INDULTINO
Il cosiddetto “indultino”, che la conferenza dei capigruppo della Camera ha deciso di rinviare al 4 febbraio, è un tentativo di riuscire ad arrivare ad una misura di clemenza senza la maggioranza dei due terzi prevista dalla riforma dell' articolo 79 della Costituzione (approvata nel novembre 1991). Il termine si è affacciato per la prima volta sulla scena politica nel luglio del 2000, quando, di fronte all'impossibilità di approvare l’amnistia e l’indulto senza i voti necessari del Polo, la maggioranza di centrosinistra ha tentato di puntare su quello che fu definito un “indultino”, con una estensione dei benefici della legge Gozzini, una legge ordinaria che non aveva bisogno di maggioranza qualificata (Fonte: Ansa).
(Scarcerazione per sospensione condizionale degli ultimi 3 anni della pena)

INDULTO
È previsto dall’articolo 174 del Codice Penale e “condona in tutto o in parte la pena inflitta, o la commuta in un’altra specie di pena stabilita dalla legge. Non estingue le pene accessorie, salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna.
(Scarcerazione con cancellazione della pena)

AMNISTIA
Prevista dall' art. 151 del codice penale, “'estingue il reato e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie”. Secondo l’ultimo comma dell’articolo, l’amnistia non si applica ai recidivi, ai delinquenti abituali, o professionali o per tendenza “salvo che il decreto disponga diversamente”.
(Scarcerazione con cancellazione di pena e reato)