Proposta di legge al Parlamento n. 25
31/05/2005
 

 

  d'iniziativa del Consigliere Regionale 
SILVIA FERRETTO CLEMENTI

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Modifiche alla legge 14 ottobre 1999, n. 365
”N
ORME PER LA RESTITUZIONE AI CONGIUNTI
DELLE SALME DEI CADUTI IN GUERRA” 

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RELAZIONE 

Se da un lato la difesa della Patria, così come previsto dall’articolo 52 della Costituzione Italiana, è un sacro dovere del cittadino, dall’altra è dovere dello Stato far sì che chi ha combattuto nel suo esercito non venga abbandonato, né da vivo né da morto, e che i suoi congiunti non vengano obbligati a lunghe odissee per poter rendere loro omaggio.

Restituire ai parenti ed agli amici il diritto di poter deporre un fiore e di poter aver vicino la tomba di coloro che hanno amato e sono morti per la Patria dunque, oltre che una manifestazione di solidarietà, è anche un atto dovuto.

La legge 365/99, modificando il primo comma dell’articolo 4 della legge 204/51 e concedendo ai familiari dei caduti in guerra il diritto di chiedere la restituzione delle loro salme, ha messo fine, ma solo sulla carta, ad un’ingiustizia che si protraeva da troppo tempo.

Porre infatti le spese per la restituzione a carico degli interessati ha nella pratica limitato se non, in buona parte dei casi, reso inutile questa modifica di legge.

Spesso infatti i congiunti non sono in grado di affrontare il costo economico di tale operazione e devono perciò, loro malgrado, rinunciare a poter seppellire le salme dei propri cari nelle proprie tombe o nei propri cimiteri.

È evidente che non si può contestare né impedire di fatto ad una famiglia, con una vera e propria discriminazione economica, il diritto di poter riavere le spoglie dei propri cari, così come è altrettanto evidente che non è giusto che i parenti, spesso anziani, che desiderano onorare i propri morti debbano essere obbligati ad affrontare estenuanti viaggi per raggiungere i cimiteri di guerra dislocati all'estero.

È infatti sicuramente da considerare un diritto per tutti i caduti in guerra quello di essere sepolto in Patria, così come quello dei congiunti di poter pregare sulle loro tombe. Permettere a coloro che lo desiderano di poter dare una privata sepoltura al loro caro caduto sarà un modo per restituire all'affetto della famiglia coloro che gli eventi bellici hanno loro sottratto.

È per questo che riteniamo che l’articolo 1 della legge 14 ottobre 1999, n. 365, già modificante il secondo comma dell'articolo 4 della legge n. 204 del 1951, debba essere sostituito per essere modificato laddove prevede che le spese per la restituzione delle salme dei caduti per eventi bellici debbano essere sostenute dai loro congiunti.

I familiari di coloro che sono morti al servizio dello Stato hanno già pagato un prezzo sufficientemente alto e per questo riteniamo che tali spese debbano essere poste a carico dello Stato stesso. 

 
Modifiche alla legge 14 ottobre 1999, n. 365
(NORME PER LA RESTITUZIONE AI CONGIUNTI DELLE SALME DEI CADUTI IN GUERRA)
 
Art. 1 
1.
   Il primo comma dell’articolo 1 della legge 14 ottobre 1999, n. 365 (ex secondo comma dell’articolo 4 della legge 1951, n. 204) è sostituito come segue:  

“Le salme definitivamente sistemate a cura del Commissario generale possono essere concesse ai congiunti su loro richiesta, a spese dello Stato”.