“CRITERI in materia di ASSEGNAZIONE DEGLI
ALLOGGI PUBBLICI RESIDENZIALI”
Articolo 1
(Requisiti per l’ammissione
al bando)
1.
Può
partecipare al bando di concorso per conseguire l'assegnazione di un
alloggio di edilizia residenziale pubblica, esclusivamente, chi:
a)
abbia la cittadinanza italiana; chi sia cittadino di uno Stato
membro UE ; chi risieda in Italia da almeno 10 anni;
b) abbia svolto regolare attività lavorativa in Italia per almeno 10 anni
con versamento contributivo INPS;
c)
non
abbia mai riportato condanne penali nè abbia procedimenti penali in
corso;
d) non sia mai entrato clandestinamente in Italia;
e) non abbia mai occupato abusivamente un alloggio
residenziale;
f) non
sia mai stato sfrattato
per morosità;
g) non sia titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di
godimento su uno o più alloggi, ovvero su altri beni immobili, ubicati in
qualsiasi località;
h) non abbia ottenuto l'assegnazione in proprietà immediata o futura di
alloggio
realizzato con contributi pubblici o non abbia usufruito di finanziamenti
agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici,
sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile senza dar luogo al
risarcimento del danno;
i) usufruisca di un reddito lordo annuo complessivo per il nucleo
familiare di appartenenza inferiore a € 19.000.
2. Possono accedere, altresì, al bando per l’assegnazione degli alloggi
pubblici residenziali
le giovani coppie che abbiano contratto regolare matrimonio, a
condizione che siano in possesso dei requisiti di cui al precedente comma
1 lettere a),c),d),e),f)g)h)i) e che entrambi i coniugi abbiano un’età
inferiore a 30 anni.
3.
Viene considerato come reddito lordo annuo complessivo il reddito
imponibile ai fini fiscali, desumibile dall’ultima dichiarazione dei
redditi, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali
degli assegni familiari e degli oneri deducibili..
Oltre
all’imponibile fiscale, nel reddito annuo complessivo sono computati gli
emolumenti, a qualsiasi titolo percepiti.
Articolo
2
(Attribuzione
dei punteggi)
1.I
punteggi da attribuire ai concorrenti sono stabiliti come segue:
1) richiedenti
residenti da almeno 10 anni nel Comune presso il quale viene
presentata la domanda per il bando di assegnazione degli alloggi pubblici
residenziali: punti 2;
2)
richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in centri di
raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a
titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri
locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici
propri regolamentari, quali soffitte, baracche e simili: punti 2;
3)
richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio:
a) a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per
motivi di pubblica utilità, emessi non oltre 3 anni prima della data del
bando: punti 2;
b) a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione
di sfratto, esclusi i casi di occupazione di alloggio senza titolo e i
casi di morosità: punti 2;
5)
richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da:
a) 3 /4 persone: punti 1;
b) 5 o più
persone; punti 2;
6)
richiedenti che appartengono ad una delle seguenti categorie:
a) anziani: i nuclei familiari di non più di due componenti, entrambi di
età superiore a 60 anni, o le persone singole che alla data di
pubblicazione del bando abbiano superato 65 anni, ovvero, quando uno dei
due componenti pur non avendo tale età sia totalmente inabile al lavoro:
punti 3;
b) famiglie di nuova formazione: i nuclei familiari, come definiti
dall’articolo 1 comma 2 , da costituirsi prima della consegna
dell'alloggio, ovvero formatisi da non oltre un anno dalla data di
pubblicazione del bando: punti 3;
c) persone sole con uno o più figli conviventi tutti a carico:
1 figlio a carico: punti 1;
2 o più figli a carico: punti 2;
d) invalidi e portatori di handicap; nuclei familiari nei quali uno o più
componenti, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che
comportino una percentuale d'invalidità, certificata ai sensi della
legislazione vigente o certificabile dai competenti organi sanitari
regionali, superiore al sessanta per cento, secondo le tabelle approvate
con decreto del Ministro della Sanità 25 luglio 1980, ovvero un grado di
invalidità equipollente previsto e certificato a norma di diverse
disposizioni vigenti per particolari categorie di invalidi: punti 3.
7.
I punteggi di cui ai numeri
1) e 2)
non sono cumulabili.
Articolo
3
(Verifiche)
1.L’ufficio
comunale competente provvede a disporre opportune verifiche a campione sia
dei requisiti di ammissibilità che della sussistenza degli stessi.
Articolo
4
(Decadenza
dell’assegnazione)
1.
Il Comune competente per territorio dispone con motivato provvedimento,
anche su proposta dell'ente gestore, la decadenza dell'assegnazione
dell'alloggio nei confronti di chi:
a)
abbia ceduto a terzi, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;
b) non abiti stabilmente l'alloggio assegnatogli, salvo previa
autorizzazione dell'ente gestore giustificata da gravi motivi;
c) abbia mutato la destinazione d'uso dell'alloggio;
d) abbia usato l'alloggio per attività illecite;
e)
abbia perduto i requisiti di cui all’articolo 1 della presente
legge;
f) fruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare
superiore a quanto stabilito al comma 1 punto n) dell’articolo 1 della
presente legge.
Articolo
5
(Sanzioni)
1.Coloro
che, a seguito dei controlli disposti dall’organo competente,
dichiarazioni mendaci, non possiedono i requisiti di ammissibilità al
bando per l’assegnazione degli alloggi pubblici residenziale,
sfratto con effetto immediato e perdita del diritto di accesso ai
bandi per 20 anni.