VII LEGISLATURA                                                                                                      ATTI: 004547

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGGE REGIONALE N. 026

 

 

 

 

 

NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI

 

 

 

 

 

Approvata nella seduta del 13 novembre 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Segreteria dell’Assemblea consiliare                                                    LCR/0026  CC1

 


 

 

Art. 1 (Oggetto)

 

1.      La presente legge disciplina le modalità di esercizio delle funzioni inerenti al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, in attuazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).

 

 

 

 

Art. 2 (Funzioni della Regione e delle province)

 

1.      Alla Regione competono le funzioni conferite dall'art. 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

 

2.      Sono delegate alle province le funzioni relative agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità inferiori a quelle indicate nell'allegato I, parte 1, colonna 2 e parte 2, colonna 2 del d.lgs. 334/1999.

 

 

 

 

Art. 3 (Nulla osta preliminare di sicurezza dei nuovi stabilimenti)

 

1.      Il gestore di nuovi stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguale o superiore a quella indicata nell’allegato I, parte 1, colonna 2 e parte 2, colonna 2 del d.lgs. 334/1999, presenta alla Giunta regionale, contestualmente alla notifica di cui all’art. 6 del decreto medesimo, un rapporto preliminare di sicurezza, centottanta giorni prima dell'inizio della costruzione. I contenuti del suddetto rapporto sono definiti nell’allegato 1 della presente legge.

 

2.      Il dirigente competente, previo esame del rapporto preliminare di sicurezza, rilascia, entro sessanta giorni, il nulla osta preliminare di sicurezza dell’insediamento proposto, anche sottoposto a condizioni. Qualora dall’esame del rapporto si rilevino carenze relative alla sicurezza tali da non poter essere eliminate con un intervento integrativo, si dispone, nel medesimo termine,  il divieto di costruzione o di modifica. Il termine di sessanta giorni può essere prorogato, per una sola volta, per un periodo di trenta giorni. La direzione generale competente comunica le determinazioni assunte, oltre che al gestore, al comune interessato ed alla struttura regionale competente per le valutazioni di impatto ambientale. Qualora i progetti relativi ai nuovi stabilimenti siano sottoposti a valutazione d’impatto ambientale, si applica l’art. 6, commi 2 e 3 della legge regionale 3 settembre 1999, n. 20 (Norme in materia di impatto ambientale) ed il giudizio di VIA è recepito nel provvedimento conclusivo di cui all’art. 6, comma 3 della presente legge.

 

3.      I gestori di nuovi stabilimenti di cui al comma 1, per i quali sia stato rilasciato il nulla osta preliminare di sicurezza, presentano il rapporto di sicurezza definitivo di cui all’art. 4 prima dell'inizio della attività.

 

4.      All’obbligo di presentare il rapporto preliminare di sicurezza di cui al comma 1 è soggetto altresì il gestore di stabilimenti oggetto di modifiche che comportano incremento dei rischi individuate ai sensi del decreto ministeriale 9 agosto 2000 (Individuazione delle modificazioni di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio).

 

 

 

 

Art. 4 (Rapporto di sicurezza)

 

1.      Per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I, parte 1, colonna 3 e parte 2, colonna 3 del d.lgs. 334/1999, e per gli stabilimenti in cui si introducono modifiche che comportano aggravio di rischio, individuate ai sensi del d.m. 9 agosto 2000, il gestore è tenuto a redigere un rapporto di sicurezza.

 

2.      In attesa dell’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 8, comma 4 del d.lgs. 334/1999, il rapporto di sicurezza deve contenere gli elementi previsti nell’allegato 2 alla presente legge.

 

3.      Il rapporto di sicurezza è trasmesso alla Giunta regionale entro i seguenti termini:

a)    per gli stabilimenti nuovi, per i quali sia stato acquisito il nulla osta preliminare di sicurezza, prima dell'inizio della attività;

b)        per gli stabilimenti in cui si introducono modifiche che comportano aggravio di rischio, prima dell’inizio delle opere relative alla modifica;

c)        per gli stabilimenti esistenti, con frequenza almeno quinquennale.

 

4.      Il rapporto di sicurezza è istruito con le modalità di cui all’art. 6. Nel provvedimento che conclude l’istruttoria sono indicate le valutazioni tecniche finali e le eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti siano insufficienti, è prevista la limitazione o il divieto di esercizio.

 

5.      Il provvedimento conclusivo dell'istruttoria di cui al comma 4 definisce, altresì,  la periodicità minima delle verifiche ispettive, tenuto conto della esistenza di un sistema di gestione della sicurezza certificato da un istituto riconosciuto dalla Regione Lombardia secondo le modalità di cui all’allegato 3 della presente legge.

 

6.      Per gli stabilimenti esistenti che abbiano già provveduto all'invio della notifica entro la data prevista dal d.lgs. 334/1999, la Regione, al fine di completare l'iter istruttorio, provvede all’acquisizione del relativo rapporto di sicurezza e di tutti gli atti istruttori già svolti dal Comitato Tecnico Regionale (CTR) di cui all'art. 19 del medesimo decreto legislativo.

 

 

 

Art. 5 (Scheda di valutazione tecnica)

 

1.      Per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I, parte 1, colonna 2 e parte 2, colonna 2 del d.lgs. 334/1999, ed inferiori a quelle indicate in colonna 3 dell'allegato stesso, e per gli stabilimenti in cui si introducono modifiche che non comportano aggravio di rischio, il gestore è tenuto a inoltrare alla Giunta regionale una scheda di valutazione tecnica che dimostri l'avvenuta effettuazione, nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza obbligatorio ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 334/1999, dell’attività di identificazione dei pericoli rilevanti derivanti dall'attività normale o anomala e di valutazione della relativa probabilità e gravità.

 

2.      La scheda di valutazione tecnica è trasmessa alla Giunta regionale entro i seguenti termini:

a)    per gli stabilimenti nuovi, per i quali è stato acquisito nulla osta preliminare di sicurezza, prima dell'inizio dell'attività;

b)    per gli stabilimenti esistenti, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza quinquennale;

c)    per gli stabilimenti in cui si introducono modifiche che non comportano aggravio di rischio, prima dell’inizio dell'attività dell’impianto modificato.

 

3.      Il dirigente competente, al termine dell’istruttoria, rilascia per i nuovi stabilimenti e conferma per quelli esistenti il nulla osta definitivo di sicurezza con  eventuali prescrizioni integrative.

 

4.      L'esercizio dell’attività è subordinato all'ottenimento del suddetto nulla osta definitivo di sicurezza ed al rispetto delle eventuali prescrizioni integrative.

 

5.      I commi 2, 3 e 4 non si applicano nel caso di modifiche che non comportino aggravio di rischio qualora il gestore abbia adottato un sistema di gestione della sicurezza di cui all’allegato III del d.lgs. 334/1999 certificato da un istituto riconosciuto dalla Regione Lombardia secondo le modalità di cui all’allegato 3 della presente legge.

 

 

 

 

Art. 6 (Svolgimento dell’istruttoria)

 

1.      Per l'espletamento dell'attività istruttoria relativa al rapporto di sicurezza di cui all’art. 4, la direzione generale competente si avvale del supporto di un comitato denominato Comitato Valutazione Rischi  (CVR), costituito con decreto del direttore generale cui partecipano esperti esterni. Il CVR è presieduto dal dirigente competente e composto da cinque esperti in materia di analisi e valutazione di installazioni a rischio di incidente rilevante di cui:

a)      due designati dal direttore generale competente;

b)      uno designato dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA);

c)      uno designato dall’Ispettorato regionale dei vigili del fuoco;

d)      uno designato dall’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL).

 

2.      Per le singole istruttorie il suddetto comitato è integrato con tre esperti in rappresentanza rispettivamente della provincia, del comune e del Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competenti.

 

3.      L’attività istruttoria di cui al comma 1 consiste nell’esame della documentazione ricevuta, nell'acquisizione del parere del CTR di cui all’art. 19 del d.lgs. 334/1999, se espresso nei termini di cui all'art. 21, comma 2 del medesimo decreto legislativo, nonché nell’effettuazione di eventuali sopralluoghi ed ispezioni.  Il provvedimento conclusivo è adottato dal direttore generale entro centoventi giorni dal ricevimento del rapporto di sicurezza. Tale termine può essere sospeso una sola volta per un periodo di sessanta giorni al fine di acquisire ulteriori informazioni ed elementi integrativi di giudizio.

 

4.      Nel caso di nuovi stabilimenti o di modifiche con aggravio di rischio, il provvedimento conclusivo di cui al comma 3 autorizza l’esercizio dell’attività con eventuali prescrizioni integrative ovvero, laddove le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti risultino insufficienti, vieta di avviare l’esercizio dell’attività.

 

5.      Nel caso di stabilimenti esistenti, il provvedimento conclusivo di cui al comma 3 autorizza l’ esercizio dell’attività con eventuali prescrizioni integrative, ovvero, laddove le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti risultino insufficienti, limita o vieta la prosecuzione dell’esercizio dell’attività.

 

 

 

 

Art. 7 (Attività di controllo)

 

1.      L'attività di controllo è esercitata dall’ARPA congiuntamente alle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco territorialmente competenti e comporta, in particolare, lo svolgimento di verifiche ispettive dirette ad accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza.

 

2.      Gli stabilimenti sono sottoposti a un programma di controllo predisposto dalla competente direzione generale della Giunta regionale d'intesa con l'ARPA e l'Ispettorato regionale dei vigili del fuoco.

 

3.      Il programma di cui al comma 2 stabilisce la periodicità delle ispezioni in base alle conclusioni delle istruttorie dei rapporti di sicurezza e delle schede di valutazione tecnica presentate dal gestore ed alla qualità del sistema di gestione della sicurezza adottato.

 

4.      L’ARPA e le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco territorialmente competenti assicurano una maggiore frequenza delle verifiche ispettive negli stabilimenti i cui sistemi di gestione della sicurezza non siano certificati da un istituto riconosciuto dalla Regione in base ai criteri di cui all'allegato 3 della presente legge.

 

5.      I soggetti di cui al comma 1 trasmettono alla direzione generale competente in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti una relazione per ogni singola attività di controllo.

 

6.      La competente direzione generale della Giunta regionale redige una relazione annuale sull'attività di controllo svolta e la trasmette al Consiglio regionale.

 

 

 

 

Art. 8 (Competenze delle province)

 

1.      I gestori degli stabilimenti di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. 334/1999 inoltrano alla provincia territorialmente competente, nonchè in copia alla Giunta regionale ed al comune competente per territorio, la scheda di valutazione tecnica e la scheda di informazione sui rischi di cui all'allegato V del decreto legislativo medesimo.

 

2.      La provincia, avvalendosi delle competenze dell'ARPA, istruisce la scheda di valutazione tecnica, sulla base delle linee guida emesse dalla competente direzione generale della Giunta regionale.

 

3.      Nel provvedimento conclusivo dell'istruttoria sono indicate le valutazioni tecniche finali, le eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti siano insufficienti, è prevista la limitazione o il divieto di esercizio. Copia del provvedimento finale è trasmessa alla competente direzione generale della Giunta regionale, al comune ed all'azienda sanitaria locale territorialmente competenti.

 

 

 

 

Art. 9 (Sanzioni)

 

1.      Oltre a quanto previsto dall'art. 27 del d.lgs. 334/1999, si applicano le seguenti sanzioni:

 

a)      il gestore che omette di presentare il rapporto preliminare di sicurezza di cui all'art. 3, commi 1 e 4, è tenuto al pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa di lire cento milioni (euro 51.645,69);

 

b)      il gestore che omette di presentare la scheda di valutazione tecnica di cui all'art. 5, è tenuto al pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa di lire duecento milioni (euro 103.291,38);

 

c)      il gestore che omette di aggiornare la scheda di valutazione tecnica di cui all'art. 5 è tenuto al pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa di lire cinquanta milioni (euro 25.822,84).

 

2.      Le sanzioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, si applicano in caso d’inosservanza dei termini di cui all'art. 4, comma 3 ed all'art. 5, comma 2.

 

 

 

 

Art. 10 (Disposizioni transitorie e finali)

 

1.      Le disposizioni della presente legge hanno efficacia a decorrere dalla stipulazione dell’accordo di programma tra Stato e Regione di cui all’art. 72 del d.lgs. 112/1998, fermo restando quanto disposto dall’art. 7 del decreto legislativo medesimo.

 

2.      A decorrere dall’efficacia della presente legge, secondo quanto disposto dal comma 1, è abrogata la legge regionale 10 maggio 1990, n. 50 (Disciplina delle funzioni di competenza della Regione in attuazione del d.p.r. 17 maggio 1988, n. 175 "Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali ai sensi della l. 16 aprile 1987, n. 183").

 

3.      All’aggiornamento degli allegati della presente legge si provvede con deliberazione della Giunta regionale da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

 

4.      A decorrere dalla data di entrata in vigore della deliberazione di cui al comma 3, gli allegati della presente legge sono abrogati.

 

5.      Gli oneri relativi alle attività istruttorie previste dalla presente legge sono a carico del gestore richiedente in base ad apposito tariffario.

 

 

 

 

Art. 11 (Norma finanziaria)

 

1.      Alle spese derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, con le risorse trasferite in seguito all’applicazione dell’accordo di programma fra lo Stato e la Regione previsto dall'articolo 72, comma 3, del d.lgs. 112/1998.

 

2.      Per le spese relative all’attività del CVR di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, si provvede con le somme all’uopo stanziate all’UPB 5.0.2.0.1.184 “Spese postali, telefoniche e altre spese generali” del bilancio di previsione, a decorrere dall’esercizio finanziario di applicazione dell’accordo di programma di cui al comma 1.

 

 

 

 


ALLEGATO 1

RAPPORTO PRELIMINARE DI SICUREZZA

 

Il rapporto preliminare di sicurezza deve contenere le seguenti informazioni minime, atte a consentire la verifica della compatibilità territoriale dell’insediamento:

1.        Dati identificativi dell'azienda.

2.        Dati identificativi dello stabilimento.

3.        Descrizione del sito e dell’area circostante fino alla distanza di 2.000 metri.

4.        Elenco degli obiettivi vulnerabili presenti nell’area circostante (edifici residenziali, scuole, ospedali, strade, ecc.).

5.        Descrizione dei processi produttivi.

6.        Schema a blocchi quantificato del processo produttivo.

7.        Elenco dei serbatoi, tipologia e capacità massima.

8.        Elenco delle sostanze pericolose detenute, delle relative quantità massime, delle frasi di rischio (R**) e del numero identificativo (CAS).

9.        Elenco delle principali reazioni chimiche ed informazioni disponibili sulla loro stabilità.

10.    Identificazione delle ipotesi incidentali ragionevolmente prevedibili mediante analisi storica e/o metodi deduttivi.

11.    Stima di massima delle distanze a cui potrebbero manifestarsi effetti pericolosi per la salute e per l'ambiente (radiazioni termiche superiori a 3 kW/m2, sovrapressioni esplosive superiori a 0.03 bar, concentrazioni in aria di sostanze tossiche superiori al valore IDLH, ecc.).

12.    Modalità di trasporto delle materie prime e dei prodotti finiti (strada, ferrovia, tubazione, nave).

 

 

 

 

 

 

 

 


ALLEGATO 2

RAPPORTO DI SICUREZZA E SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA

 

Il rapporto di sicurezza deve contenere le seguenti informazioni, atte a consentire la verifica delle condizioni generali di sicurezza della installazione e l’autorizzazione all’esercizio incondizionata o soggetta a specifiche prescrizioni:

1.        Dati identificativi dell'azienda.

2.        Dati identificativi dello stabilimento.

3.        Descrizione del sito e dell’area circostante fino alla distanza di 2.000 metri.

4.        Elenco degli obiettivi vulnerabili presenti nell’area circostante (edifici residenziali, scuole, ospedali, strade, ecc.).

5.        Descrizione dei processi produttivi.

6.        Schema a blocchi quantificato del processo produttivo.

7.        Schema di processo e dei sistemi di controllo.

8.        Planimetrie della installazione.

9.        Elenco dei serbatoi, tipologia e capacità massima.

10.    Elenco delle sostanze pericolose detenute, delle relative quantità massime, delle frasi di rischio (R**) e del numero identificativo (CAS).

11.    Elenco delle principali reazioni chimiche e informazioni disponibili sulla loro stabilità ottenute dalla letteratura scientifica e/o da prove sperimentali; descrizione delle precauzioni prese per evitare fenomeni di instabilità a seguito di scostamento dalle condizioni nominali di processo; criteri di dimensionamento dei sistemi di sfogo delle sovrapressioni; modalità previste per l’abbattimento delle emissioni in condizioni eccezionali.

12.    Identificazione delle ipotesi incidentali ragionevolmente prevedibili mediante analisi della esperienza storica disponibile.

13.    Identificazione delle ipotesi incidentali ragionevolmente prevedibili mediante metodi deduttivi (HazOp, FMEA, Check List).

14.    Stima della probabilità di occorrenza delle ipotesi incidentali, mediante la costruzione e risoluzione numerica di alberi logici (Fault Tree e Event Tree) o la elaborazione statistica di dati storici.

15.    Stima delle distanze a cui potrebbero manifestarsi effetti pericolosi per la salute e per l'ambiente (radiazioni termiche superiori a 3 kW/m, 5 kW/m, 12 kW/m², sovrapressioni esplosive superiori a 0,03 bar, 0,1 bar, 0,3 bar, concentrazioni in aria di sostanze tossiche superiori al valore IDLH, LC50).

16.    Valutazione del rischio di contaminazione delle acque superficiali e delle acque sotterranee, a seguito di rilascio accidentale di sostanze eco-tossiche (probabilità di contaminazione, estensione dell’ area contaminata, persistenza degli effetti).

17.    Modalità di trasporto delle materie prime e dei prodotti finiti (strada, ferrovia, tubazione, nave); rischi durante le operazioni di carico/scarico in stabilimento.

18.    Stato di attuazione del sistema di gestione della sicurezza. Elenco delle procedure emesse e stato di implementazione. Eventuali certificazioni ottenute.

19.    Indice del Piano di emergenza interno. Modalità di implementazione e verifica.

20.    Attività di informazione e formazione dei lavoratori. Tipologia e frequenza.

21.    Modalità e programma di informazione della popolazione.

 

ALLEGATO 3

CRITERI PER RICONOSCIMENTO ISTITUTI DI CERTIFICAZIONE SGS

 

1.      Essere un istituto senza fini di lucro.

2.      Possedere documentata esperienza, di almeno 1 anno, nel settore della sicurezza degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

3.      Utilizzare un protocollo di certificazione approvato dalla Regione.

4.      Disporre di un sistema di gestione della qualità conforme a UNI EN ISO 9002.

5.      Inoltrare alla Regione una relazione annuale sull’esercizio e copia del bilancio.

6.      Accettare audit periodici a campione effettuati dalla Regione sui certificati rilasciati.

7.      Adottare criteri di sospensione o revoca della certificazione approvati dalla Regione.