PROGETTO DI LEGGE n. 021

DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE

SILVIA FERRETTO CLEMENTI

 

  Presentato il 04/05/2005

 

----

Norme per l'istituzione del servizio gratuito di teleassistenza sanitaria per gli anziani e per i disabili portatori di handicap gravi

--


RELAZIONE

La presente proposta di legge muove da una serie di considerazioni essenziali sulla condizione dell'anziano. Alla luce dei mutati assetti sociali si evince che la più parte delle indennità pensionistiche italiane sono, a livello di importi, davvero risibili, che numericamente gli anziani in Italia rappresentano una percentuale molto alta della popolazione, e che la vita in senso biologico, secondo autorevoli e noti studi socio sanitari mediamente tende sempre più ad «allungarsi». Va quindi ripensata la politica di assistenza alle persone anziane, nonché ai disabili portatori di handicap grave, in virtù anche degli strumenti tecnologici di cui oggi disponiamo anche in considerazione del fatto che il livello di civiltà di uno Stato si misura soprattutto dal trattamento riservato ai suoi cittadini più vulnerabili.

Carenze nel sistema dei trasporti, urbanizzazioni selvagge e ghettizzanti, servizi sanitari a volte lontani o difficilmente raggiungibili dai luoghi di residenza degli anziani, pongono spesso questi ultimi in una situazione di forte penalizzazione. 

In questo senso l'utilizzo razionale e pianificato del telesoccorso si rivela utilissimo nell'assistenza agli anziani ed ai disabili recando in sé apprezzabili vantaggi sia per l'utenza che per i gestori del servizio sanitario, attraverso l'abbattimento di costi di gestione grazie alle moderne tecnologie informatiche.

Art. 1

1. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni comunali di censire, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, incrociando i dati con gli uffici provinciali dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), i nuclei familiari composti da cittadini di età superiore ai sessantacinque anni con monoreddito inferiore a euro 8.000 annui.

2. I cittadini con i requisiti anagrafici e patrimoniali di cui al comma 1 hanno diritto, qualora ne facciano richiesta, di essere teleassistiti e telessocorsi senza alcun onere personale.   

3. I cittadini disabili portatori di handicap grave   accedono   gratuitamente   al   servizio   di teleassistenza sanitaria.

4. I cittadini di età inferiore ai sessantacinque anni, con reddito non superiore ai 9,6 milioni di lire annue, hanno accesso al servizio di teleassistenza sanitaria con una riduzione pari al 50 per cento del costo previsto. 

A rt. 2.

1. Gli enti, le società, pubbliche e private, le organizzazioni di volontariato e le cooperative di solidarietà sociale che prestano servizio di telesoccorso o telecontrollo dovranno funzionalmente garantire puntuali e tempestivi soccorsi nei casi di difficoltà o emergenza degli utenti collegati, e dovranno comunque soddisfare i seguenti requisiti: 

a)        la presenza di una struttura di direzione sanitaria che sia responsabile delle procedure operative e della centrale di ascolto;        

b)                 la presenza di uno staff medico composto da almeno due professionisti in servizio effettivo per tutto l'arco delle ventiquattro ore;

c)                  la dotazione tecnologica di ricezione-ascolto ed elaborazione dati con certificazione apposta dal Ministero delle comunicazioni;        

d)                 la presenza nell'arco delle ventiquattro ore di personale tecnico qualificato sotto il profilo informatico che sovrintenda alla funzionalità centrale della struttura tecnologica e dei suoi terminali presso le utenze;    

e)                 il possesso di terminali informatici, installati presso l'utenza, dotati del sistema di «viva voce».

 Art. 3.

1. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni comunali di stipulare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, contratti di convenzione, con le strutture di telesoccorso e telecontrollo, che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 2, per l'assistenza ai cittadini secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 2, 3 e 4. L'Amministrazione  comunale provvede, con propria deliberazione, ad assicurare la relativa copertura finanziaria.   

2. Le amministrazioni locali si convenzioneranno con i fornitori del servizio che avranno i requisiti descritti nell'articolo 2, dopo aver esperito apposita gara di pubblico appalto. 

Art. 4

1. La Regione assicura ai comuni i contributi per la copertura delle spese volte alla realizzazione dei servizi di cui alla presente legge.

2. A tal fine, la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della e legge, stabilisce modalità e criteri per l'accesso ai contributi regionali.

3. La Giunta regionale approva annualmente il piano di riparto dei contributi destinati ai Comuni per i servizi previsti dalla presente legge. 

Art. 5
 
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità.