Progetto
di legge al Parlamento
n.
004 del 06/07/2000
di iniziativa del Consigliere regionale FERRETTO CLEMENTI _____
ESERCIZIO
DELLE MEDICINE NON CONVENZIONALI _____ APPROVATO - L.R. 142 DEL 25/01/2005 _____
Questo
progetto di legge al Parlamento vuole sopperire a tali mancanze
stabilendo regole e affermando il diritto alla libertà di scelta
terapeutica dell'individuo, come bene
primario e mettendo in rilievo la differenziazione delle categorie
distinguendo ciò che è atto medico da ciò che non lo è. La
rimborsabilità dei medicinali omeopatici, antroposofici e fitoterapici
si evince da una serie di meccanismi tecnici, con sistemi di
commissione. Il
pluralismo scientifico è indispensabile, in uno Stato democratico,
proprio perché da esso deriva la giustificazione stessa dell'esistenza
di medicine non convenzionali: non esiste una sola forma di indagine
scientifica, come da alcuni sottinteso, ma esistono varie forme di
indagine, ciascuna con pari dignità e rispettabilità (lo stesso
Paracelso, considerato uno dei padri fondatori della medicina
sperimentale europea, ai suoi tempi fu cacciato dall'Università e
dall'Ordine dei Medici). La
libertà delle scelte terapeutiche può essere esercitata soltanto nella
piena consapevolezza delle possibilità e dei limiti di ciascun
indirizzo terapeutico non convenzionale. Ciò richiede da parte dello
Stato la rimozione di tutti gli ostacoli, per favorire la piena
disponibilità dei medicinali e in genere di tutti i mezzi terapeutici
necessari. Dal
punto di vista del legislatore occorre semplicemente prendere atto dei
vari spunti scientifici, senza parteggiare né per l'uno né per
l'altro; dobbiamo uniformarci agli altri Stati europei ed alle Direttive
Comunitarie (la Francia ha da poco legiferato in materia, la Germania è
già molto avanti). Lo
sviluppo della scienza richiede un clima di libertà spirituale che
occorre assolutamente tutelare, nel Progetto di legge al Parlamento,
viene quindi dato quel giusto peso al Ministero dell'Università e della
Ricerca. La
medicina non convenzionale cura il paziente
e non la malattia e lo pone al centro nella sua globalità e complessità. Art.
1 - (Finalità e oggetto della legge) 2.
La Repubblica italiana vuole garantire la libertà delle scelte
terapeutiche adottate consapevolmente dai pazienti e dai medici curanti
con scrupolosa attenzione alle regole della deontologia professionale,
rimuovendo ogni ostacolo all'esercizio della pratica professionale e
promuovendo la piena disponibilità di tutti i medicinali e presidi
terapeutici necessari. 3.
Nella facoltà di medicina e chirurgia, medicina veterinaria, farmacia,
chimica farmaceutica e scienze biologiche delle università statali e
private vengono fornite le conoscenze di base dei vari metodi di cura
non convenzionali. 4.
Nell'interesse supremo dei pazienti lo Stato favorisce l'adeguata
qualificazione professionale degli operatori sanitari specifici dei vari
indirizzi terapeutici non convenzionali, promuovendo l'istituzione di
appositi corsi di formazione e controllandone l'attività. Art.
2 - (Medici praticanti indirizzi medici non convenzionali) 1.
I medici che praticano la medicina omeopatica, la medicina antroposofica,
la fitoterapia, l'agopuntura, la chiropratica e l'osteopatia possono
definire pubblicamente la loro qualificazione professionale. 2.
Al comma 2 dell'art. 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 175 viene
aggiunto il seguente punto d) l'appartenenza a società
medico-scientifiche riconosciute dal Ministro dell'università e della
ricerca scientifica. 3.
Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica, sentite le Associazioni più
rappresentative e autorevoli delle correnti di pensiero medico indicate
nel comma 1 del presente articolo, individua con proprio decreto le
rispettive Società medico-scientifiche di riferimento. 4.
Le società medico-scientifiche di riferimento di cui al comma 2 del
presente articolo dovranno avere personalità giuridica. 5.
Presso gli ordini professionali già esistenti verranno istituiti degli
appositi registri dei medici di cui al comma 1 del presente articolo. 6. All'interno del Consiglio superiore di sanità e dell'Istituto superiore di sanità è obbligatoria la presenza di un rappresentante per ciascuna delle correnti di pensiero medico di cui al comma 1 del presente articolo. 7.
Il comma 2 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266
viene così modificato: La
Commissione unica del farmaco è nominata con decreto del Ministro della
sanità e presieduta dal Ministro stesso o dal vice presidente da lui
designato ed è composta da quindici esperti, di documentata esperienza
scientifica nel campo delle scienze mediche, biologiche e farmacologiche,
di cui sette nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome e otto nominati dal Ministro della sanità, dei
quali uno ciascuno su proposta delle Società medico-scientifiche di
medicina omeopatica, di medicina antroposofica, e fitoterapia di cui al
comma 3 del presente articolo. La Commissione dura in carica quattro
anni ed i componenti possono essere confermati una sola volta. Art.
3 - (Titolo per esercitare l'agopuntura, la chiropratica e l'osteopatia) 1.
Il titolo di agopuntore, di chiropratico e di osteopata è rilasciato al
termine di un corso pluriennale dalle Società medico-scientifiche di
cui al comma 3 dell'art. 2 della presente legge su autorizzazione del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica. 2.
I corsi di cui al comma 1 del presente articolo potranno essere
organizzati dalle università statali o private o da scuole private
riconosciute dalle Società medico-scientifiche di cui al comma 3
dell'art. 2 della presente legge sulla base di percorsi curriculari
specifici per ciascuna disciplina non convenzionale. Art.
4 - (Ordini professionali) 1.
Vengono istituiti ordini professionali per gli
agopuntori, i chiropratici e gli osteopati su modello degli
ordini professionali già esistenti per altre categorie professionali
dell'area sanitaria per cui attualmente è prevista una laurea. 2.
Agli ordini professionali degli agopuntori, dei chiropratici e degli
osteopati possono iscriversi coloro che sono in possesso dei titoli di
cui all'art. 3 della presente legge. 3.
Le società medico-scientifiche di cui al comma 3 dell'art. 2 della
presente legge provvedono, per ciascuna delle altre tre discipline di
cui al comma 1 del presente articolo, alla stesura di un Codice
deontologico a cui gli iscritti agli ordini professionali dovranno
scrupolosamente attenersi. Art.
5 - (Commissione permanente per le innovazioni terapeutiche) 1.
Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica, entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce presso il
Ministero dell'Università e della ricerca scientifica, la Commissione
permanente per le innovazioni terapeutiche. 2.
La Commissione di cui al comma 1 del presente articolo è composta da
dieci membri scelti dal Ministro dell'università e della ricerca
scientifica secondo i seguenti criteri: a)
un rappresentante del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica con funzione di presidente; b)
un rappresentante del Ministro della sanità; c)
un membro ciascuno per le sei Società medico-scientifiche di cui
al comma 3 dell'articolo 2 della presente legge; d)
due esperti in produzione e controllo di qualità di medicinali
omeopatici e fitoterapici scelti dal Ministro della sanità. 3.
La Commissione di cui al
comma 1 del presente articolo è nominata dal Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e dura in carica quattro anni a decorrere
dalla data di nomina; il segretario della commissione è un funzionario
del Ministero dell'università e della ricerca scientifica con qualifica
non inferiore all'ottava qualifica funzionale. 4.
Le eventuali spese per il funzionamento della Commissione di cui al
comma 1 del presente articolo sono a carico del Ministero dell'università
e della ricerca scientifica. 5.
La Commissione di cui al comma 1 del presente articolo presenta al
Ministro dell'università e della ricerca scientifica un rapporto
annuale sul lavoro svolto. 6.
I risultati del lavoro della Commissione di cui al comma 1 del presente
articolo sono valutati annualmente in una Conferenza nazionale degli
indirizzi terapeutici non convenzionali, a cui vengono invitati dal
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in
concerto con il Ministro della Sanità, oltre ai membri della
Commissione stessa anche rappresentanti
qualificati degli indirizzi terapeutici non convenzionali,
rappresentanti delle Università e degli Istituti di ricerca,
rappresentanti degli Ordini
professionali interessati e rappresentanti delle principali associazioni
di consumatori. 7.
La valutazione dei risultati delle ricerche condotte costituirà la base
per programmare gli indirizzi di ricerca e per stanziare i fondi
necessari. Art.
6 - (Compiti della Commissione) 1.
La Commissione di cui all'art. 9 della presente legge svolge i seguenti
compiti: a)
verifica i programmi di studio degli istituti scolastici e delle
università statali e private abilitati
a rilasciare il diploma di agopuntore, chiropratico e osteopata; b)
riconosce i titoli di studio equipollenti conseguiti in paesi
facenti parte dell'Unione Europea e di Paesi terzi; c)
coordina la ricerca nel campo degli indirizzi terapeutici non
convenzionali; d)
promuove la corretta divulgazione delle tematiche mediche non
convenzionali anche nell'ambito di più generali programmi di educazione
alla salute; e)
adotta programmi per la valorizzazione e la sorveglianza sugli
indirizzi terapeutici non convenzionali; all'uopo può stipulare
convenzioni con enti pubblici e privati. Art.
7 - (Medicinali omeopatici, antroposofici e fitoterapici) 1. Presso il Ministero della sanità sono istituite, per ciascuno dei tre indirizzi terapeutici non convenzionali (medicina omeopatica, medicina antroposofica e fitoterapia), singole commissioni con lo scopo di definire i criteri di qualità, sicurezza ed efficacia necessari per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali necessari per la pratica professionale 2.
Di ciascuna delle commissioni di cui al comma 1 del presente articolo
fanno parte quattro medici e ricercatori designati dalle società
medico-scientifiche di cui al comma 3 dell'art. 2 della presente legge,
due esperti in produzione e controllo dei medicinali
in questione, un rappressentante delle associazioni dei consumatori
e un rappresentante del Ministero della sanità.
3.
Con decreto del Ministro della sanità sono rese operative le procedure da
seguire per le prove farmacologiche, tossicologiche e cliniche ai fini
dell'autorizzazione all'immissione in commercio definite dalle singole
commissioni di cui al comma 1 del presente articolo. 4.
Le commissioni di cui al comma 1 del presente articolo sono nominate con
decreto del Ministro della sanità e durano in carica quattro anni dalla
data di nomina; segretari delle singole commissioni sono funzionari del
Ministero della sanità con qualifica non inferiore all'ottava qualifica
funzionale. 5.
Le eventuali spese per il funzionamento delle commissioni di cui al comma
1 sono a carico del Ministero della sanità, che vi provvede nell'ambito
degli stanziamenti di bilancio esistenti. Art.
8 - (Compiti delle regioni e delle province autonome) 1.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono affinchè
le Aziende sanitarie locali istituiscano servizi ambulatoriali ed
ospedalieri per la cura con le medicine
non convenzionali indicate nell'articolo 1 della presente legge. 2.
Ai fine di provvedere un'adeguata programmazione sanitaria nell'ambito
della medicina non convenzionale verranno studiate le esperienze in
materia maturate negli altri Stati membri dell'Unione Europea. Art.
9 - (Imposta sul valore aggiunto) L'imposta
sul valore aggiunto applicata ai medicinali omeopatici, antroposofici e
fitoterapici non può essere superiore alla massima aliquota prevista per
i medicinali convenzionali.
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