PROGETTO DI LEGGE AL PARLAMENTO
(ex 034 - 20/12/2002)
“Istituzione
di un fondo a sostegno delle vittime della criminalità e nuove norme
sulla destinazione della retribuzione del detenuto lavoratore”
La
nostra Costituzione definisce l’Italia “una Repubblica democratica,
fondata sul lavoro” (art. 1) e “riconosce a tutti i cittadini il
diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo
diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie
possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che
concorra al progresso materiale o spirituale della società” (art. 4).
Sulla
base dei principi enunciati dalla Costituzione, questa proposta di legge
si pone come obiettivo di
promuovere il reinserimento dei detenuti nella società dando loro la
possibilità di lavorare e di contribuire così al proprio mantenimento e
a finanziare un fondo a favore delle vittime della criminalità.
Diritto al lavoro dunque come diritto fondamentale per il recupero
dei carcerati e il loro reinserimento sociale, nonché mezzo per
contribuire al risarcimento, almeno parziale, delle vittime per i danni
subiti e al proprio mantenimento durante il periodo di detenzione.
Troppo spesso le vittime della criminalità vengono abbandonate a se stesse, subendo un’ulteriore inaccettabile ingiustizia da parte di uno stato che sembra preoccuparsi più di tutelare i diritti dei detenuti di quelli delle loro vittime.
Art.
1
(Finalità)
Lo
Stato promuove il reinserimento dei detenuti nella società dando loro la
possibilità di lavorare e di contribuire così al proprio mantenimento e
a finanziare un fondo, di cui all’articolo seguente della presente
legge, a favore delle vittime della criminalità.
(Fondo di sostegno per le vittime della criminalità)
E’
istituito presso il Ministero dell’Interno un “Fondo di sostegno per
le vittime della criminalità”. Tale fondo è finanziato, oltre che da
eventuali donazioni private o pubbliche, mediante una quota della
retribuzione del lavoro dei detenuti, così come definito dall’articolo
3 della presente legge.
Art.
3
(Destinazioni della retribuzione del detenuto lavoratore)
La
retribuzione (mercede) di cui all’articolo 2, viene ripartita, come
segue:
-
Una quota pari al 40% della
retribuzione viene versata in un fondo a favore delle vittime della
criminalità, creato appositamente da ogni regione e da queste gestito;
-
una quota pari al 40% della
retribuzione viene trattenuta dall’Amministrazione a titolo di rimborso
delle spese di mantenimento del carcerato;
-
la restante quota pari al
20% della retribuzione viene accreditata a favore del carcerato.
Art.
4
(Modalità di gestione del fondo)
Il
governo entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge
stabilisce le modalità di gestione ed erogazione delle elargizioni a
favore degli aventi diritto.
Art.
5
(Ridefinizione dei criteri di concessione dei benefici ai detenuti)
Il Governo, al fine di incentivare i detenuti al lavoro, ridefinisce i criteri di concessione dei benefici attualmente previsti per i detenuti stessi, premiando esclusivamente coloro che, lavorando, contribuiscano al proprio mantenimento e al finanziamento del Fondo di cui all’art. 2 della presente legge e dimostrino quindi di essere interessati ad un reale reinserimento nella società.