PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO n. 004 - 04/05/2005

 di iniziativa del Consigliere
Silvia Ferretto Clementi

"MISURE VOLTE A CONTRASTARE
IL TERRORISMO ISLAMICO”

RELAZIONE

La guerra dichiarata dal terrorismo islamico in particolare, al mondo occidentale, simbolo di democrazia, di tutela dei diritti umani e di pluralismo politico e religioso è una tragica realtà con la quale siamo costretti, nostro malgrado, a fare i conti.

Se per  fare la pace è indispensabile la volontà di entrambe le parti belligeranti, purtroppo, per scatenare un conflitto è sufficiente la volontà della singola parte.

In tali circostanze, la parte offesa ha di fronte a sé due sole possibilità: arrendersi e soccombere oppure difendersi.

Attualmente le nostre leggi risultano essere inadeguate a contrastare il nuovo terrorismo di matrice islamica e ciò è gravissimo soprattutto se pensiamo che è ormai dimostrato che l’Italia, oltre ad essere spesso utilizzata quale base logistica dai terroristi, è anche terreno di reclutamento di kamikaze.

In base alla formulazione attuale dell’art. 270 bis del Codice Penale, infatti, le forze dell’ordine e la magistratura non hanno la possibilità di intervenire se non in casi molto limitati. 
Esso prevede infatti un reato di pericolo presunto per la configurabilità del quale deve essere provata l’esistenza di una struttura organizzata, con un programma comune fra i partecipanti finalizzato a sovvertire con la violenza l’ordinamento dello Stato e accompagnato da progetti concreti e attuativi di realizzazione di atti di violenza.  Le semplici idee e propositi eversivi quindi, se non strutturati in forma associativa e accompagnati da azioni violente, non valgono a configurare il reato.

In base a tale norma dunque chi agisce da solo (come il singolo kamikaze per esempio) non risulta essere perseguibile per terrorismo, a meno che non venga colto in flagrante.

Se attraverso un’intercettazione ambientale di una conversazione fra due  mujahidin, si venisse a conoscenza dell’intenzione di uno dei due (o di entrambi) di farsi esplodere in uno stadio o in una metropolitana, le forze dell’ordine non avrebbero alcuna possibilità di intervento a meno che non li trovassero con l’esplosivo.

Per il nostro ordinamento giuridico la presenza di centinaia di mujahidin, combattenti islamici, vere e proprie armi umane non è un problema perché essere mujahidin non è reato ed essi vengono considerati semplicemente alla stregua di armi potenziali e il loro arruolamento come kamikaze non è considerato reato, perché vengono perseguiti solo coloro che lo fanno per soldi e non quelli che lo fanno con motivazioni ideologiche o religiose.

In questo drammatico quadro, nel quale chi va a combattere all’estero per motivi ideologici e religiosi non può essere perseguito, questa Proposta di Legge al Parlamento vuole costituire uno strumento in più per contrastare e prevenire atti terroristici organizzati nella nostra Nazione e diretti verso obiettivi nazionali o internazionali.

Per questo, in questa proposta di legge al parlamento, si prevede:

- l’introduzione dell’ipotesi di reato anche nel caso in cui le azioni terroristiche siano organizzate o compiute da un singolo;

- la punibilità di chi recluta o partecipa al reclutamento di persone per compiere atti di violenza con finalità di terrorismo o eversione dell’ordine democratico e di chi collabora con queste associazioni o elementi (fornendo per esempio documenti falsi, offrendo ospitalità, …);

- deciso inasprimento delle pene previste per questo tipo di reati.

Adeguare il nostro ordinamento giuridico alle nuove forme di terrorismo internazionale è  diventata ormai una necessità assolutamente indispensabile ed improrogabile.

PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO

Abrogazione del vecchio testo dell’art. 270-bis c.p. e sua nuova formulazione, così come segue:

 

Art. 270-bis c.p.

“Attività con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordinamento democratico”

 

1. Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, è punito con la reclusione da dieci a venti anni.

 

2. Chiunque partecipa o collabora con tali associazioni è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

 

3. Chiunque recluta, partecipa o collabora al reclutamento di persone, anche a titolo gratuito, per compiere atti di violenza con finalità di terrorismo o eversione dell’ordine democratico è punito con la reclusione da dieci a venti anni.

 

4. Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace colui che si propone il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento democratico senza la partecipazione a tali associazioni.

 

5. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo di cui ai commi precedenti ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione e un organismo internazionale.

 

6. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.