PROGETTO
DI LEGGE AL PARLAMENTO n.0014
di
iniziativa del Consigliere Modifiche
al d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e di sostegno
della maternità e della paternità"
La
nascita di un figlio ha per la donna enormi riflessi sul piano psicologico,
affettivo e relazionale. La
così detta sindrome post-parto spesso genera nelle neo-mamme, già
fortemente debilitate fisicamente, depressione, solitudine, ansia,
insicurezza e senso di abbandono. Per questo la possibilità di avere
accanto il neo-papà, proprio nei primi giorni di vita del bambino, può
essere molto importante per la donna, sia dal punto di vista psicologico che
pratico. Questa
proposta di legge ha l'obiettivo di consentire all'uomo di stare accanto
alla neo-mamma, offrendole sostegno affettivo e pratico nel prendersi cura
del neonato, valorizzando anche il proprio ruolo di genitore. Nei
primi mesi di vita si realizzano, infatti,
processi fondamentali per lo sviluppo umano e nella moderna
concezione della famiglia, le attenzioni e cure paterne sono importanti
tanto quanto quelle materne. Il
quadro delle politiche sociali indicato nella legge quadro sui congedi
parentali, (D.
Lgs. 26 marzo 2001, n.151 "Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità a norma
dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53") rappresenta
un passo avanti importante, in quanto afferma il valore sociale sia della
maternità che della paternità, ma deve essere ulteriormente ampliato. L'istituzione
di un congedo di paternità di quindici giorni dalla nascita del bambino,
che non sia alternativo, ma contemporaneo al congedo di maternità,
rappresenta un'iniziativa "strategica" fondamentale a sostegno del
bambino e soprattutto della mamma, a potenziamento del ruolo paterno. In
molti altri paesi europei il congedo di paternità è già una realtà. In
Francia è di 15 giorni (di 18 per i parti plurimi) ed è concesso
contemporaneamente al congedo di maternità.
In Svezia è di 10 giorni, in Danimarca di 15 e in Finlandia di 18,
mentre in Portogallo di 5. Questo
PLP consta di due soli articoli ad integrazione del D. Lgs. 26 marzo 2001, n.151
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di
sostegno della maternità e della paternità a norma dell'articolo 15
della legge 8 marzo 2000, n. 53". Le norme che definiscono attualmente il congedo parentale intendono, all'articolo 2 comma 1 punto b) della D. Lgs. 151/2001, la fruizione del congedo stesso alternativamente al congedo di maternità, mentre all'articolo 28 comma 1 viene prevista la possibilità di un congedo più ampio solo in caso di morte o di infermità della madre.
c)
Si intende per "congedo di paternità" l'astensione dal lavoro
retribuita del padre lavoratore usufruibile nei primi quindici giorni di
vita del bambino. All'articolo
28 (Congedo di paternità)
del D. Lgs. 151/2001, fermo restante quanto viene previsto dai successivi
commi, prima del comma 1, viene aggiunto: 1.
Il padre lavoratore ha diritto,
a sostegno della
famiglia e del neonato, ad un
congedo di paternità retribuito di quindici giorni, da usufruirsi,
unitamente al congedo di maternità,
a partire dalla nascita del bambino |