrare contestualmente a Min. Ambiente, Regione, Comune, Prefetto la scheda informativa di cui  

      all'Allegato V;

-          Redigere il Documento che definisce la propria Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando il programma adottato per l'attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS).

La redazione va effettuata entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.

Gli stabilimenti esistenti devono attuare il Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. (Nota bene: il Ministero Ambiente ha emesso le linee guida per il SGS in accordo all'Allegato III; il primo riesame del SGS, da effettuare entro 2 anni, dovrà tener conto delle suddette linee guida).

-          Redigere il Rapporto di Sicurezza (RdS) redatto secondo i criteri enunciati nel Decreto del Presidente dei Ministri del 31/03/1989 e di altri criteri specifici (es. depositi, GPL, etc.) già in vigore, in attesa della emissione di nuovi decreti.

Il RdS va inviato all'Autorità competente entro:

             -  la data di inizio della attività, per i nuovi stabilimenti;

             -  un anno dalla data di entrata in vigore del Decreto per gli stabilimenti esistenti;

             -  due anni dalla data di entrata in vigore del decreto per gli stabilimenti esistenti, ma non soggetti

                alle disposizioni del DPR 175/88;

             -  con frequenza quinquennale o laddove intervengano modifiche (la definizione di modifica è  

                rimandata ad un apposito decreto che verrà emesso entro 3 mesi) o dietro motivata richiesta del

                Min. Ambiente.

Il RdS può essere svolto in maniera ridotto nei casi in cui il gestore può dimostrare l'insussistenza di alcun pericolo di incidente rilevante, secondo i criteri di cui all'allegato VII.

Per i nuovi stabilimenti, appartenenti a questa categoria, l'inizio della costruzione è assoggettato al ricevimento del Nulla Osta di Fattibilità (NOF) da parte dell'autorità competente.

L'autorità competente è transitoriamente il CTR dei VV.F., fino a quando le Regioni non avranno emmesso propria disciplina in merito.

L'emissione del NOF si basa sul RdS preliminare e vincola la concessione edilizia.

Il NOF deve essere emesso (o rifiutato) entro 4 mesi dall'inoltro del RdS preliminare (+ 2 mesi di eventuale sospensione per acquisizione di ulteriori elementi).

Dopo il NOF il Gestore presenta il RdS definitivo, che deve essere approvato (o Rifiutato) entro 4 mesi dall'inoltro; trascorso il periodo il Gestore può presentare all'autorità una perizia giurata che attesti la veridicità e completezza delle informazioni e conformità alle misure di sicurezza e dare il via all'attività in caso.