Proposta di legge al
Parlamento
d' iniziativa del Consigliere regionale
SILVIA FERRETTO CLEMENTI
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NORME SULLA
RESPONSABILITA' NELLO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SPECIALI E DI QUELLI
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RELAZIONE
La necessità di questo intervento legislativo deriva dalla insoddisfazione
determinata dall' entrata in vigore dell' art. 18 della legge 8 luglio 1986, n.
394 "Istituzione del Ministero dell' ambiente e norme in materia di danno
ambientale", che, nel tentativo di portare chiarezza sull'argomento, ha
segnato un passo indietro rispetto alle posizioni più avanzate, sviluppate
dalla magistratura utilizzando i principi generali contenuti nel codice
civile.
La proposta di
legge parlamentare, pur costituendo un ritorno al codice civile, non si limita
ad una semplice abrogazione delle norme contenute nella legge istitutiva del
ministro dell'ambiente, ma cerca di introdurre nell'ordinamento alcuni
orientamenti della dottrina e della legislazione comunitaria in materia di
responsabilità per danno all'ambiente.
In particolare,
con 1'art. l della presente P.l.p., si è scelto di differenziare le attività di produzione,
trasporto e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e pericolosi da ogni altra
attività produttiva di danno ambientale.
La formula utilizzata
è però diversa da quella prevista dall'articolo 2050 del c.c., secondo la la quale la prova liberatoria dalla responsabilità per
attività pericolose consiste nella dimostrazione di aver tutte le misure idonee
ad evitare il danno.
Poiché la formulazione
del codice è stata, a volte, intesa come semplice forma di inversione
dell'onere probatorio, si è preferito chiarire che 1' unica prova liberatoria è
costituita dalla dimostrazione della
assenza di rapporto di causalità tra il danno ambientale e le attività in
elenco.
In tal modo, ai
fini della imputazione del danno, diviene del tutto
irrilevante la colpa dell'autore nella produzione dell'evento che gli viene
posto a carico sulla base del solo rapporto di causalità, cioè a titolo di mera
responsabilità oggettiva a carico del produttore di rifiuti a cui potrà essere
richiesto il risarcimento del danno imputabile, con il criterio di cui sopra,
al trasportatore o allo smaltitore.
L' ultimo aspetto
caratteristico di questa disciplina riguarda la
responsabilità penale, la quale, per i noti principi costituzionali, non può
essere "oggettiva".
Pertanto qualora
questi ultimi commettano reati che si sarebbero potuti impedire da parte del
produttore di rifiuti, egli ne è responsabile, ma la
pena è diminuita, in ossequio ad una evidente esigenza di equità.
Il p.l.p. introduce, come si è detto una forma di responsabilità oggettiva, ne colposa ne dolosa.
Il secondo comma,
poi, attribuisce alle associazioni ambientali il potere, non solo di
intervenire, ma anche di promuovere azioni legali a tutela dell'ambiente, che,
se esercitate in sede penale, non necessitano del consenso di cui all' art. 92 del codice di
procedura penale.
Le associazioni
legittimate sono pertanto quelle individuate in base
alla loro presenza sul territorio nazionale secondo quanto stabilito in
precedenza dalla legge istitutiva del ministero dell'ambiente.
I commi 3 e 4
della proposta di legge, modificano rispettivamente i commi 6 e 7 dell'art. 18
della legge istituiva del ministero dell'ambiente costituendo un vincolo
generale di solidarietà tra i tutti coloro i quali
hanno contribuito a determinare il danno ambientale.
Questa previsione
non appare particolarmente gravosa essendo una mera ripetizione di quanto previsto
del art. 2055 c.c., che
tuttavia si ritiene necessaria per esplicitare il superamento del vecchio testo
del art. 18 che, come abbiamo già detto, costituisce un passo indietro rispetto
ai principi civilistici.
Con il comma 5, infine,
si aggiunge un ulteriore comma 10 all' art. 18
stabilendo che il verificarsi del danno ambientale determina, in generale, una
inversione del onere probatorio, dovendo essere 1' autore della condotta
dannosa a dimostrare il caso fortuito, cioè 1' assenza di colpa.
Tale scelta appare la più
conforme alle direttive comunitarie in materia che prescrivono 1' utilizzazione della responsabilità oggettiva solo per alcune
attività potenzialmente produttive del danno ambientale. Per finire, 1' ultima
delle tre norme di cui si compone la presente P.l.p.
ponendosi al di fuori delle problematiche finora
discusse si occupa di una particolare fattispecie di compromissione
dell'ambiente, rappresentata dall'area già inquinata e soggetta a bonifica. In relazione a tale situazione che viene in concreto
individuata in forza della inclusione dell'area nei piani regionali di cui all'
art. 5 del D.l. n.361/87,
la proposta di legge si limita a costituire un vincolo di solidarietà tra i
soggetti collegati a vario titolo con 1' area inquinata ed il responsabile
dell'inquinamento per il pagamento delle spese di bonifica.
Art. 1
1. Il produttore, il
trasportatore ed il titolare dell'impresa di smaltimento dei rifiuti speciali e
di rifiuti tossici e nocivi, rispondono del danno ambientale, se non provano
che il fatto non è conseguenza della loro azione di omissione.
2. A
prescindere dall'effettivo concorso, il produttore dei rifiuti è solidalmente
responsabile, con il trasportatore o con il titolare dell'impresa di
smaltimento per il risarcimento del danno ambientale
derivante dalle operazioni di trasporto, stoccaggio e smaltimento.
3. Se la condotta
che ha generato il danno, dì cui al comma 1, costituisce reato, il produttore
dei rifiuti risponde, del reato commesso dal trasportatore o dal titolare
dell'impresa di smaltimento, se ha omesso di esercitare il proprio controllo
sull'attività di trasporto, stoccaggio e smaltimento, nonché
sulla validità delle relative autorizzazioni amministrative.
Art. 2
1. Al comma 1 dell'art. 18 della legge 8 lug1io
Norme in materia
di danno ambientale" sono soppresse le
Parole: doloso o
colposo.
2. Il comma 5 dell'art. 18 della legge n. 394/86
è sostituito dal seguente:
La presente legge
può promuovere ed intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in
sede di giurisdizione amministrativa per 1' annullamento di atti
illegittimi; qualora si costituiscano parte civile nel processo penale si
prescinde dal consenso della persona offesa dal reato.
3. Al comma 6 dell'art. 18 della legge n. 394/86
sono soppresse le parole: "Tenendo conto comunque
della gravità della colpa individuale,"
4. Il comma 7 dell' art.
18 della legge n. 394/86 è sostituito dal seguente:
5. All' art. 18 della legge n. 394/86 è
aggiunto il seguente comma 10:
Art. 3
1. Le spese per la bonifica di un' area inserita nei piani regionali di cui all' art. 5 del
decreto legge 31 agosto 1987, n.361
"Disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti" convertito con
modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n.441,
sono a carico in solido del soggetto che ha provocato 1' inquinamento, del
proprietario del titolare di un diritto reale, nonché del titolare di un
diritto personale di godimento sull' area stessa.