PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO "Norme a difesa dell'identità e dell'unità nazionale" RELAZIONE Con la presente proposta di legge si intende punire con maggiore severità - attraverso un deciso inasprimento delle pene relative - i reati di offesa alla Nazione, quelli contro l'unità dello Stato e quelli contro la bandiera nazionale. La bandiera, simbolo unico e distintivo della Nazione, si trova in Italia ad essere sottovalutata nella sua portata simbolica e nella sua funzione di espressione dell'identità nazionale. Le offese alla Nazione sono offese contro una comunità di milioni di persone, la loro storia e i loro legami e, in un periodo di devoluzione di poteri alle regioni, è giusto che vi sia anche un richiamo forte alla Nazione e allo Stato Italiano. La perpetrazione del reato da parte di amministratori locali (siano essi consiglieri o assessori regionali, provinciali o comunali) o membri del Parlamento o del Governo viene considerata aggravante di reato e per questo punita più severamente con il raddoppio delle pene previste. Articolo 1
(Modificazioni di
fattispecie penali del libro I Titolo I del codice Penale - I seguenti articoli del libro I Titolo I del codice Penale - Regio Decreto 19 ottobre 1930, n.1398 sono come di seguito modificati: a) L'articolo 272 del Codice penale "Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale" è così sostituito: "Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale" "Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per l'instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da tre anni a otto anni. Nel caso il reato venga commesso da amministratori locali o da membri del Parlamento o del Governo la pena si intende raddoppiata". b) L'articolo 283 del Codice penale "Attentato contro la costituzione dello Stato" è così sostituito: "Attentato contro l'unità e la Costituzione dello Stato" "Chiunque commette un fatto diretto a mutare l'unità e la Costituzione dello Stato o la forma di governo, con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato. è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni. Nel caso il reato venga commesso da amministratori locali o da membri del Parlamento o del Governo la pena si intende raddoppiata". c) L'articolo 291 del Codice penale "Vilipendio alla Nazione italiana" è così sostituito: "Vilipendio alla Nazione italiana" "Chiunque pubblicamente vilipende la Nazione italiana è punito con la reclusione da tre anni a otto anni. Nel caso il reato venga commesso da amministratori locali o da membri del Parlamento o del Governo la pena si intende raddoppiata". d) L'articolo 292 del Codice penale "Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato" è così sostituito: "Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato" "Chiunque vilipende la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione da tre anni a otto anni. Agli effetti della legge penale, per bandiera nazionale s'intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi vilipende i colori nazionali raffigurati su cosa diversa da bandiera. Nel caso il reato venga commesso da amministratori locali o da membri del Parlamento o del Governo la pena si intende raddoppiata". e) L'articolo 299 "Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero" è così sostituito: "Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero" "Chiunque nel territorio dello Stato vilipende, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nel caso il reato venga commesso da amministratori locali o da membri del Parlamento o del Governo la pena si intende raddoppiata". Gli articoli 272, 283, 291, 292 e 299 del Codice penale sono abrogati. |