PDL n. 010 - 04/05/2005 

(ex n. 286 del 26/11/2002)
 “NORME CONTRO LA VIVISEZIONE”
 

RELAZIONE  

Negli ultimi anni,  in Italia, sono stati ritirati, per inidoneità o perché pericolosi, molti prodotti farmaceutici la cui validità era stata testata con la sperimentazione sugli animali, la quale dunque oltre che crudele si rivela essere anche inutile e dannosa, rischiando di fornire risultati fuorvianti perché non in grado di far prevedere gli eventuali effetti tossici del farmaco sull’uomo.

Ogni anno nel mondo sono milioni gli animali che soffrono e muoiono in laboratori di ricerca per sperimentare farmaci e cosmetici.  Solo in Italia, a causa di questo tipo di sperimentazione, sono più di 1500 i cani che muoiono torturati nei laboratori.

Con questa proposta di legge si intende vietare, su tutto il territorio regionale, l’allevamento, l’utilizzo e la cessione di animali ai fini di sperimentazione.

La Regione sostiene e promuove invece la diffusione di metodologie sperimentali innovative, che non prevedano l’uso di animali vivi, mediante appositi accordi con le università e con gli istituti scientifici.

Art. 1
(Finalità)  

1.      La Regione promuove la tutela degli animali dall'utilizzo a fini sperimentali o ad altri fini scientifici e didattici mediante la diffusione di metodologie sperimentali innovative che non facciano ricorso all'uso di animali vivi.

2.      Per l'attuazione di quanto indicato al comma 1, la Regione realizza appositi accordi con Università ed Istituti scientifici.

Art. 2
(Divieti)  

1.      Nel territorio della Regione sono vietati l'allevamento, l'utilizzo e la cessione a qualsiasi titolo di animali a fini di sperimentazione.

2.      E' altresì vietata la vivisezione a scopo didattico su tutti gli animali.  

Art. 3
(Sanzioni)  

1.      Chiunque violi quanto disposto dall'articolo 2 è soggetto, qualora il fatto non costituisca reato, a sanzione amministrativa di € 15.000,00, maggiorata a € 45.000,00 in caso di recidiva. E' in ogni caso disposta la confisca degli animali.  

Art. 4
(Vigilanza)  

1.      Le funzioni di vigilanza e controllo relative all'articolo 2, comma 1 sono esercitate dalle Province, dai Comuni e dalle Aziende  Sanitarie Locali che possono avvalersi della collaborazione delle guardie zoofile e delle guardie ecologiche volontarie (GEV), nell'ambito di convenzioni stipulate con i Comuni singoli o associati.

2.      Le funzioni di vigilanza e controllo relative all'articolo 2, comma 2, sono esercitate dalla Regione.

Art. 5
(Norma finanziaria)  

1.      Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, conseguenti agli accordi di cui all'articolo 1, comma 2, inerenti il finanziamento di ricerche, l'istituzione di premi per tesi di laurea o di specializzazioni e le altre iniziative disposte dalla Regione, si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, di apposito capitolo da collocarsi nell'unità previsionale di base che sarà dotata della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.

Art. 6
(Dichiarazione  d'urgenza)  

1.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.