ATTI
CONSILIARI
PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI
REGIONE LOMBARDIA
VI LEGISLATURA CONSIGLIO REGIONALE
ATTI
991255
di
iniziativa del
Consigliere
regionale FERRETTO
CLEMENTI _____ INTERVENTI
A FAVORE DELLE ATTIVITA' DI _____ Presentato
il 17 FEBBRAIO 1999
APPROVATO ART.
1 -
(Finalità) La
Regione Lombardia per favorire gli autoservizi pubblici non di linea di
taxi con autovettura concede contributi in conto capitale ai titolari di
licenza taxi come definito dall'art.2 della legge regionale 15 aprile
1995, n°20, iscritti nel ruolo provinciale di cui all'articolo 9 della
stessa legge. ART. 2 - (Contributi) 1. I contributi di cui all'art.1 sono concessi: a)
per
l'acquisto o il rinnovo dell'autoveicolo destinato al servizio e/o per la
predisposizione al b)
per
la installazione sul veicolo di uno o più dispositivi quali radio di
servizio, apparecchiature ART. 3 - (Misura del contributo) 1. Il
contributo di cui all'art.2,comma 1, lettera a) è corrisposto in conto
capitale nella misura del 15 per cento del costo di fatturazione al netto
dell'imposta sul valore aggiunto e per un massimo di lire QUATTRO milioni,
elevabili a SEI nel caso di vettura idonea al trasporto di portatori di
handicap. 2. I
contributi per gli interventi di cui all'art.2 b) è corrisposto in conto
capitale nella misura del 50 3. I
contributi per gli interventi di cui all'art.2 sono cumulabili entro il
limite complessivo di nove 4. I
contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con alcun tipo
di contributo previsto ART. 4
- (Modalità di accesso) 1.Le domande per la concessione dei contributi devono
essere inoltrate a mezzo lettera raccomandata direttamente alla struttura
regionale competente in materia di Trasporti e Viabilità entro novanta
giorni dalla data della fattura relativa, rispettivamente all'acquisto
dell'autoveicolo e/o all'installazione delle apparecchiature per cui si
richiede il contributo. 2.Al fine della concessione dei contributi i
richiedenti devono corredare la domanda dalla seguente documentazione: a) copia
autentica della fattura relativa all'acquisto dell'autoveicolo ed alla
installazione delle b)
copia
autentica del libretto di circolazione o documento equipollente; c)
copia
autentica della licenza o dell'autorizzazione per l'esercizio del
servizio; ART. 5
- (Domande ammesse al contributo) 1.Per ciascun esercizio finanziario e nei limiti
previsti dal relativo stanziamento sono ammesse a contributo le domande
inoltrate alla Regione dal 1° giugno dell'anno precedente al 31 maggio
dell'anno cui l'esercizio si riferisce. A tal fine fa fede la data del
timbro postale di partenza o quello di ricezione apposto dagli uffici
regionali. 2. La concessione del contributo è subordinata alla
predeterminazione, con delibera della Giunta Regionale, da pubblicarsi sul
Bollettino Ufficiale della Regione, dei criteri e delle modalità cui
l'Amministrazione deve attenersi. ART. 6
- (Norma finanziaria) Agli oneri derivanti dalla presente legge regionale si provvederà con successivo provvedimento ai sensi della Legge regionale n°34/778 e successive modifiche. ART. 7
- (Dichiarazione d'urgenza) 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
degli articoli 127 della Costituzione, 43 dello Statuto della Regione
Lombardia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 2. La presente legge regionale è pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione. |