Proposta di legge al Parlamento  
n. 013 - 04/05/2005
(ex n. 25 del 18/06/2002)

di iniziativa del Consigliere 
Silvia Ferretto Clementi  (Alleanza Nazionale)  

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 Modifica all’art. 19 del  R. D. 18 giugno 1931, n. 773 
(Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)

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 RELAZIONE  

Con questa proposta di legge al parlamento si intende ribadire il diritto di manifestare, già espressamente sancito dalla Costituzione agli art. 17 e 18 - che prevedono infatti la libertà di riunione nei luoghi pubblici ed il diritto di associarsi liberamente - ma anche impedire che la pubblica amministrazione continui a sprecare denaro pubblico per riparare i numerosi danni (come rottura di vetrine e imbrattamento di edifici) provocati durante alcune manifestazioni.

Si tratta di un problema che riguarda, oltre che i monumenti e i palazzi storici anche tutti gli altri edifici, pubblici e privati, residenziali e commerciali.

I costi per la pulizia delle scritte e degli imbrattamenti restano a carico di privati e pubblica amministrazione, che si trovano così a dover spendere ingenti somme per far ripulire palazzi e monumenti.

Diversamente da quanto avviene in altri stati europei , in Italia non esiste alcuna possibilità di addebitare i costi degli eventuali imbrattamenti e danneggiamenti agli organizzatori delle manifestazioni, per questo si rende indispensabile istituire un meccanismo che sia in grado di prevenire e scoraggiare atteggiamenti incivili e dannosi per cose e persone.

Questa proposta di legge al Parlamento - che modifica l’articolo 19 del II Titolo del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, in materia di Pubblica Sicurezza - nasce dunque per colmare una nostra carenza normativa e definire le responsabilità degli organizzatori di manifestazioni e cortei, obbligandoli al versamento di una cauzione da utilizzare come copertura dei danni eventualmente occorsi duranti le manifestazioni stesse.  

 

Modifica all’art. 19 del  R. D. 18 giugno 1931, n. 773 
(Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Titolo I

DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA E DELLA LORO ESECUZIONE  

Capo I
Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici

L’art. 18 del R. D. 18 giugno 1931, n, 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) è così sostituito:  

“Art. 18  

1.      Le riunioni pubbliche, ivi compresi cortei e manifestazioni, devono essere autorizzate dal Questore del luogo in cui si svolgono.

2.      La richiesta di autorizzazione, da presentare almeno quindici  giorni prima al competente ufficio della Questura, deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo,  dell’esatto percorso, e dell’oggetto della riunione, le generalità di coloro che sono designati a prendere la parola, nonché le generalità e la firma dei rappresentanti del promotore responsabile dell’evento.

3.      Si intende per promotore responsabile dell’evento l’associazione, comitato o altra formazione che indice ed organizza la manifestazione od il corteo.

4.      Il Questore nel caso di omessa richiesta ovvero per ragioni di ordine, sicurezza ed incolumità pubblici può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni,  prescrivere diverse modalità di tempo e di luogo alla stessa.

5.      Il promotore responsabile,  per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 1,  deve preventivamente depositare presso la Tesoreria provinciale dello Stato una congrua cauzione a garanzia degli eventuali danni materiali, ivi compreso il deturpamento di muri, monumenti e strade, arrecati dai partecipanti nel corso del corteo o manifestazione, fatta salva la responsabilità civile e penale nonché l’assoggettamento alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge dei singoli partecipanti per le violazioni ed i danni da essi stessi cagionati.

6.      L’ammontare minimo e massimo delle cauzioni di cui a comma 5  nonché le modalità per la sua restituzione sono prestabiliti con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto  col Ministro dell’Interno e col Ministro per i Beni e le attività culturali, in relazione al grado di rischio connesso alle diverse tipologie di riunioni pubbliche soggette ad autorizzazione ed al luogo in cui queste si svolgono.”