PROGETTO DI LEGGE AL PARLAMENTO   n. 008 del 04/05/2005
(ex 034 - 20/12/2002)

“Istituzione di un fondo a sostegno delle vittime della criminalità e nuove norme sulla destinazione della retribuzione del detenuto lavoratore”

RELAZIONE  

La nostra Costituzione definisce l’Italia “una Repubblica democratica, fondata sul lavoro” (art. 1) e “riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società” (art. 4).  

Sulla base dei principi enunciati dalla Costituzione, questa proposta di legge si pone  come obiettivo di promuovere il reinserimento dei detenuti nella società dando loro la possibilità di lavorare e di contribuire così al proprio mantenimento e a finanziare un fondo a favore delle vittime della criminalità.   Diritto al lavoro dunque come diritto fondamentale per il recupero dei carcerati e il loro reinserimento sociale, nonché mezzo per contribuire al risarcimento, almeno parziale, delle vittime per i danni subiti e al proprio mantenimento durante il periodo di detenzione.  

Troppo spesso le vittime della criminalità vengono abbandonate a se stesse, subendo un’ulteriore inaccettabile ingiustizia da parte di uno stato che sembra preoccuparsi più di tutelare i diritti dei detenuti di quelli delle loro vittime.

Art. 1
(Finalità)

Lo Stato promuove il reinserimento dei detenuti nella società dando loro la possibilità di lavorare e di contribuire così al proprio mantenimento e a finanziare un fondo, di cui all’articolo seguente della presente legge, a favore delle vittime della criminalità.

 Art. 2
(Fondo di sostegno per le vittime della criminalità)
 

E’ istituito presso il Ministero dell’Interno un “Fondo di sostegno per le vittime della criminalità”. Tale fondo è finanziato, oltre che da eventuali donazioni private o pubbliche, mediante una quota della retribuzione del lavoro dei detenuti, così come definito dall’articolo 3 della presente legge.  

Art. 3
(Destinazioni della retribuzione del detenuto lavoratore)
 

La retribuzione (mercede) di cui all’articolo 2, viene ripartita, come segue:

-       Una quota pari al 40% della retribuzione viene versata in un fondo a favore delle vittime della criminalità, creato appositamente da ogni regione e da queste gestito;

-       una quota pari al 40% della retribuzione viene trattenuta dall’Amministrazione a titolo di rimborso delle spese di mantenimento del carcerato;

-       la restante quota pari al 20% della retribuzione viene accreditata a favore del carcerato.  

Art. 4
(Modalità di gestione del fondo)

Il governo entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge stabilisce le modalità di gestione ed erogazione delle elargizioni a favore degli aventi diritto.  

Art. 5
(Ridefinizione dei criteri di concessione dei benefici ai detenuti)
 

Il Governo, al fine di incentivare i detenuti al lavoro, ridefinisce i criteri di concessione dei benefici attualmente previsti per i detenuti stessi, premiando esclusivamente coloro che, lavorando, contribuiscano al proprio mantenimento e al finanziamento del Fondo di cui all’art. 2 della presente legge e dimostrino quindi di essere interessati ad un reale reinserimento nella società.