Proposta
di legge al Parlamento di
iniziativa del Consigliere _______________________________________________
_______________________________________________ Con questa proposta di legge al parlamento
si intende ribadire il diritto di manifestare, già espressamente sancito
dalla Costituzione agli art. 17 e 18 - che prevedono infatti la libertà di
riunione nei luoghi pubblici ed il diritto di associarsi liberamente - ma
anche impedire che la pubblica amministrazione continui a sprecare denaro
pubblico per riparare i numerosi danni (come rottura di vetrine e
imbrattamento di edifici) provocati durante alcune manifestazioni. Si tratta di un problema che riguarda,
oltre che i monumenti e i palazzi storici anche tutti gli altri edifici,
pubblici e privati, residenziali e commerciali. I costi per la pulizia delle scritte e
degli imbrattamenti restano a carico di privati e pubblica amministrazione,
che si trovano così a dover spendere ingenti somme per far ripulire palazzi
e monumenti. Diversamente da quanto avviene in altri
stati europei , in Italia non esiste alcuna possibilità di addebitare i
costi degli eventuali imbrattamenti e danneggiamenti agli organizzatori
delle manifestazioni, per questo si rende indispensabile istituire un
meccanismo che sia in grado di prevenire e scoraggiare atteggiamenti
incivili e dannosi per cose e persone. Questa proposta di legge al Parlamento -
che modifica l’articolo 19 del II Titolo del R.D. 6 maggio 1940, n. 635,
in materia di Pubblica Sicurezza - nasce dunque per colmare una nostra
carenza normativa e definire le responsabilità degli organizzatori di
manifestazioni e cortei, obbligandoli al versamento di una cauzione da
utilizzare come copertura dei danni eventualmente occorsi duranti le
manifestazioni stesse. Modifica
all’art. 19 del R. D. 18
giugno 1931, n. 773 DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA E DELLA LORO ESECUZIONE Capo I L’art. 18 del R. D. 18 giugno 1931, n,
773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) è così
sostituito: “Art. 18
1.
Le riunioni pubbliche, ivi compresi cortei e manifestazioni,
devono essere autorizzate dal Questore del luogo in cui si svolgono. 2.
La richiesta di autorizzazione, da presentare almeno
quindici giorni prima al
competente ufficio della Questura, deve contenere l’indicazione del
giorno, dell’ora, del luogo, dell’esatto
percorso, e dell’oggetto della riunione, le generalità di coloro che sono
designati a prendere la parola, nonché le generalità e la firma dei
rappresentanti del promotore responsabile dell’evento. 3.
Si intende per promotore responsabile dell’evento
l’associazione, comitato o altra formazione che indice ed organizza la
manifestazione od il corteo. 4.
Il Questore nel caso di omessa richiesta ovvero per ragioni
di ordine, sicurezza ed incolumità pubblici può impedire che la riunione
abbia luogo e può, per le stesse ragioni,
prescrivere diverse modalità di tempo e di luogo alla stessa. 5.
Il promotore responsabile,
per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 1,
deve preventivamente depositare presso la Tesoreria provinciale dello
Stato una congrua cauzione a garanzia degli eventuali danni materiali, ivi
compreso il deturpamento di muri, monumenti e strade, arrecati dai
partecipanti nel corso del corteo o manifestazione, fatta salva la
responsabilità civile e penale nonché l’assoggettamento alle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dalla legge dei singoli partecipanti per
le violazioni ed i danni da essi stessi cagionati. 6. L’ammontare minimo e massimo delle cauzioni di cui a comma 5 nonché le modalità per la sua restituzione sono prestabiliti con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto col Ministro dell’Interno e col Ministro per i Beni e le attività culturali, in relazione al grado di rischio connesso alle diverse tipologie di riunioni pubbliche soggette ad autorizzazione ed al luogo in cui queste si svolgono.” |