ATTI CONSILIARI                                                                                            PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI   _____________________________________________________________________________  

REGIONE LOMBARDIA                                                                                                 VI LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE                                                                                                    ATTI  ­991255 

  Progetto di legge n.  ­ 0568  

  di iniziativa del Consigliere regionale

FERRETTO CLEMENTI

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INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' DI  
AUTOVEICOLI IN SERVIZ
IO DI PIAZZA-TAXI

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Presentato il 17 FEBBRAIO 1999 ­

APPROVATO
LEGGE REGIONALE 18/2000

                                                                                                                                                      CODICE PDL/0658  

ART. 1 - (Finalità)  

La Regione Lombardia per favorire gli autoservizi pubblici non di linea di taxi con autovettura concede contributi in conto capitale ai titolari di licenza taxi come definito dall'art.2 della legge regionale 15 aprile 1995, n°20, iscritti nel ruolo provinciale di cui all'articolo 9 della stessa legge.

ART. 2 - (Contributi)  

1. I contributi di cui all'art.1 sono concessi:  

a)   per l'acquisto o il rinnovo dell'autoveicolo destinato al servizio e/o per la predisposizione al  
trasporto di soggetti portatori di handicap;  

b)   per la installazione sul veicolo di uno o più dispositivi quali radio di servizio, apparecchiature  
ad essa collegate, allestimenti speciali, compresi divisori atti a garantire la sicurezza del conducente.  

ART. 3 - (Misura del contributo)  

1.   Il contributo di cui all'art.2,comma 1, lettera a) è corrisposto in conto capitale nella misura del 15 per cento del costo di fatturazione al netto dell'imposta sul valore aggiunto e per un massimo di lire QUATTRO milioni, elevabili a SEI nel caso di vettura idonea al trasporto di portatori di handicap.  

2.   I contributi per gli interventi di cui all'art.2 b) è corrisposto in conto capitale nella misura del 50 
      per cento del costo di fatturazione al netto dell'imposta sul valore aggiunto.  

3.   I contributi per gli interventi di cui all'art.2 sono cumulabili entro il limite complessivo di nove  
milioni di lire per ciascuna autovettura.  

4.   I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con alcun tipo di contributo previsto
      da norme statali, regionali, comunitarie.  

ART. 4 - (Modalità di accesso)  

1.Le domande per la concessione dei contributi devono essere inoltrate a mezzo lettera raccomandata direttamente alla struttura regionale competente in materia di Trasporti e Viabilità entro novanta giorni dalla data della fattura relativa, rispettivamente all'acquisto dell'autoveicolo e/o all'installazione delle apparecchiature per cui si richiede il contributo.  

2.Al fine della concessione dei contributi i richiedenti devono corredare la domanda dalla seguente documentazione:  

a)   copia autentica della fattura relativa all'acquisto dell'autoveicolo ed alla installazione delle
apparecchiature per cui si richiede il contributo;  

b)   copia autentica del libretto di circolazione o documento equipollente;  

c)   copia autentica della licenza o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio;  

ART. 5 - (Domande ammesse al contributo)  

1.Per ciascun esercizio finanziario e nei limiti previsti dal relativo stanziamento sono ammesse a contributo le domande inoltrate alla Regione dal 1° giugno dell'anno precedente al 31 maggio dell'anno cui l'esercizio si riferisce. A tal fine fa fede la data del timbro postale di partenza o quello di ricezione apposto dagli uffici regionali.  

2. La concessione del contributo è subordinata alla predeterminazione, con delibera della Giunta Regionale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione deve attenersi.  

ART. 6 - (Norma finanziaria)  

Agli oneri derivanti dalla presente legge regionale si provvederà con successivo provvedimento ai sensi della Legge regionale n°34/778 e successive modifiche.

ART. 7 - (Dichiarazione d'urgenza)  

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione, 43 dello Statuto della Regione Lombardia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.  

2. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.