PROGETTO DI LEGGE n. 0200
“Norme
per l’istituzione del servizio civile volontario per le persone
anziane”
di iniziativa dei Consiglieri
Silvia Ferretto Clementi
Elisabetta
Fatuzzo
Sveva
Dalmasso
presentato
il 26/02/2002
RELAZIONE
Norme
per l’istituzione del servizio civile volontario
per le persone anziane
Il
presente PDL risponde ad un’importante esigenza espressa dalla terza età,
quella di una partecipazione più vasta all’azione del volontariato.
Gli
anziani infatti chiedono che la società li consideri ancora utili e danno
la propria disponibilità ad impegnarsi nel tempo libero, in iniziative di
volontariato sociale.
Questa
proposta risponde a tali esigenze prevedendo l’istituzione di un
servizio civile volontario per le persone anziane impegnando l’anziano
in attività di sorveglianza presso scuole, parchi, giardini pubblici e
monumenti, nonché in attività di aiuto e sostegno
alle persone temporaneamente non in grado di svolgere piccoli
compiti quotidiani, di compagnia ad altri anziani o a persone che si
trovano in condizione di isolamento.
E’
prevista inoltre un’attività di gestione gratuita dei terreni comunali
da affidare agli anziani. In essi gli anziani potranno svolgere attività
volontarie di giardinaggio, orticoltura e in generale di cura
dell’ambiente naturale.
La
Regione assicura ai Comuni, titolari dell’organizzazione e gestione
delle attività di cui sopra, la necessaria copertura finanziaria
ripartendo annualmente i contributi previsti.
Art.
1.
(Finalità e oggetto).
1. La Regione Lombardia riconosce il ruolo e la funzione che le persone
anziane svolgono nella società, ne promuove la partecipazione alla vita
sociale, civile e culturale della comunità, valorizzando le risorse
umane, affettive e cognitive accumulate nel corso della loro vita.
2. Ai fini della presente legge, sono persone anziane le persone che hanno
raggiunto i 65 anni di età.
Art.
2.
(Princìpi)
1. La regione Lombardia, nella disciplina e nella programmazione del
servizio civile volontario delle persone anziane di cui all'articolo 4 e
degli altri interventi previsti dalla presente legge, si ispirano ai
seguenti princìpi e criteri generali:
a)
integrazione degli interventi con la rete dei servizi sociali locali;
b)
valorizzazione della volontarietà dell'apporto individuale e collettivo
delle persone anziane.
Art. 3.
(Attività volontarie).
1. Ai fini della presente legge sono attività volontarie le attività
delle persone anziane prestate in modo personale, spontaneo e gratuito.
2. Per le attività volontarie svolte tramite le organizzazioni di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, si applicano le
disposizioni previste dalla legge medesima.
Art.
4.
(Servizio civile volontariodelle persone anziane).
1. I comuni, singoli o associati, possono istituire ed organizzare, anche
in collaborazione con altre amministrazioni operanti sul territorio, un
servizio civile volontario delle persone anziane, volto a realizzare le
finalità di cui all'articolo 1, comma 1, e a perseguire il miglioramento
della qualità della vita e delle relazioni della comunità.
2. Il servizio civile dell'età matura è aperto a tutte le persone
anziane che spontaneamente intendono svolgere un'attività volontaria in
favore di singole persone e della comunità locale e che abbiano la
professionalità necessaria.
3. Al fine del raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, le
attività del servizio civile possono, tra l'altro, riguardare:
a)
la sorveglianza presso le scuole per l'infanzia, in collaborazione con le
famiglie, le istituzioni scolastiche e la polizia municipale;
b)
la sorveglianza dei percorsi scuola-abitazione per i bambini;
c)
la sorveglianza dei parchi e dei giardini pubblici, dei monumenti e dei
beni culturali, in collaborazione con le amministrazioni interessate;
d)
l'aiuto alle persone temporaneamente non in grado di svolgere piccoli
compiti giornalieri;
e)
la compagnia ad altri anziani e alle persone che si trovano in condizione
di isolamento;
f)
la diffusione della conoscenza, da parte dei cittadini, delle opportunità
offerte dai servizi comunali e dalle altre amministrazioni locali;
g)
l'aiuto ai cittadini in condizione di impedimento temporaneo per l'accesso
ai servizi pubblici;
h) la diffusione della conoscenza di particolari situazioni temporanee di
disagio urbano e delle misure approntate per farvi fronte;
i)
la ricognizione presso le famiglie delle esigenze derivanti da interventi
programmati sulla viabilità e sul tessuto urbano, con particolare
riferimento alla condizione degli anziani e dei bambini.
4. I comuni che istituiscono il servizio civile assicurano lo svolgimento,
da parte degli uffici competenti, dei compiti di coordinamento e di
direzione delle attività, nonché la partecipazione delle persone anziane
volontarie alla predisposizione e alla verifica delle attività medesime.
5. Sulla base del tempo offerto alla comunità, le persone anziane che
partecipano alle attività del servizio civile possono essere destinatarie
di opportunità culturali, formative, ricreative, fornite, anche
gratuitamente o a costi ridotti, dal comune, dalle altre amministrazioni
interessate al servizio civile, ovvero da privati convenzionati.
6. I comuni assicurano la partecipazione al servizio civile da parte di
singole persone anziane e predispongono, a tale fine, l'organizzazione necessaria
per rendere effettiva la partecipazione.
Art.
5.
(Attività di gestione di terreni pubblici).
- I comuni possono affidare a persone anziane, singole o associate, la
gestione gratuita di terreni comunali nei quali svolgere attività
volontarie di giardinaggio, orticoltura, e in generale di cura
dell'ambiente naturale, al fine di consentirne la migliore tutela e la
fruibilità per i cittadini.
- Il comune provvede:
a) a
realizzare le opere necessarie a consentire l'affidamento;
b) a fornire gli strumenti per eseguire le attività;
c) a garantire una vigilanza periodica a tutela delle attività
volontarie;
d) a stabilire gli orari di accesso dei terreni al pubblico, anche
dedicando alcuni di essi all'accesso alle famiglie, ai bambini e agli
anziani.
Il comune stabilisce i criteri generali, le modalità e i requisiti
dell'affidamento. Essi prevedono, tra l'altro, l'affidamento sulla
base della dichiarazione di disponibilità a svolgere l'attività
volontaria, definiscono i doveri di comportamento dei volontari,
individuano la struttura comunale di riferimento per il coordinamento
dell'attività. L'affidamento può essere revocato in ogni tempo per
sopravvenute esigenze pubbliche.
- Il comune può stabilire che i frutti dell'attività siano gestiti
dalle persone anziane volontarie, che possono utilizzarli per le
proprie necessità o anche venderli destinando i proventi agli
acquisti di beni e di servizi utili per l'attività medesima ovvero al
finanziamento di altre attività di rilevanza sociale.
Art.
6
(Contributi ai Comuni)
1.
La Regione assicura ai Comuni i contributi per la copertura delle
spese volte alla realizzazione dei servizi di cui alla presente legge.
2.
A tal fine, la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata
in vigore della e legge, stabilisce modalità e criteri per l'accesso ai
contributi regionali.
3.
La Giunta regionale approva annualmente il piano di riparto dei
contributi destinati ai Comuni per i servizi previsti dalla presente
legge.
Art.
7
(Norma finanziaria)
Agli
oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante
l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio
regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità.