PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO
n. 012 - 04/05/2005

(ex n. 26 - 23/10/2002)

Modifica dell'art. 724 del codice penale "Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti"
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

 

RELAZIONE

La presente legge propone la modifica dell'art. 724  del  vigente codice penale riguardante il reato di bestemmia e delle manifestazioni oltraggiose verso i defunti.

La sanzione amministrativa pecuniaria viene inasprita ad un minimo di 250 Euro fino ad un massimo di 5.000 Euro per i casi di reato compiuto attraverso i mezzi mediatici.

 

La presente proposta di modifica nasce dalla constatazione che i reati commessi contro divinità e simboli religiosi sono in aumento costante e stanno diventando un'aberrante consuetudine quando non, nei casi più gravi, addirittura un ignobile intercalare.  

In un'epoca come quella in cui viviamo, in cui i valori sembrano avere sempre meno significato, questo provvedimento si pone come obiettivo quello di tutelare il sentimento religioso perché il rispetto deve essere alla base di ogni civile convivenza e le offese contro la Divinità o i simboli religiosi di qualsiasi credo sono azioni che alimentano l'odio e l'intolleranza.  

La libertà e la democrazia non devono poter essere utilizzate come un "passepartout "per aggredire, insultare o offendere i sentimenti religiosi di nessuno.  

 

 Proposta di legge al Parlamento

Modifica dell'art. 724 del codice penale "Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti"
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
 

Al comma 1 dell'art. 724  del Codice penale  - (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) - "Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti"  si sostituisce:

"è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila" con:

"è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 Euro a 5.000 Euro".

 

 

Dopo il comma 1 dell'art. 724 del Codice penale è aggiunto il seguente:

"Nei casi in cui il fatto avviene attraverso i mezzi mediatici viene applicato il massimo della sanzione amministrativa pecuniaria prevista".