PDL n. 010 - 04/05/2005
(ex
n. 286 del 26/11/2002)
“NORME CONTRO LA VIVISEZIONE”
Art.
1
(Finalità)
1.
La Regione promuove la tutela degli animali dall'utilizzo
a fini sperimentali o ad altri fini scientifici e didattici mediante la
diffusione di metodologie sperimentali innovative che non facciano ricorso
all'uso di animali vivi.
2.
Per l'attuazione di quanto indicato al comma 1, la Regione
realizza appositi accordi con Università ed Istituti scientifici.
Art.
2
(Divieti)
1.
Nel territorio della Regione sono vietati l'allevamento,
l'utilizzo e la cessione a qualsiasi titolo di animali a fini di
sperimentazione.
2.
E' altresì vietata la vivisezione a scopo didattico su
tutti gli animali.
Art.
3
(Sanzioni)
1.
Chiunque violi quanto disposto dall'articolo 2 è
soggetto, qualora il fatto non costituisca reato, a sanzione amministrativa
di € 15.000,00, maggiorata a € 45.000,00 in caso di recidiva. E' in ogni
caso disposta la confisca degli animali.
Art.
4
(Vigilanza)
1.
Le funzioni di vigilanza e controllo relative all'articolo
2, comma 1 sono esercitate dalle Province, dai Comuni e dalle Aziende
Sanitarie Locali che possono avvalersi della collaborazione delle
guardie zoofile e delle guardie ecologiche volontarie (GEV), nell'ambito di
convenzioni stipulate con i Comuni singoli o associati.
2.
Le funzioni di vigilanza e controllo relative all'articolo
2, comma 2, sono esercitate dalla Regione.
Art.
5
(Norma finanziaria)
1.
Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della
presente legge, conseguenti agli accordi di cui all'articolo 1, comma 2,
inerenti il finanziamento di ricerche, l'istituzione di premi per tesi di
laurea o di specializzazioni e le altre iniziative disposte dalla Regione,
si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio
regionale, di apposito capitolo da collocarsi nell'unità previsionale di
base che sarà dotata della necessaria disponibilità in sede di
approvazione della legge annuale di bilancio.
Art.
6
(Dichiarazione
d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.