INTRODUZIONE
DEL REATO DI TORTURA NEL
CODICE PENALE La
tortura è un reato di una tale gravità da dover essere annoverato tra i
crimini contro l'umanità. La condanna di questo delitto, così
come di altre forme di trattamento crudele, inumano e degradante,
costituisce oggetto di molteplici Convenzioni internazionali sottoscritte
anche dall'Italia. Con
l'insorgere di nuovi gravissimi e sempre più dilaganti fenomeni
criminosi quali le mutilazioni sessuali femminili (più di 10.000 bambine
sono state infibulate in Italia), l'induzione alla prostituzione, la
pedofilia, lo sfruttamento dei minori per accattonaggio, in cui la
efferata brutalità coercitiva gioca molto spesso un ruolo determinante,
si ritiene indispensabile che anche l'Italia recepisca quanto stabilito
nella Convenzione contro la tortura approvata dall'Assemblea generale
dell'ONU il 10 dicembre 1984. L'articolo
4 di questa Convenzione prevede, infatti, che ogni Stato si adoperi
affinché tutti i trattamenti crudeli, disumani e degradanti vengano
considerati violazioni del proprio diritto penale. Con
questo progetto di legge si intende dunque introdurre nel nostro sistema
penale un'apposita fattispecie criminosa volta a sanzionare duramente il
reato di tortura. Il
progetto di legge, costituito da un solo articolo, che introduce nel
codice penale l'articolo 590-bis, contiene la definizione della tortura
e definisce le pene relative. 1. Dopo l'articolo 590 (Lesioni personali colpose) del Codice penale vigente è inserito il seguente: "Art.
590-bis (Tortura)- Chiunque compia atti di tortura, infliggendo
intenzionalmente ad una persona dolore o sofferenze fisiche o psichiche è
punito con la reclusione da quindici a venti anni. Nel
caso in cui il reato venga commesso su un minore di quattordici anni,
ovvero su una persona particolarmente vulnerabile per età (superiore a 65
anni), infermità, minorazione fisica o psichica o in stato di gravidanza,
il colpevole è punito con la reclusione da venti a trenta anni e con la
multa da 15.000 a 30.000 Euro. Nel
caso in cui il reato venga commesso reiteratamente, il colpevole è punito
con la
reclusione di anni trenta e con la multa da 30.000 a 60.000 Euro. Nel
caso in cui il colpevole cagioni la morte o lesioni personali permanenti
si applica la pena dell'ergastolo e la multa da 60.000 a 80.000 Euro. Nel
caso in cui il reato sia commesso da un
cittadino straniero viene prevista l'espulsione immediata. La
condanna per il reato di tortura comporta l'interdizione perpetua dai
pubblici uffici ed impedisce la concessione di circostanze attenuanti e
degli altri benefici di legge". |