PROGETTO
DI LEGGE AL PARLAMENTO n. 018 del 04/05/2005
di
iniziativa del Consigliere Regionale
Silvia
Ferretto Clementi
NUOVE
NORME SULLA REGOLAMENTAZIONE
DELLA
PROSTITUZIONE
RELAZIONE
Il
dilagare del fenomeno della prostituzione nella nostra Nazione ha
bisogno di risposte urgenti. Questo progetto di legge nasce dalla
necessità di regolamentare un'attività che sta creando gravi
problemi sociali, sanitari e di ordine pubblico.
Riteniamo
che su questo tema sia
indispensabile ragionare con estremo pragmatismo, perché i
cittadini possano essere tutelati nella loro libertà e sensibilità.
Lo
spettacolo quotidiano a cui assistiamo nei quartieri e nelle strade
di tutte le città italiane è certamente poco edificante
per non dire scandaloso. Rifiutiamo la logica di chi vorrebbe
creare delle "isole del sesso", producendo di fatto dei
quartieri ghetto come nelle principali città europee. In alcune ore
della notte, ma anche di giorno, la gente è letteralmente
prigioniera in casa. Il business criminale
riduce in schiavitù persino le bambine e utilizza i proventi
della prostituzione per finanziare altri illeciti come il traffico
di droga.
Serve
quindi uno strumento legislativo che consenta di perseguire con
grande determinazione la prostituzione " a cielo aperto",
condannare fermamente lo sfruttamento delle donne, garantendo la
libertà di coloro che intendono esercitare questa "particolare
professione" senza che possano né venire coinvolti in fenomeni
malavitosi né turbare altri cittadini.
Non
vogliamo neppure trasformare le nostre città in tante piccole
Amsterdam, infatti crediamo che l'attività vada esercitata
strettamente in luoghi privati, non esposti al pubblico, e non debba
essere pubblicizzata come una qualsiasi impresa commerciale.
Non
intendiamo assolutamente creare il meretricio di Stato, pertanto
andranno favorite forme cooperative
autogestite affinché siano stroncati sfruttamento e
violenza.
Non
si può negare che attualmente la prostituzione in strada è quasi
completo appannaggio delle immigrate, molto spesso clandestine e/o
minorenni, con questa legge si imporrebbe l'immediata espulsione
dal nostro paese a chi non rispetta le regole. La tratta delle
schiave deve assolutamente finire. Non vogliamo certo tornare alla
situazione ante-Merlin, quando c'erano di fatto le schiave del
sesso, costrette ad una vita impossibile e rischiosa.
Inoltre
non va dimenticato l'aspetto sanitario. L'aumento consistente
della diffusione di malattie a trasmissione sessuale, in particolare
dell'Aids, impone una seria riflessione. In luoghi rigidamente
controllati la sicurezza igienica e sanitaria sarebbe garantita.
L'obbligo delle visite è una condizione irrinunciabile per
l'approvazione di questa legge.
Alcuni
organi d'informazione hanno diffuso dati allarmanti: 300 mila
persone si prostituiscono in Italia, il fatturato annuo è stimato
in quasi 2 miliardi di euro, il 12% delle "lucciole" è
sieropositivo.
D'altro
canto una simile
"professione" non può
certo essere liberalizzata, esiste la necessità di una
regolamentazione che sappia rispondere innanzitutto all'emergenza
dell'ordine pubblico e ad alla difesa della salute.
Crediamo
che la questione di ordine morale vada quindi superata. E' inutile
chiudere gli occhi fingendo di non vedere cosa sta accadendo. La
prostituzione è sempre esistita, si tratta di scegliere il male
minore senza rinunciare ad un'opera di prevenzione e di puntuale
educazione sessuale, che possa gradualmente eliminare la ormai
fortissima domanda.
ART.
1
La
prostituzione esercitata in luogo pubblico è vietata.
ART.
2
Chiunque
è colto nell'atto di praticare la prostituzione secondo le
modalità di cui all'articolo
1 è punito con l'ammenda di euro 600,00=.In caso di recidiva il
responsabile è altresì punito con l'arresto da uno a tre anni.
Se
il responsabile è un cittadino straniero, incorre, nella revoca del
permesso di soggiorno e di conseguenza all'immediata espulsione
dal territorio dello Stato.
ART.
3
Il
soggetto di cui all'articolo 2 deve essere prontamente
accompagnato presso l'azienda sanitaria locale territorialmente
competente del luogo dove è avvenuto il fatto di cui al medesimo
articolo 2 per essere sottoposto agli accertamenti sanitari
obbligatori, ai sensi dell'articolo 33 della legge 23 dicembre
1978, n. 833.
Quando
il soggetto fermato risulti essere affetto da malattia
trasmissibile, nei suoi confronti
è disposto il trattamento sanitario obbligatorio, ai sensi
del citato articolo 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. In caso
di rifiuto di sottoporsi al suddetto trattamento, si applica la pena
dell'arresto fino a sei anni.
ART.
4
E'
punito con la reclusione da 4 a 10 anni e con la multa da euro
3.000,00= a euro 11.000,00=:
chiunque
essendo proprietario, gerente o preposto ad un albergo,
pensione, spaccio di bevande, circolo da ballo o luogo di
spettacolo, o loro annessi e dipendenze, vi tollera abitualmente la
presenza di una o più persone che, all'interno del locale stesso,
esercitano la prostituzione;
chiunque
recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o
ne agevoli a tal fine la prostituzione;
chiunque
induca alla prostituzione una donna o un uomo di età maggiore, o
compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici, sia
a mezzo della stampa o qualsiasi altro mezzo di pubblicità;
chiunque
induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o
comunque in un luogo diverso da quello della sua abituale residenza,
al fine di esercitarvi la prostituzione ovvero si adoperi per
agevolarne la partenza;
chiunque
svolga un'attività di associazioni ed organizzazioni nazionali od
estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo
agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette
associazioni od organizzazioni;
chiunque
in qualsiasi altro modo favorisca la prostituzione altrui o ne
tragga profitto.
In
tutti i casi previsti nella lettera a) del comma 1 oltre alle pene
previste al medesimo comma 1 è
revocata l'eventuale licenza d'esercizio e può essere ordinata,
altresì la chiusura definitiva dell'esercizio.
I
delitti previsti dalle lettere b) c) del comma 1, se commessi da un
cittadino in territorio estero, sono punibili in quanto le
convenzioni internazionali lo prevedano.
ART.
5
La
pena prevista per i delitti di cui all'articolo 4 è raddoppiata:
se
il fatto è commesso con violenza, minaccia, inganno;
se
il fatto è commesso ai danni di persona in stato di infermità o
minorazione psichica, naturale o provocata;
se
il colpevole è un ascendente, un affine in linea diretta
ascendente, il marito, il fratello o la sorella, il padre o la madre
adottivi, il tutore;
se
al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di
educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia;
se
il fatto è commesso ai danni di persone aventi rapporti di servizio
domestico o d'impiego;
se
il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro
funzioni;
se
il fatto è commesso ai danni di più persone;
se
il fatto è commesso ai danni di una persona tossicodipendente.
ART.
6
1.
Per i delitti
di cui all'articolo 4 è prevista la pena dell'ergastolo
qualora vengano commessi ai danni di minori.
ART.
7
Ai
colpevoli di uno dei delitti previsti dall'articolo 4, siano essi
consumati o soltanto tentati si applica l'interdizione dai pubblici
uffici, di cui all'articolo 28 del codice penale, e dall'esercizio
della tutela.
ART.
8
I
Ministri dell'Interno e della Sanità, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, emanano il relativo
regolamento di attuazione, in cui sono indicate modalità per
l'espletamento dei controlli sanitari periodici.
ART.
9
Le
Regioni hanno il compito di provvedere, con uffici appositamente
costituiti, ovvero tramite enti ed uffici già esistenti, al
recupero ed al reinserimento in normali attività lavorative di chi
rinuncia all'esercizio dell'attività di prostituzione.
ART.
10
1.
L a legge 20 febbraio 1958 n. 75
è abrogata.
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