Progetto di legge al Parlamento n. 030 del 11/05/1998

  di iniziativa del Consigliere regionale

FERRETTO CLEMENTI  

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­ESERCIZIO DELLE MEDICINE NON CONVENZIONALI

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RELAZIONE  

In questi ultimi decenni in Italia si è visto il proliferare di  medicine non convenzionali in modo alquanto selvaggio. Ciò ha portato al fiorire di numerose pratiche diagnostiche e terapeutiche, esercitate anche da terapeuti non professionalmente qualificati.

Questo progetto di legge al Parlamento vuole sopperire a tali mancanze stabilendo regole e affermando il diritto alla libertà di scelta terapeutica dell'individuo, come  bene primario e mettendo in rilievo la differenziazione delle categorie distinguendo ciò che è atto medico da ciò che non lo è.

La rimborsabilità dei medicinali omeopatici, antroposofici e fitoterapici si evince da una serie di meccanismi tecnici, con sistemi di commissione.

Il pluralismo scientifico è indispensabile, in uno Stato democratico, proprio perché da esso deriva la giustificazione stessa dell'esistenza di medicine non convenzionali: non esiste una sola forma di indagine scientifica, come da alcuni sottinteso, ma esistono varie forme di indagine, ciascuna con pari dignità e rispettabilità (lo stesso Paracelso, considerato uno dei padri fondatori della medicina sperimentale europea, ai suoi tempi fu cacciato dall'Università e dall'Ordine dei Medici).

La libertà delle scelte terapeutiche può essere esercitata soltanto nella piena consapevolezza delle possibilità e dei limiti di ciascun indirizzo terapeutico non convenzionale. Ciò richiede da parte dello Stato la rimozione di tutti gli ostacoli, per favorire la piena disponibilità dei medicinali e in genere di tutti i mezzi terapeutici necessari.

Dal punto di vista del legislatore occorre semplicemente prendere atto dei vari spunti scientifici, senza parteggiare né per l'uno né per l'altro; dobbiamo uniformarci agli altri Stati europei ed alle Direttive Comunitarie (la Francia ha da poco legiferato in materia, la Germania è già molto avanti).

Lo sviluppo della scienza richiede un clima di libertà spirituale che occorre assolutamente tutelare, nel Progetto di legge al Parlamento, viene quindi dato quel giusto peso al Ministero dell'Università e della Ricerca.

La medicina non convenzionale cura il  paziente e non la malattia e lo pone al centro nella sua globalità e complessità.

Art. 1 - (Finalità e oggetto della legge)

1. La Repubblica italiana vede nel pluralismo scientifico un principio fondamentale per il progresso della medicina e riconosce l'importanza delle correnti di pensiero medico non convenzionali affermatesi nella cultura europea e italiana negli ultimi decenni, come ad esempio la medicina omeopatica, la medicina antroposofica, la fitoterapia, l'agopuntura, la chiropratica e l'osteopatia.  

2. La Repubblica italiana vuole garantire la libertà delle scelte terapeutiche adottate consapevolmente dai pazienti e dai medici curanti con scrupolosa attenzione alle regole della deontologia professionale, rimuovendo ogni ostacolo all'esercizio della pratica professionale e promuovendo la piena disponibilità di tutti i medicinali e presidi terapeutici necessari.  

3. Nella facoltà di medicina e chirurgia, medicina veterinaria, farmacia, chimica farmaceutica e scienze biologiche delle università statali e private vengono fornite le conoscenze di base dei vari metodi di cura non convenzionali.

4. Nell'interesse supremo dei pazienti lo Stato favorisce l'adeguata qualificazione professionale degli operatori sanitari specifici dei vari indirizzi terapeutici non convenzionali, promuovendo l'istituzione di appositi corsi di formazione e controllandone l'attività.  

Art. 2 - (Medici praticanti indirizzi medici non convenzionali)  

1. I medici che praticano la medicina omeopatica, la medicina antroposofica, la fitoterapia, l'agopuntura, la chiropratica e l'osteopatia possono definire pubblicamente la loro qualificazione professionale.

2. Al comma 2 dell'art. 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 175 viene aggiunto il seguente punto d) l'appartenenza a società medico-scientifiche riconosciute dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica.  

3. Il  Ministro dell'università e della ricerca scientifica, sentite le Associazioni più rappresentative e autorevoli delle correnti di pensiero medico indicate nel comma 1 del presente articolo, individua con proprio decreto le rispettive Società medico-scientifiche di riferimento.

4. Le società medico-scientifiche di riferimento di cui al comma 2 del presente articolo dovranno avere personalità giuridica.  

5. Presso gli ordini professionali già esistenti verranno istituiti degli appositi registri dei medici di cui al comma 1 del presente articolo.

6. All'interno del Consiglio superiore di sanità e dell'Istituto superiore di sanità è obbligatoria la presenza di un rappresentante per ciascuna delle correnti di pensiero medico di cui al comma 1 del presente articolo.

7. Il comma 2 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 viene così modificato:  La Commissione unica del farmaco è nominata con decreto del Ministro della sanità e presieduta dal Ministro stesso o dal vice presidente da lui designato ed è composta da quindici esperti, di documentata esperienza scientifica nel campo delle scienze mediche, biologiche e farmacologiche, di cui sette nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e otto nominati dal Ministro della sanità, dei quali uno ciascuno su proposta delle Società medico-scientifiche di medicina omeopatica, di medicina antroposofica, e fitoterapia di cui al comma 3 del presente articolo. La Commissione dura in carica quattro anni ed i componenti possono essere confermati una sola volta.  

Art. 3 - (Titolo per esercitare l'agopuntura, la chiropratica e l'osteopatia)  

1. Il titolo di agopuntore, di chiropratico e di osteopata è rilasciato al termine di un corso pluriennale dalle Società medico-scientifiche di cui al comma 3 dell'art. 2 della presente legge su autorizzazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica.

2. I corsi di cui al comma 1 del presente articolo potranno essere organizzati dalle università statali o private o da scuole private riconosciute dalle Società medico-scientifiche di cui al comma 3 dell'art. 2 della presente legge sulla base di percorsi curriculari specifici per ciascuna disciplina non convenzionale.

Art. 4 - (Ordini  professionali)  

1. Vengono istituiti ordini professionali per gli  agopuntori, i chiropratici e gli osteopati su modello degli ordini professionali già esistenti per altre categorie professionali dell'area sanitaria per cui attualmente è prevista una laurea.

2. Agli ordini professionali degli agopuntori, dei chiropratici e degli osteopati possono iscriversi coloro che sono in possesso dei titoli di cui all'art. 3 della presente legge.

3. Le società medico-scientifiche di cui al comma 3 dell'art. 2 della presente legge provvedono, per ciascuna delle altre tre discipline di cui al comma 1 del presente articolo, alla stesura di un Codice deontologico a cui gli iscritti agli ordini professionali dovranno scrupolosamente attenersi.  

Art. 5 - (Commissione permanente per le innovazioni terapeutiche)  

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce presso il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica, la Commissione permanente per le innovazioni terapeutiche.  

2. La Commissione di cui al comma 1 del presente articolo è composta da dieci membri scelti dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica secondo i seguenti criteri:  

a)      un rappresentante del Ministro dell'università e della ricerca scientifica con funzione di presidente;

b)      un rappresentante del Ministro della sanità;  

c)      un membro ciascuno per le sei Società medico-scientifiche di cui al comma 3 dell'articolo 2 della presente legge;  

d)      due esperti in produzione e controllo di qualità di medicinali omeopatici e fitoterapici scelti dal Ministro della sanità.

3. La Commissione  di cui al comma 1 del presente articolo è nominata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e dura in carica quattro anni a decorrere dalla data di nomina; il segretario della commissione è un funzionario del Ministero dell'università e della ricerca scientifica con qualifica non inferiore all'ottava qualifica funzionale.  

4. Le eventuali spese per il funzionamento della Commissione di cui al comma 1 del presente articolo sono a carico del Ministero dell'università e della ricerca scientifica.  

5. La Commissione di cui al comma 1 del presente articolo presenta al Ministro dell'università e della ricerca scientifica un rapporto annuale sul lavoro svolto.  

6. I risultati del lavoro della Commissione di cui al comma 1 del presente articolo sono valutati annualmente in una Conferenza nazionale degli indirizzi terapeutici non convenzionali, a cui vengono invitati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in concerto con il Ministro della Sanità, oltre ai membri della Commissione stessa anche  rappresentanti qualificati degli indirizzi terapeutici non convenzionali, rappresentanti delle Università e degli Istituti di ricerca, rappresentanti degli  Ordini professionali interessati e rappresentanti delle principali associazioni di consumatori.  

7. La valutazione dei risultati delle ricerche condotte costituirà la base per programmare gli indirizzi di ricerca e per stanziare i fondi necessari.  

Art. 6 - (Compiti della Commissione)  

1. La Commissione di cui all'art. 9 della presente legge svolge i seguenti compiti:  

a)      verifica i programmi di studio degli istituti scolastici e delle università statali e private abilitati  a rilasciare il diploma di agopuntore, chiropratico e osteopata;  

b)      riconosce i titoli di studio equipollenti conseguiti in paesi facenti parte dell'Unione Europea e di Paesi terzi;  

c)      coordina la ricerca nel campo degli indirizzi terapeutici non convenzionali;  

d)      promuove la corretta divulgazione delle tematiche mediche non convenzionali anche nell'ambito di più generali programmi di educazione alla salute;  

e)      adotta programmi per la valorizzazione e la sorveglianza sugli indirizzi terapeutici non convenzionali; all'uopo può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati.  

Art. 7 - (Medicinali omeopatici, antroposofici e fitoterapici)  

1. Presso il Ministero della sanità sono istituite, per ciascuno dei tre indirizzi terapeutici  non convenzionali (medicina omeopatica, medicina antroposofica e fitoterapia), singole commissioni con lo scopo di definire i criteri di qualità, sicurezza ed efficacia  necessari per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali necessari per la pratica professionale  

2. Di ciascuna delle commissioni di cui al comma 1 del presente articolo fanno parte quattro medici e ricercatori designati dalle società medico-scientifiche di cui al comma 3 dell'art. 2 della presente legge, due esperti in produzione e controllo dei medicinali  in questione, un rappressentante delle associazioni dei consumatori e un rappresentante del Ministero della sanità. 

3. Con decreto del Ministro della sanità sono rese operative le procedure da seguire per le prove farmacologiche, tossicologiche e cliniche ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio definite dalle singole commissioni di cui al comma 1 del presente articolo.  

4. Le commissioni di cui al comma 1 del presente articolo sono nominate con decreto del Ministro della sanità e durano in carica quattro anni dalla data di nomina; segretari delle singole commissioni sono funzionari del Ministero della sanità con qualifica non inferiore all'ottava qualifica funzionale.

5. Le eventuali spese per il funzionamento delle commissioni di cui al comma 1 sono a carico del Ministero della sanità, che vi provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio esistenti.  

Art. 8 - (Compiti delle regioni e delle province autonome)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono affinchè le Aziende sanitarie locali istituiscano servizi ambulatoriali ed  ospedalieri per la cura con le medicine  non convenzionali indicate nell'articolo 1 della presente legge.

2. Ai fine di provvedere un'adeguata programmazione sanitaria nell'ambito della medicina non convenzionale verranno studiate le esperienze in materia maturate negli altri Stati membri dell'Unione Europea.

Art. 9 - (Imposta sul valore aggiunto)  

L'imposta sul valore aggiunto applicata ai medicinali omeopatici, antroposofici e fitoterapici non può essere superiore alla massima aliquota prevista per i medicinali convenzionali.