PROGETTO DI LEGGE AL PARLAMENTO
 

INTRODUZIONE DEL REATO DI TORTURA  NEL CODICE PENALE

 RELAZIONE  

La tortura è un reato di una tale gravità da dover essere annoverato tra i  crimini contro l'umanità. La condanna di questo delitto, così come di altre forme di trattamento crudele, inumano e degradante, costituisce oggetto di molteplici Convenzioni internazionali sottoscritte anche dall'Italia.

Con l'insorgere di nuovi gravissimi e sempre più dilaganti fenomeni criminosi quali le mutilazioni sessuali femminili (più di 10.000 bambine sono state infibulate in Italia), l'induzione alla prostituzione, la pedofilia, lo sfruttamento dei minori per accattonaggio, in cui la efferata brutalità coercitiva gioca molto spesso un ruolo determinante, si ritiene indispensabile che anche l'Italia recepisca quanto stabilito nella Convenzione contro la tortura approvata dall'Assemblea generale dell'ONU il 10 dicembre 1984.

L'articolo 4 di questa Convenzione prevede, infatti, che ogni Stato si adoperi affinché tutti i trattamenti crudeli, disumani e degradanti vengano considerati violazioni del proprio diritto penale.

Con questo progetto di legge si intende dunque introdurre nel nostro sistema penale un'apposita fattispecie criminosa volta a sanzionare duramente il reato di tortura.

Il progetto di legge, costituito da un solo articolo, che introduce nel codice penale l'articolo 590-bis, contiene la definizione della tortura e definisce le pene relative.  

 

1.    Dopo l'articolo 590  (Lesioni personali colpose) del Codice penale vigente è inserito il seguente:

"Art. 590-bis (Tortura)- Chiunque compia atti di tortura, infliggendo intenzionalmente ad una persona dolore o sofferenze fisiche o psichiche è punito con la reclusione da quindici a venti anni.

Nel caso in cui il reato venga commesso su un minore di quattordici anni, ovvero su una persona particolarmente vulnerabile per età (superiore a 65 anni), infermità, minorazione fisica o psichica o in stato di gravidanza, il colpevole è punito con la reclusione da venti a trenta anni e con la multa da 15.000 a 30.000 Euro.

Nel caso in cui il reato venga commesso reiteratamente, il colpevole è punito  con  la reclusione di anni trenta e con la multa da 30.000 a 60.000 Euro.

Nel caso in cui il colpevole cagioni la morte o lesioni personali permanenti si applica la pena dell'ergastolo e la multa da 60.000 a 80.000 Euro.

Nel caso in cui il reato sia commesso da un  cittadino straniero viene prevista l'espulsione immediata.

La condanna per il reato di tortura comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed impedisce la concessione di circostanze attenuanti e degli altri benefici di legge".