Modificazioni
della fattispecie di reato attinente l'impiego dei minori
nell'accattonaggio
RELAZIONE
Il
problema dell'impiego dei minori nell'accattonaggio ci
pone di fronte ad una questione di delicata responsabilità civile.
Il provvedimento propone l'abrogazione dell'art. 671 "Impiego di
minori nell'accattonaggio", Libro terzo "Delle contravvenzioni in
particolare" del
vigente Codice penale e l'inserimento, al Capo III "Dei delitti
contro la libertà individuale", Sezione I "Dei delitti contro la
personalità individuale" del Codice penale, dell'articolo 603bis: "Impiego
di minori
nell'accattonaggio".
Lo stesso articolo, modificato con un inasprimento delle pene, viene
inserito in un'altra Sezione del codice penale, proprio per sottolineare
la gravità della fattispecie del reato, ritenuto un delitto contro il
minore.
A fronte anche di un paragone con le misure adottate dagli altri paesi
comunitari la pena prevista attualmente (da tre mesi fino ad un anno di
reclusione) in una pena che varia da cinque a dieci anni di reclusione, e
oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria
da 50.000 Euro a 75.000 Euro.
Nel caso di istigazione all'accattonaggio di minori utilizzando modi
coercitivi violenti, come trattamenti crudeli, inumani o degradanti, viene
previsto l'ergastolo e una sanzione amministrativa da 50.000 Euro a
100.000 Euro.
Se il fatto viene commesso dal genitore la condanna comporta, nel caso di
cittadini extracomunitari, oltre la sospensione della potestà dei
genitori, l'immediata e definitiva espulsione dal Paese.
Modificazioni
della fattispecie di reato attinente l'impiego dei minori
nell'accattonaggio
1.
E' inserito, dopo l'articolo 602 "Alienazione e acquisto di
schiavi" del Codice penale, Capo III Dei delitti contro la libertà
individuale, Sezione I Dei delitti contro la personalità individuale,
l'articolo 603bis "Impiego dei minori nell'accattonaggio":
"
Chiunque si vale, per mendicare, di una persona minore, ovvero permette
che tale persona mendichi, o che altri se ne valga per mendicare, è
punito con l'arresto da dieci anni a venti anni di reclusione e con la
sanzione amministrativa da 50.000 Euro a 75.000 Euro.
Qualora
il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, la condanna comporta la
sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori o dall'ufficio
di tutore.
Nel
caso in cui il reato venga commesso da cittadini extracomunitari è
prevista, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 Euro a
75.000 Euro, l'espulsione immediata e definitiva.
Chiunque
induca un minore all'accattonaggio adoperando sevizie o agendo con
crudeltà viene punito con l'ergastolo e con la pena pecuniaria da
50.000 Euro a 100.000 Euro".
2.
E' abrogato l'articolo 671 del Codice penale "Impiego dei minori
nell'accattonaggio".