PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO 

Obbligo della doppia indicazione del prezzo in Euro e in Lire  

di iniziativa del Consigliere 

Elisabetta Fatuzzo (Partito Pensionati)

Silvia Ferretto Clementi (AN)

 

Relazione 

Il presente Progetto di Legge al Parlamento propone la reintroduzione dell’obbligo della doppia indicazione del prezzo in Lire e in Euro per i prodotti posti in vendita negli esercizi commerciali.

L’introduzione dell’Euro è stata accompagnata da un fenomeno di eccessiva lievitazione dei prezzi.

La doppia indicazione in Lire e in Euro è stata abbandonata troppo presto, quando ancora vi era una generalizzata difficoltà a percepire psicologicamente l’esatto valore della nuova moneta nell’uso quotidiano.

Tale difficoltà è oggi maggiormente percepita tra le persone anziane e i pensionati, da più anni abituati a ragionare in Lire.

Si ritiene che la reintroduzione dell’obbligo della doppia esposizione del prezzo possa avere una funzione calmieratrice dei prezzi e possa essere un valido ausilio sul piano psicologico per il consumatore.

E’ previsto che tale legge rimanga in vigore per 5 anni.

Sono altresì previste sanzioni amministrative i cui proventi saranno attribuiti ai Comuni.

 Articolo 1 

Gli esercizi commerciali hanno l’obbligo, per ogni prodotto posto in vendita, di esporre, accanto al prezzo indicato in Euro anche il corrispondente prezzo espresso in Lire.
Il prezzo esposto in Lire dovrà essere graficamente di dimensioni almeno pari a quelle del prezzo esposto in Euro.   

Articolo 2

La mancata osservanza delle norme di cui al precedente articolo comporta per il titolare dell’esercizio commerciale l’applicazione di una sanzione amministrativa da 100 a 600 Euro.   

Articolo 3

Competente al controllo dell’osservazione delle norme di cui alla presente legge e all’applicazione delle sanzioni amministrative è la Polizia Locale del Comune ove è posta in vendita al pubblico la merce. 

Articolo 4 

I proventi derivati dalle sanzioni comminate ai sensi della presente legge sono attribuiti ai Comuni nel cui territorio è posta in vendita al pubblico la merce. 

Articolo 5

La presente legge rimarrà in vigore per 5 anni con possibilità di proroga.