VII LEGISLATURA ATTI: 004547
NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI
Approvata nella seduta del 13 novembre 2001
Servizio Segreteria dell’Assemblea consiliare LCR/0026 CC1
Art. 1 (Oggetto)
1.
La presente legge disciplina
le modalità di esercizio delle funzioni inerenti al controllo dei pericoli di
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, in attuazione
del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva
96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose).
Art. 2 (Funzioni della Regione e delle province)
1. Alla Regione competono le funzioni conferite dall'art. 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
2. Sono delegate alle province le funzioni relative agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità inferiori a quelle indicate nell'allegato I, parte 1, colonna 2 e parte 2, colonna 2 del d.lgs. 334/1999.
Art. 3 (Nulla osta preliminare di sicurezza dei nuovi stabilimenti)
1.
Il gestore di nuovi
stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguale o
superiore a quella indicata nell’allegato I, parte 1, colonna 2 e parte 2, colonna 2 del d.lgs. 334/1999, presenta alla
Giunta regionale, contestualmente alla notifica di cui all’art. 6 del decreto
medesimo, un rapporto preliminare di sicurezza, centottanta giorni prima
dell'inizio della costruzione. I contenuti del suddetto rapporto sono definiti
nell’allegato 1 della presente legge.
2.
Il dirigente competente,
previo esame del rapporto preliminare di sicurezza, rilascia, entro sessanta giorni, il nulla osta preliminare di
sicurezza dell’insediamento proposto, anche
sottoposto a condizioni. Qualora dall’esame del rapporto si rilevino carenze
relative alla sicurezza tali da non poter essere eliminate con un intervento
integrativo, si dispone, nel medesimo termine,
il divieto di costruzione o di modifica. Il termine di sessanta giorni
può essere prorogato, per una sola volta, per un periodo di trenta giorni. La
direzione generale competente comunica le determinazioni assunte, oltre che al
gestore, al comune interessato ed alla struttura regionale competente per le
valutazioni di impatto ambientale. Qualora i progetti relativi ai nuovi
stabilimenti siano sottoposti a valutazione d’impatto ambientale, si applica
l’art. 6, commi 2 e 3 della legge regionale 3 settembre 1999, n. 20 (Norme in
materia di impatto ambientale) ed il giudizio di VIA è recepito nel
provvedimento conclusivo di cui all’art. 6, comma 3 della presente legge.
3. I gestori di nuovi stabilimenti di cui al comma
1, per i quali sia stato rilasciato il nulla osta
preliminare di sicurezza, presentano il rapporto di
sicurezza definitivo di cui all’art. 4 prima
dell'inizio della attività.
4.
All’obbligo di
presentare il rapporto preliminare di sicurezza di cui al comma 1 è soggetto altresì il gestore di
stabilimenti oggetto di modifiche che comportano incremento dei rischi
individuate ai sensi del decreto ministeriale 9 agosto 2000 (Individuazione delle modificazioni di impianti e di
depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze
pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di
rischio).
Art. 4 (Rapporto di sicurezza)
1.
Per gli stabilimenti in cui
sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle
indicate nell'allegato I, parte 1, colonna 3 e parte 2, colonna 3 del d.lgs.
334/1999, e per gli stabilimenti in cui si introducono modifiche che comportano
aggravio di rischio, individuate ai sensi del d.m. 9 agosto 2000, il gestore è tenuto a redigere un rapporto di
sicurezza.
2. In attesa dell’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 8, comma 4 del d.lgs. 334/1999, il rapporto di sicurezza deve contenere gli elementi previsti nell’allegato 2 alla presente legge.
3.
Il rapporto di sicurezza è
trasmesso alla Giunta regionale entro i seguenti termini:
a) per
gli stabilimenti nuovi, per i quali sia stato acquisito
il nulla osta preliminare di sicurezza, prima
dell'inizio della attività;
b)
per gli stabilimenti in cui
si introducono modifiche che comportano aggravio di rischio, prima dell’inizio
delle opere relative alla modifica;
c)
per gli stabilimenti
esistenti, con frequenza almeno quinquennale.
4. Il rapporto di sicurezza è istruito con le modalità di cui
all’art. 6. Nel provvedimento che conclude l’istruttoria sono indicate le
valutazioni tecniche finali e le eventuali prescrizioni integrative e, qualora
le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti
rilevanti siano insufficienti, è prevista la limitazione o il divieto di
esercizio.
5. Il provvedimento
conclusivo dell'istruttoria di cui al comma 4 definisce, altresì, la periodicità minima delle verifiche
ispettive, tenuto conto della esistenza di un sistema di gestione della
sicurezza certificato da
un istituto riconosciuto dalla Regione Lombardia secondo le modalità di cui
all’allegato 3 della presente legge.
6.
Per gli
stabilimenti esistenti che abbiano già provveduto all'invio della notifica
entro la data prevista dal d.lgs. 334/1999, la Regione, al fine di completare
l'iter istruttorio, provvede all’acquisizione del relativo rapporto di
sicurezza e di tutti gli atti istruttori già svolti dal Comitato Tecnico
Regionale (CTR) di cui all'art. 19 del medesimo decreto legislativo.
Art. 5 (Scheda di valutazione tecnica)
1. Per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I, parte 1, colonna 2 e parte 2, colonna 2 del d.lgs. 334/1999, ed inferiori a quelle indicate in colonna 3 dell'allegato stesso, e per gli stabilimenti in cui si introducono modifiche che non comportano aggravio di rischio, il gestore è tenuto a inoltrare alla Giunta regionale una scheda di valutazione tecnica che dimostri l'avvenuta effettuazione, nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza obbligatorio ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 334/1999, dell’attività di identificazione dei pericoli rilevanti derivanti dall'attività normale o anomala e di valutazione della relativa probabilità e gravità.
2.
La
scheda
di valutazione tecnica è trasmessa alla Giunta
regionale entro i seguenti termini:
a) per gli stabilimenti nuovi, per i quali è stato acquisito nulla osta preliminare di sicurezza, prima dell'inizio dell'attività;
b) per gli stabilimenti esistenti, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza quinquennale;
c) per gli stabilimenti in cui si introducono modifiche che non comportano aggravio di rischio, prima dell’inizio dell'attività dell’impianto modificato.
3. Il dirigente competente, al termine dell’istruttoria, rilascia per i nuovi stabilimenti e conferma per quelli esistenti il nulla osta definitivo di sicurezza con eventuali prescrizioni integrative.
4. L'esercizio dell’attività è subordinato all'ottenimento del suddetto nulla osta definitivo di sicurezza ed al rispetto delle eventuali prescrizioni integrative.
5.
I commi 2, 3 e 4 non si applicano nel caso di modifiche
che non comportino aggravio di rischio qualora il gestore abbia adottato un
sistema di gestione della sicurezza di cui all’allegato III del d.lgs. 334/1999 certificato da un
istituto riconosciuto dalla Regione Lombardia secondo le modalità di cui
all’allegato 3 della presente legge.
Art. 6 (Svolgimento dell’istruttoria)
1. Per l'espletamento
dell'attività istruttoria relativa al rapporto di sicurezza di cui all’art. 4,
la direzione generale competente si avvale del supporto di un comitato
denominato Comitato Valutazione Rischi
(CVR), costituito con decreto del direttore generale cui partecipano
esperti esterni. Il CVR è presieduto dal dirigente competente e composto da
cinque esperti in materia di analisi e valutazione di installazioni a rischio
di incidente rilevante di cui:
a)
due designati dal direttore
generale competente;
b) uno designato dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
(ARPA);
c) uno designato
dall’Ispettorato regionale dei vigili del fuoco;
d) uno designato
dall’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL).
2. Per le singole
istruttorie il suddetto comitato è integrato con tre esperti in rappresentanza
rispettivamente della provincia, del comune e del Comando provinciale dei
vigili del fuoco territorialmente competenti.
3. L’attività istruttoria di cui al comma
1 consiste nell’esame della documentazione ricevuta, nell'acquisizione del parere del CTR di cui all’art.
19 del d.lgs. 334/1999, se espresso
nei termini di cui all'art. 21, comma 2 del medesimo decreto legislativo,
nonché nell’effettuazione di eventuali sopralluoghi ed ispezioni. Il provvedimento conclusivo è adottato dal
direttore generale entro centoventi giorni
dal ricevimento del rapporto di sicurezza. Tale termine può essere sospeso una
sola volta per un periodo di sessanta giorni al fine di acquisire ulteriori
informazioni ed elementi integrativi di giudizio.
4. Nel caso di nuovi stabilimenti o di modifiche con aggravio
di rischio, il provvedimento conclusivo di cui al comma 3 autorizza l’esercizio
dell’attività con eventuali prescrizioni integrative ovvero, laddove le misure
adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti
risultino insufficienti, vieta di avviare l’esercizio dell’attività.
5.
Nel caso di stabilimenti esistenti,
il provvedimento conclusivo di cui al comma 3 autorizza l’ esercizio
dell’attività con eventuali prescrizioni integrative, ovvero, laddove le misure
adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti
risultino insufficienti, limita o vieta la prosecuzione dell’esercizio dell’attività.
Art. 7 (Attività di controllo)
1. L'attività di controllo è esercitata dall’ARPA congiuntamente alle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco territorialmente competenti e comporta, in particolare, lo svolgimento di verifiche ispettive dirette ad accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza.
2.
Gli stabilimenti sono
sottoposti a un programma di controllo predisposto dalla competente direzione
generale della Giunta regionale d'intesa con l'ARPA e l'Ispettorato regionale
dei vigili del fuoco.
3.
Il programma di cui al comma
2 stabilisce la periodicità delle ispezioni in base alle conclusioni delle
istruttorie dei rapporti di sicurezza e delle schede di valutazione tecnica
presentate dal gestore ed alla qualità del sistema di gestione della sicurezza
adottato.
4.
L’ARPA e le strutture
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco territorialmente competenti assicurano una maggiore frequenza delle verifiche
ispettive negli stabilimenti i cui sistemi di gestione della sicurezza non
siano certificati da un istituto riconosciuto dalla Regione in base ai criteri
di cui all'allegato 3 della presente legge.
5.
I soggetti di cui al comma 1
trasmettono alla direzione generale competente in materia di controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti una relazione per ogni singola attività di
controllo.
6.
La competente direzione generale
della Giunta regionale redige una relazione annuale sull'attività di controllo
svolta e la trasmette al Consiglio regionale.
Art. 8 (Competenze delle province)
1. I
gestori degli stabilimenti di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. 334/1999
inoltrano alla provincia territorialmente competente, nonchè in copia alla
Giunta regionale ed al comune competente per territorio, la scheda di
valutazione tecnica e la scheda di informazione sui rischi di cui all'allegato V del decreto legislativo medesimo.
2.
La provincia, avvalendosi delle
competenze dell'ARPA, istruisce la scheda di valutazione tecnica, sulla base delle linee guida emesse dalla
competente direzione generale della Giunta regionale.
3.
Nel
provvedimento conclusivo dell'istruttoria sono indicate le valutazioni tecniche
finali, le eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure adottate dal
gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti siano
insufficienti, è prevista la limitazione o il divieto di esercizio. Copia del provvedimento finale è trasmessa alla competente
direzione generale della Giunta regionale, al comune ed all'azienda sanitaria
locale territorialmente competenti.
Art. 9 (Sanzioni)
1.
Oltre a quanto previsto dall'art. 27
del d.lgs. 334/1999, si applicano le seguenti sanzioni:
a)
il gestore che omette di presentare
il rapporto preliminare di sicurezza di cui all'art. 3, commi 1 e 4, è tenuto
al pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa di lire cento milioni
(euro 51.645,69);
b)
il gestore che omette di presentare
la scheda di valutazione tecnica di cui all'art. 5, è tenuto al pagamento della
sanzione pecuniaria amministrativa di lire duecento milioni (euro 103.291,38);
c)
il gestore che omette di aggiornare
la scheda di valutazione tecnica di cui all'art. 5 è tenuto al pagamento della
sanzione pecuniaria amministrativa di lire cinquanta milioni (euro 25.822,84).
2.
Le sanzioni di cui alle lettere a),
b) e c) del comma 1, si applicano in
caso d’inosservanza dei termini di cui all'art. 4, comma 3 ed all'art. 5, comma
2.
Art. 10 (Disposizioni transitorie e finali)
1.
Le disposizioni della presente legge
hanno efficacia a decorrere dalla stipulazione dell’accordo di programma tra
Stato e Regione di cui all’art. 72 del d.lgs. 112/1998, fermo restando quanto
disposto dall’art. 7 del decreto legislativo medesimo.
2.
A decorrere dall’efficacia della
presente legge, secondo quanto disposto dal comma 1, è abrogata la legge
regionale 10 maggio 1990, n. 50 (Disciplina delle funzioni di competenza della
Regione in attuazione del d.p.r. 17 maggio 1988, n. 175 "Attuazione della
direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con
determinate attività industriali ai sensi della l. 16 aprile 1987, n.
183").
3.
All’aggiornamento degli allegati
della presente legge si provvede con deliberazione della Giunta regionale da
pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
4.
A decorrere dalla data di entrata in
vigore della deliberazione di cui al comma 3, gli allegati della presente legge
sono abrogati.
5. Gli oneri relativi
alle attività istruttorie previste dalla presente legge sono a carico del
gestore richiedente in base ad apposito tariffario.
Art.
11 (Norma finanziaria)
1.
Alle spese derivanti dall’attuazione
della presente legge si provvede, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, con le
risorse trasferite in seguito all’applicazione dell’accordo di programma fra lo
Stato e la Regione previsto dall'articolo 72, comma 3, del d.lgs. 112/1998.
2.
Per le spese relative all’attività del
CVR di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, si provvede con le somme all’uopo
stanziate all’UPB 5.0.2.0.1.184 “Spese postali, telefoniche e altre spese
generali” del bilancio di previsione, a decorrere dall’esercizio finanziario di
applicazione dell’accordo di programma di cui al comma 1.
ALLEGATO 1
RAPPORTO PRELIMINARE DI SICUREZZA
Il
rapporto preliminare di sicurezza deve contenere le seguenti informazioni
minime, atte a consentire la verifica della compatibilità territoriale
dell’insediamento:
1.
Dati identificativi
dell'azienda.
2.
Dati identificativi dello
stabilimento.
3.
Descrizione del sito e dell’area circostante fino alla distanza di
2.000 metri.
4.
Elenco degli obiettivi
vulnerabili presenti nell’area circostante (edifici residenziali, scuole,
ospedali, strade, ecc.).
5.
Descrizione dei processi
produttivi.
6.
Schema a blocchi quantificato
del processo produttivo.
7.
Elenco dei serbatoi,
tipologia e capacità massima.
8.
Elenco delle sostanze
pericolose detenute, delle relative quantità massime, delle frasi di rischio
(R**) e del numero identificativo (CAS).
9.
Elenco delle principali
reazioni chimiche ed informazioni disponibili sulla loro stabilità.
10. Identificazione delle ipotesi incidentali ragionevolmente
prevedibili mediante analisi storica e/o metodi deduttivi.
11. Stima di massima delle distanze a cui potrebbero
manifestarsi effetti pericolosi per la salute e per l'ambiente (radiazioni
termiche superiori a 3 kW/m2, sovrapressioni esplosive superiori a 0.03 bar,
concentrazioni in aria di sostanze tossiche superiori al valore IDLH, ecc.).
12. Modalità di trasporto delle materie prime e dei prodotti
finiti (strada, ferrovia, tubazione, nave).
ALLEGATO 2
RAPPORTO DI SICUREZZA E SCHEDA DI VALUTAZIONE
TECNICA
Il rapporto di
sicurezza deve contenere le seguenti informazioni, atte a consentire la
verifica delle condizioni generali di sicurezza della installazione e
l’autorizzazione all’esercizio incondizionata o soggetta a specifiche
prescrizioni:
1.
Dati identificativi
dell'azienda.
2.
Dati identificativi dello
stabilimento.
3.
Descrizione del sito e
dell’area circostante fino alla distanza di 2.000 metri.
4.
Elenco degli obiettivi
vulnerabili presenti nell’area circostante (edifici residenziali, scuole,
ospedali, strade, ecc.).
5.
Descrizione dei processi
produttivi.
6.
Schema a blocchi quantificato
del processo produttivo.
7.
Schema di processo e dei
sistemi di controllo.
8.
Planimetrie della
installazione.
9.
Elenco dei serbatoi,
tipologia e capacità massima.
10. Elenco delle sostanze pericolose detenute, delle relative
quantità massime, delle frasi di rischio (R**) e del numero identificativo
(CAS).
11. Elenco delle principali reazioni chimiche e informazioni
disponibili sulla loro stabilità ottenute dalla letteratura scientifica e/o da
prove sperimentali; descrizione delle precauzioni prese per evitare fenomeni di
instabilità a seguito di scostamento dalle condizioni nominali di processo;
criteri di dimensionamento dei sistemi di sfogo delle sovrapressioni; modalità
previste per l’abbattimento delle emissioni in condizioni eccezionali.
12.
Identificazione delle ipotesi incidentali ragionevolmente prevedibili
mediante analisi della esperienza storica disponibile.
13. Identificazione delle ipotesi incidentali ragionevolmente
prevedibili mediante metodi deduttivi (HazOp, FMEA, Check List).
14. Stima della probabilità di occorrenza delle ipotesi
incidentali, mediante la costruzione e risoluzione numerica di alberi logici
(Fault Tree e Event Tree) o la elaborazione statistica di dati storici.
15. Stima delle distanze a cui potrebbero manifestarsi effetti
pericolosi per la salute e per l'ambiente (radiazioni termiche superiori a 3
kW/m, 5 kW/m, 12 kW/m², sovrapressioni esplosive superiori a 0,03 bar, 0,1 bar,
0,3 bar, concentrazioni in aria di sostanze tossiche superiori al valore IDLH,
LC50).
16. Valutazione del rischio di contaminazione delle acque
superficiali e delle acque sotterranee, a seguito di rilascio accidentale di sostanze
eco-tossiche (probabilità di contaminazione, estensione dell’ area contaminata,
persistenza degli effetti).
17. Modalità di trasporto delle materie prime e dei prodotti
finiti (strada, ferrovia, tubazione, nave); rischi durante le operazioni di
carico/scarico in stabilimento.
18. Stato di attuazione
del sistema di gestione della sicurezza. Elenco
delle procedure emesse e stato di implementazione. Eventuali certificazioni
ottenute.
19. Indice del Piano di emergenza interno. Modalità di
implementazione e verifica.
20. Attività di informazione e formazione dei lavoratori.
Tipologia e frequenza.
21. Modalità e programma di informazione della popolazione.
ALLEGATO 3
CRITERI PER RICONOSCIMENTO ISTITUTI DI
CERTIFICAZIONE SGS
1.
Essere un istituto senza fini
di lucro.
2.
Possedere documentata
esperienza, di almeno 1 anno, nel settore della sicurezza degli stabilimenti a
rischio di incidente rilevante.
3.
Utilizzare un protocollo di
certificazione approvato dalla Regione.
4.
Disporre di un sistema di
gestione della qualità conforme a UNI EN ISO 9002.
5.
Inoltrare alla Regione una
relazione annuale sull’esercizio e copia del bilancio.
6.
Accettare audit periodici a
campione effettuati dalla Regione sui certificati rilasciati.
7.
Adottare criteri di
sospensione o revoca della certificazione approvati dalla Regione.