PROGETTO DI LEGGE AL PARLAMENTO n.0014

di iniziativa del Consigliere

 Silvia Ferretto Clementi    

Modifiche al d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno  della maternità e della paternità"

 
RELAZIONE

La nascita di un figlio ha per la donna enormi riflessi sul piano psicologico, affettivo e relazionale.

La così detta sindrome post-parto spesso genera nelle neo-mamme, già fortemente debilitate fisicamente, depressione, solitudine, ansia, insicurezza e senso di abbandono. Per questo la possibilità di avere accanto il neo-papà, proprio nei primi giorni di vita del bambino, può essere molto importante per la donna, sia dal punto di vista psicologico che pratico.  

Questa proposta di legge ha l'obiettivo di consentire all'uomo di stare accanto alla neo-mamma, offrendole sostegno affettivo e pratico nel prendersi cura del neonato, valorizzando anche il proprio ruolo di genitore.

Nei primi mesi di vita si realizzano, infatti,  processi fondamentali per lo sviluppo umano e nella moderna concezione della famiglia, le attenzioni e cure paterne sono importanti tanto quanto quelle materne.  

Il quadro delle politiche sociali indicato nella legge quadro sui congedi parentali, (D. Lgs. 26 marzo 2001, n.151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53") rappresenta un passo avanti importante, in quanto afferma il valore sociale sia della maternità che della paternità, ma deve essere ulteriormente ampliato.

L'istituzione di un congedo di paternità di quindici giorni dalla nascita del bambino, che non sia alternativo, ma contemporaneo al congedo di maternità, rappresenta un'iniziativa "strategica" fondamentale a sostegno del bambino e soprattutto della mamma, a potenziamento del ruolo paterno.

In molti altri paesi europei il congedo di paternità è già una realtà.

In Francia è di 15 giorni (di 18 per i parti plurimi) ed è concesso contemporaneamente al congedo di maternità.  In Svezia è di 10 giorni, in Danimarca di 15 e in Finlandia di 18, mentre in Portogallo di 5.

Questo PLP consta di due soli articoli ad integrazione del D. Lgs. 26 marzo 2001, n.151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53".

Le norme che definiscono attualmente il congedo parentale intendono, all'articolo 2 comma 1 punto b) della D. Lgs. 151/2001, la fruizione del congedo stesso alternativamente al congedo di maternità, mentre all'articolo 28  comma 1 viene prevista la possibilità di un congedo più ampio solo in caso di morte o di infermità della madre.

  PLP
Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternita' e della paternita'"

All' articolo 2  (Disposizioni) del D.Lgs. 151/2001, comma 1 , dopo la lettera b) viene aggiunto:  

c) Si intende per "congedo di paternità" l'astensione dal lavoro retribuita del padre lavoratore usufruibile nei primi quindici giorni di vita del  bambino.  

All'articolo 28 (Congedo di paternità) del D. Lgs. 151/2001, fermo restante quanto viene previsto dai successivi commi, prima del comma 1, viene aggiunto:  

1. Il padre lavoratore ha diritto,  a sostegno della famiglia e del neonato,  ad un congedo di paternità retribuito di quindici giorni, da usufruirsi, unitamente al congedo di  maternità, a partire dalla nascita del bambino