SILVIA FERRETTO CLEMENTI
_____ NORME SULLA RESPONSABILITA'
NELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E DI QUELLI RELAZIONE La proposta di
legge parlamentare, pur costituendo un ritorno al codice civile, non si
limita ad una semplice abrogazione delle norme contenute nella legge
istitutiva del ministro dell'ambiente, ma cerca di introdurre
nell'ordinamento alcuni orientamenti della dottrina e della legislazione
comunitaria in materia di responsabilità per danno all'ambiente. In particolare,
con l'art. 1 della presente P.L.P, si è scelto di differenziare le
attività di produzione, trasporto e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi
e pericolosi da ogni altra attività produttiva di danno ambientale. La formula
utilizzata è però diversa da quella prevista dall'articolo 2050 del c.c.,
secondo la quale la prova
liberatoria dalla responsabilità per attività pericolose consiste nella
dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Poiché la
formulazione del codice è stata, a volte, intesa come semplice forma di
inversione dell'onere probatorio, si è preferito chiarire che l' unica
prova liberatoria è costituita dalla dimostrazione
dell'assenza di rapporto di causalità tra il danno ambientale e le
attività in elenco.
Ai fini della imputazione del danno, dunque, vale il principio della responsabilità solidale e pertanto sarà possibile richiedere il risarcimento del danno al produttore, al trasportatore o allo smaltitore dei rifiuti. L' ultimo aspetto caratteristico di questa disciplina riguarda la responsabilità penale, la quale, per i noti principi costituzionali, non può essere "oggettiva". Il secondo comma
attribuisce alle associazioni ambientali il potere, non solo di
intervenire, ma anche di promuovere azioni legali a tutela dell'ambiente,
che, se esercitate in sede penale, non
necessitano del consenso di cui all’ art. 92 del codice di procedura
penale. Le associazioni
legittimate sono quelle individuate in base alla loro presenza sul
territorio nazionale secondo quanto stabilito in precedenza dalla legge
istitutiva del ministero dell'ambiente. I commi 3 e 4
della proposta di legge, modificano rispettivamente i commi 6 e 7
dell’art. 18 della legge istituiva del ministero dell'ambiente
costituendo un vincolo generale di solidarietà tra i tutti coloro i quali
hanno contribuito a determinare il danno ambientale. Con il comma 5 si aggiunge un ulteriore comma 10 all' art. 18 stabilendo che il verificarsi del danno ambientale determina, in generale, una inversione del onere probatorio, dovendo essere l'autore della condotta dannosa a dimostrare il caso fortuito, cioè l'assenza di colpa. Tale scelta appare la più conforme alle direttive comunitarie in materia che prescrivono l' utilizzazione della responsabilità oggettiva solo per alcune attività potenzialmente produttive del danno ambientale. Per finire, l' ultima
delle tre norme di cui si compone la presente P.l.p. ponendosi al di fuori
delle problematiche finora discusse si occupa di una particolare
fattispecie di compromissione dell'ambiente, rappresentata dall'area già
inquinata e soggetta a bonifica. In relazione a tale situazione che viene
in concreto individuata in forza della inclusione dell’area nei piani
regionali di cui all’ art. 5 del D.l. n.361/87, la proposta di legge si
limita a costituire un vincolo di solidarietà tra i soggetti collegati a
vario titolo con l' area inquinata ed il responsabile dell'inquinamento
per il pagamento delle spese di bonifica. Art. 1 1. Il produttore, il
trasportatore ed il titolare dell’impresa di smaltimento dei rifiuti
speciali e di rifiuti tossici e nocivi, rispondono del danno ambientale,
se non provano che il fatto non è conseguenza della loro azione di
omissione. 2. A
prescindere dall’effettivo concorso, il produttore dei rifiuti è
solidalmente responsabile, con il trasportatore o con il titolare
dell’impresa di smaltimento per il risarcimento del danno ambientale
derivante dalle operazioni di trasporto, stoccaggio e smaltimento. 3. Se la condotta che ha generato il danno, dì cui al comma 1, costituisce reato, il produttore dei rifiuti risponde del reato commesso dal trasportatore o dal titolare dell'impresa di smaltimento, se ha omesso di esercitare il proprio controllo sull’attività di trasporto, stoccaggio e smaltimento, nonché sulla validità delle relative autorizzazioni amministrative. Art. 2 1.
Al comma 1 dell’art. 18 della legge 8 lug1io 2.
Il comma 5 dell’art. 18 della legge n. 394/86 è sostituito dal
seguente: La presente legge
può promuovere ed intervenire nei giudizi per danno ambientale e
ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l' annullamento di
atti illegittimi; qualora si costituisca parte civile nel processo penale
si prescinde dal consenso della persona offesa dal reato. 3.
Al comma 6 dell’art. 18 della legge n. 394/86 sono soppresse le
parole: "Tenendo conto comunque della gravità della colpa
individuale," 4.
Il comma 7 dell' art. 18 della legge n. 394/86 è sostituito dal
seguente: 5.
All' art. 18 della legge n. 394/86 è aggiunto il seguente comma
10: Art. 3 1.
Le spese per la bonifica di un' area inserita nei piani regionali di
cui all' art. 5 del decreto legge 31 agosto 1987, n.361 "Disposizioni
in materia di smaltimento dei rifiuti" convertito con modificazioni
dalla legge 29 ottobre 1987, n.441, sono a carico in solido del soggetto che
ha provocato l' inquinamento, del proprietario del titolare di un diritto
reale, nonché del titolare di un diritto personale di godimento sull' area
stessa. |