Proposta di legge al Parlamento ­  

 

 

 

  d' iniziativa del Consigliere regionale

 

­SILVIA FERRETTO CLEMENTI 

 

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­NORME SULLA RESPONSABILITA' NELLO SMALTIMENTO DEI

RIFIUTI SPECIALI E DI QUELLI TOSSICO-NOCIVO

 

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RELAZIONE

 

La necessità di questo intervento legislativo deriva dalla insoddisfazione determinata dall' entrata in vigore dell' art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 394 "Istitu­zione del Ministero dell' ambiente e norme in materia di danno ambientale", che, nel tentativo di portare chiarez­za sull'argomento, ha segnato un passo indietro rispetto alle posizioni più avanzate, sviluppate dalla magistratu­ra utilizzando i principi generali contenuti nel codice civile.

La proposta di legge parlamentare, pur costituendo un ritorno al codice civile, non si limita ad una semplice abrogazione delle norme contenute nella legge istitutiva del ministro dell'ambiente, ma cerca di introdurre nell'ordinamento alcuni orientamenti della dottrina e della legislazione comunitaria in materia di responsabilità per danno all'ambiente.

 

In particolare, con 1'art. l della presente P.l.p., si è scelto di differenziare le attività di produzione, trasporto e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e pericolosi da ogni altra attività produttiva di danno ambientale.

 

La formula utilizzata è però diversa da quella prevista dall'articolo 2050 del c.c., secondo la la quale  la prova liberatoria dalla responsabilità per attività pericolose consiste nella dimostrazione di aver tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Poiché la formulazione del codice è stata, a volte, intesa come semplice forma di inversione dell'onere probatorio, si è preferito chiarire che 1' unica prova liberatoria è costituita dalla dimostrazione  della assenza di rapporto di causalità tra il danno ambientale e le attività in elenco.     

 

In tal modo, ai fini della imputazione del danno, diviene del tutto irrilevante la colpa dell'autore nella produzione dell'evento che gli viene posto a carico sulla base del solo rapporto di causalità, cioè a titolo di mera responsabilità oggettiva a carico del produttore di rifiuti a cui potrà essere richiesto il risarcimento del danno imputabile, con il criterio di cui sopra, al trasportatore o allo smaltitore.

 

L' ultimo aspetto caratteristico di questa disciplina riguarda la responsabilità penale, la quale, per i noti principi costituzionali, non può essere "oggettiva".

 


Pertanto qualora questi ultimi commettano reati che si sarebbero potuti impedire da parte del produttore di rifiuti, egli ne è responsabile, ma la pena è diminuita, in ossequio ad una evidente esigenza di equità.

 

Il p.l.p. introduce, come si è detto una forma di responsa­bilità oggettiva, ne colposa  ne dolosa.

 

Il secondo comma, poi, attribuisce alle associazioni ambientali il potere, non solo di intervenire, ma anche di promuovere azioni legali a tutela dell'ambiente, che, se esercitate in sede penale,  non necessitano del consenso di cui all' art. 92 del codice di procedura penale.

 

Le associazioni legittimate sono pertanto quelle individuate in base alla loro presenza sul territorio nazionale secondo quanto stabilito in precedenza dalla legge istitutiva del ministero dell'ambiente.

I commi 3 e 4 della proposta di legge, modificano rispettivamente i commi 6 e 7 dell'art. 18 della legge istituiva del ministero dell'ambiente costituendo un vincolo generale di solidarietà tra i tutti coloro i quali hanno contribuito a determinare il danno ambientale.­

 

Questa previsione non appare particolarmente gravosa essendo una mera ripetizione di quanto previsto del art. 2055 c.c., che tuttavia si ritiene necessaria per esplicitare il superamento del vecchio testo del art. 18 che, come abbiamo già detto, costituisce un passo indietro rispetto ai principi civilistici.

 

Con il comma 5, infine, si aggiunge un ulteriore comma 10 all' art. 18 stabilendo che il verificarsi del danno ambientale determina, in generale, una inversione del onere probatorio, dovendo essere 1' autore della condotta dannosa a dimostrare il caso fortuito, cioè 1' assenza di colpa.

 


Tale scelta appare la più conforme alle direttive comunitarie in materia che prescrivono 1' utilizzazione della responsabilità oggettiva solo per alcune attività potenzialmente produttive del danno ambientale. Per finire, 1' ultima delle tre norme di cui si compone la presente P.l.p. ponendosi al di fuori delle problema­tiche finora discusse si occupa di una particolare fatti­specie di compromissione dell'ambiente, rappresentata dall'area già inquinata e soggetta a bonifica. In relazione a tale situazione che viene in concreto individuata in forza della inclusione dell'area nei piani regionali di cui all' art. 5 del D.l. n.361/87, la proposta di legge si limita a costituire un vincolo di solidarietà tra i soggetti collegati a vario titolo con 1' area inquinata ed il responsabile dell'inquinamento per il pagamento delle spese di bonifica.

 

Art. 1

 

1. Il produttore, il trasportatore ed il titolare dell'impresa di smaltimento dei rifiuti speciali e di rifiuti tossici e nocivi, rispondono del danno ambientale, se non provano che il fatto non è conseguenza della loro azione di omissione.

 

2. A prescindere dall'effettivo concorso, il produttore dei rifiuti è solidalmente responsabile, con il trasportatore o con il titolare dell'impresa di smaltimento per il risarcimento del danno ambientale derivante dalle operazioni di trasporto, stoccaggio e smaltimento.

 

3. Se la condotta che ha generato il danno, dì cui al comma 1, costituisce reato, il produttore dei rifiuti risponde, del reato commesso dal trasportatore o dal titolare dell'impresa di smaltimento, se ha omesso di esercitare il proprio controllo sull'attività di trasporto, stoccaggio e smaltimento, nonché sulla validità delle relative autorizzazioni amministrative.

 

 

Art. 2

 

 

1.  Al comma 1 dell'art. 18 della legge 8 lug1io

Norme in materia di danno ambientale" sono soppresse le

Parole: doloso o colposo.

 

 

2.  Il comma 5 dell'art. 18 della legge n. 394/86 è sostituito dal seguente:

 

La presente legge può promuovere ed intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per 1' annullamento di atti illegittimi; qualora si costituiscano parte civile nel processo penale si prescinde dal consenso della persona offesa dal reato.

 

 

3.  Al comma 6 dell'art. 18 della legge n. 394/86 sono soppresse le parole: "Tenendo conto comunque della gravità della colpa individuale,"

 

4.   Il comma 7 dell' art. 18 della legge n. 394/86 è sostituito dal seguente:

 

 

5.   All' art. 18 della legge n. 394/86 è aggiunto il seguente comma 10:


 

Art. 3

 

1.  Le spese per la bonifica di un' area inserita nei piani regionali di cui all' art. 5 del decreto legge 31 agosto 1987, n.361 "Disposizioni in materia di smaltimen­to dei rifiuti" convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n.441, sono a carico in solido del soggetto che ha provocato 1' inquinamento, del proprieta­rio del titolare di un diritto reale, nonché del titolare di un diritto personale di godimento sull' area stessa.