PROPOSTA DI LEGGE
AL PARLAMENTO N. 005 - 04/05/2005
“ISTITUZIONE DI
UNA BANCA DATI DNA NAZIONALE”
RELAZIONE
Con questa proposta di legge al Parlamento si intende recepire la risoluzione del Consiglio UE del 1997 con la quale si invitavano i Paesi membri ad istituire banche DNA nazionali, finalizzate anche allo scambio dei risultati di analisi del DNA tra gli Stati UE, con l’obiettivo ultimo di istituire una banca dati europea.
Attualmente sono già 22 gli Stati europei che l’hanno realizzata (fra i quali Regno Unito, Olanda, Austria, Germania, Finlandia e Norvegia) e, se in molti altri (es. Spagna, Belgio e Francia) è già in fase di approvazione, nella nostra Nazione siamo ancora in alto mare.
Questa carenza, che si concretizza in una mancanza di strutturazione sistematica dei dati raccolti, penalizza notevolmente le attività d’indagine, causando ingenti sprechi in termini di tempo e di risorse umane e materiali, determinandone, spesso, anche l’insuccesso. I risultati degli esami derivanti dalle analisi di laboratorio infatti, rimangono sempre confinati ai singoli episodi e non possono essere utilizzati per alcuna indagine successiva, fatto gravissimo se si considera la recidività di molti delinquenti e la reiterazione dei crimini.
L’esame del DNA infatti, permettendo di identificare un soggetto in modo pressoché assoluto, consente di individuare e perseguire l’autore di un reato e contemporaneamente di collegare i suoi dati ai profili del DNA ottenuti da altre scene del crimine, e quindi a quei reati eventualmente compiuti dalla stessa persona.
L’istituzione di una banca dati nazionale del DNA è dunque assolutamente improcrastinabile in quanto strumento indispensabile ai fini investigativi e di intelligence, per venire a capo di molti delitti e perseguire con grande efficacia l’attività della criminalità organizzata (pedofilia, traffico di stupefacenti, prostituzione) e del terrorismo internazionale. Grazie alla banca dati genetica infatti, le attività investigative potranno essere più efficaci ed efficienti e saranno in grado di arrivare a prove certe in tempi più rapidi, assicurando così processi più veloci e maggiore certezza della pena.
È ovviamente indispensabile disciplinare le modalità di gestione delle informazioni della banca dati genetica, affinché la riservatezza personale possa essere per quanto possibile tutelata. Una riduzione, in alcuni casi, della privacy assicurerà al cittadino onesto una maggiore tutela grazie ad un migliore e più efficace contrasto della criminalità organizzata e del terrorismo.
Data la sempre maggiore trasnazionalità dei fenomeni criminosi, disporre di una banca dati genetica nazionale risulterà fondamentale anche perché consentirà, attraverso lo scambio di informazioni, una maggiore collaborazione a livello internazionale, sia in ambito giudiziario che investigativo, e l’attuazione di politiche comuni di lotta alla criminalità.
In quest’ottica, l’obiettivo ultimo sarà istituire una banca dati dna europea che permetta un libero scambio di informazioni utili alla risoluzione di tanti casi.
Art. 1.
(Istituzione di una banca banca dati DNA nazionale)
1. L’autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare a chiunque non sia in grado o si rifiuti di fornire ovvero declini false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali, alle persone di cui all’articolo 4 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonchè ai soggetti condannati in via definitiva per uno dei reati previsti dalle leggi penali, di sottoporsi ai prelievi ematici e biologici necessari all’accertamento dei polimorfismi genetici emergenti del DNA.
2. È istituita
presso il casellario centrale d’identità del Ministero dell’interno la
banca dati nazionale del DNA per la raccolta, l’organizzazione e la
conservazione dei profili genetici dei soggetti le cui impronte sono
state raccolte in base a quanto stabilito dal comma l del presente
articolo.
3. Con decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuati i presìdi medici abilitati ai prelievi di cui al comma 1,
i limiti e le modalità relativi ai prelievi stessi nel rispetto e
nella salvaguardia dei diritti della persona umana e del diritto alla
salute.
Art. 2.
(Modifica degli articoli 224 e 359 del codice di procedura penale)
1. Al codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 224, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Nel caso in cui si debba procedere al prelievo di sostanze ematiche o biologiche e la persona interessata si rifiuti di eseguire la prestazione richiesta, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 131, 132 e 133»;
b) all’articolo 359, dopo il comma 1, è inserito il
seguente:
«1-bis. Nel caso in cui si debba procedere al prelievo di
sostanze ematiche o biologiche e la persona interessata si rifiuti di
eseguire la prestazione richiesta, si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 224».