PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO
n. 016
Per
la modifica dell'art. 31 della Costituzione,
in materia di tutela della persona anziana
presentata
il 04/05/2005
di iniziativa dei Consiglieri
Silvia Ferretto Clementi (Alleanza
Nazionale)
Elisabetta Fatuzzo (Partito
Pensionati)
Relazione
Le società industriali avanzate
sono attraversate da un profondo e inarrestabile processo di mutamento,
che interessa ogni singolo aspetto della vita associata.
Le
norme costituzionali, emanate con lo scopo di offrire uno schema giuridico
alle dinamiche reali della società, rischiano,
in seguito alle naturali evoluzioni delle realtà sociali ed
economiche, di non essere più attuali e sufficienti.
Di
qui la necessità di procedere ad integrazioni e/o modifiche che siano in
grado di meglio soddisfare le
necessità che con la nuova realtà si sono venute delineando e garantire
una maggiore tutela a tutti i cittadini.
Negli
ultimi decenni abbiamo assistito a mutamenti di enorme portata, sia in
campo economico che in quello sociale.
I primi solitamente più repentini ed incalzanti, i secondi più
lenti ma sicuramente altrettanto e forse anche più rilevanti .
Da
quando la Costituzione è entrata in vigore dunque la nostra Nazione è
radicalmente cambiato, trasformandosi da società a vocazione
prevalentemente contadina e provinciale a società industriale, con la
popolazione sempre più concentrata nei centri metropolitani urbani.
Il
passaggio dalla «famiglia patriarcale», pilastro del sistema sociale
italiano sino agli anni cinquanta - sessanta, alla cosiddetta famiglia
«mononucleare» o «coniugale» e del conseguente processo di
maggiore frammentazione sociale - che ha ridisegnato il volto della
nostra Nazione, è un dato di fatto acquisito. Il modello sociale
italiano, storicamente basato su un'impostazione di tipo «familista»,
è mutato e impone un generale ripensamento degli obblighi e delle
pratiche di solidarietà, indispensabile per una Nazione che si voglia
innanzitutto fondata su regole di civiltà.
Non
dimentichiamoci che all'interno della famiglia esistono soggetti più
deboli, e quindi bisognosi di una particolare forma di tutela.
Pensiamo
in particolare all'anziano, al suo ruolo e alla sua particolare
posizione in seno alla famiglia e alla società. Nella società
tradizionale, e tuttora in molte realtà rurali,
all'anziano sono riconosciuti saggezza e autorità morale e verso
di lui i più giovani hanno una serie di doveri ed obblighi - di cura,
di rispetto, di mantenimento e assistenza - che gli assicurino una
collocazione centrale nella famiglia, nonchè la sicurezza di ricevere un
aiuto economico e pratico.
Nelle
società moderne, invece, anche se questa particolare forma organizzativa
continua a sopravvivere, un nuovo genere di famiglia ha preso il suo
posto, quella mononucleare, ovvero limitata ai soli genitori con figli -
in cui l'anziano non riesce più a ritagliarsi un ruolo preciso e
definito, venendo spesso anzi considerato come pura e semplice «zavorra»
o motivo di fastidio.
A
conferma di questo, nella sua recente Lettera agli anziani il Santo
Padre Giovanni Paolo II ha scritto che «se ci soffermiamo ad analizzare
la situazione attuale, constatiamo che presso alcuni popoli la vecchiaia
è stimata e valorizzata; presso altri, invece, lo è molto meno a causa
di una mentalità che pone al primo posto l'utilità immediata e la
produttività dell'uomo», ovviamente riferendosi nel secondo caso alle
società occidentali, e ad un mondo che ha dimenticato come gli «anziani
aiutano a guardare alle vicende terrene con più saggezza, perché le
vicissitudini li hanno resi esperti e maturi. Essi sono custodi della
memoria collettiva, e perciò interpreti privilegiati di quell'insieme
di ideali e di valori comuni che reggono e guidano la convivenza sociale.
Escluderli è come rifiutare il passato, in cui affondano le radici del
presente, in nome di una modernità senza memoria».
L'«ingresso»
dell'anziano nelle tutele previste dalla Carta fondamentale dunque è un
atto dovuto e indispensabile e si può ottenere introducendo un terzo
comma all'articolo 31. Tale articolo, al primo comma, sancisce che «La
Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione
della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare
riguardo alle famiglie numerose»; al secondo comma, stabilisce che la
Repubblica «Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù,
favorendo gli istituti necessari a tale scopo». L'articolo andrebbe
integrato attraverso l'aggiunta di un terzo comma che garantisca
l'aumento delle figure giuridiche tutelate, comprendendovi, appunto,
anche l'anziano.
Nel
Testo costituzionale vigente la persona anziana non trova un particolare
riconoscimento giuridico della sua figura, al di là dei diritti generici
riconosciuti individualmente ad ogni singolo cittadino agli articoli 2, 32
e 38. In particolare nell'articolo 38 è considerata la condizione di «vecchiaia»
ma solo in relazione al riconoscimento dei diritti previdenziali dei
lavoratori.
C'è
inoltre un'ulteriore motivazione, di ordine demografico, che giustifica
la necessità di tale modifica costituzionale. Il progressivo «invecchiamento»
delle nostre società, in seguito alla diminuzione delle nascite e alla
crescita delle aspettative di vita, sta allargando, sia in termini
numerici assoluti, sia in termini percentuali e statistici, il peso e
l'incidenza complessiva sul tessuto sociale delle fasce di età più
avanzata, che si trovano così a rappresentare una porzione numerica e
statistica delle società più ampia che in passato.
L'aumento
anche quantitativo del numero di anziani nella nostra Nazione sembra
dunque rappresentare un terzo valido motivo per un progetto di riforma
costituzionale che mira, come unico e preciso scopo, a migliorare gli standard
di qualità e di vita civile della nostra Nazione.
Nel
terzo comma che viene introdotto all'articolo 31 della Costituzione dal
presente disegno di legge costituzionale, è prevista la tutela degli
anziani, in relazione alla loro partecipazione attiva alla vita sociale e
politica, alla lotta ad ogni forma di emarginazione, alla valorizzazione
del loro patrimonio di esperienze. Particolare accento viene posto
sull'importanza dell'inserimento della persona anziana nella famiglia
e nella comunità di appartenenza, proprio per sottolineare quella che si
considera la sua collocazione naturale.
Non si vogliono certo trascurare le necessità di ogni componente della
terza e quarta età, in particolare di chi tra questi è più esposto ai
rischi dell'emarginazione. Ma, per tutti i motivi che sono stati esposti
nella presente relazione e nella coerente applicazione del principio di
sussidarietà, si ritiene che il positivo inserimento nel contesto
familiare e comunitario sia la migliore forma di tutela e di
valorizzazione dell'anziano.
PROPOSTA
DI LEGGE AL PARLAMENTO
Per
la modifica dell'art. 31 della Costituzione,
in materia di tutela della persona anziana
Art.
1.
1.
All'articolo 31 della Costituzione è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«La
Repubblica tutela gli anziani, promuove la loro partecipazione attiva alla
vita sociale e politica favorendo le iniziative volte a impedirne
l'emarginazione, valorizza il patrimonio di esperienza di cui la persona
anziana è portatrice e il suo inserimento nella famiglia e nella comunità
di appartenenza».
Milano,
26 febbraio 2002