PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO
n. 012 - 04/05/2005
(ex n. 26 - 23/10/2002)
Modifica
dell'art. 724 del codice penale "Bestemmia e manifestazioni oltraggiose
verso i defunti"
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
RELAZIONE
La
presente legge propone la modifica dell'art. 724
del vigente
codice penale riguardante il reato di bestemmia e delle manifestazioni
oltraggiose verso i defunti.
La
sanzione amministrativa pecuniaria viene inasprita ad un minimo di 250 Euro
fino ad un massimo di 5.000 Euro per i casi di reato compiuto attraverso i
mezzi mediatici.
La
presente proposta di modifica nasce dalla constatazione che i reati commessi
contro divinità e simboli religiosi sono in aumento costante e stanno
diventando un'aberrante consuetudine quando non, nei casi più gravi,
addirittura un ignobile intercalare.
In
un'epoca come quella in cui viviamo, in cui i valori sembrano avere sempre
meno significato, questo provvedimento si pone come obiettivo quello di
tutelare il sentimento religioso perché il rispetto deve essere alla base
di ogni civile convivenza e le offese contro la Divinità o i simboli
religiosi di qualsiasi credo sono azioni che alimentano l'odio e
l'intolleranza.
La
libertà e la democrazia non devono poter essere utilizzate come un
"passepartout "per aggredire, insultare o offendere i sentimenti
religiosi di nessuno.
Proposta di legge al
Parlamento
Modifica dell'art. 724
del codice penale "Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i
defunti"
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Al
comma 1 dell'art. 724
del Codice penale
- (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) - "Bestemmia
e manifestazioni oltraggiose verso i defunti"
si sostituisce:
"è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a
seicentomila" con:
"è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 Euro a 5.000
Euro".
Dopo
il comma 1 dell'art. 724 del Codice penale è aggiunto il seguente:
"Nei
casi in cui il fatto avviene attraverso i mezzi mediatici viene applicato il
massimo della sanzione amministrativa pecuniaria prevista".
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