D'iniziativa dei consigliere
regionale
SILVIA FERRETTO CLEMENTI
Il presente progetto di legge
nasce dalla necessità di riformare la Legge Regionale 8 luglio 1989, n° 24:
"Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercializzazione
dei tartufi freschi e conservati in attuazione dei principi della legge 16
dicembre 1985, n° 752", alla luce delle recenti critiche pervenute dal mondo
dei raccoglitori di tartufi.
Il
mondo dei tartufai lamenta sempre più spesso una calendarizzazione non adeguata sia al rispetto delle
tradizioni consuetudinarie di raccolta dei rifiuti, sia allo sfruttamento
adeguato delle relative risorse dei frutti maturi a tutto danno dell'economia
di montagna.
Lo
stesso settore dei raccoglitori, denuncia una immotivata
limitazione ai periodi di raccolta, nel pur doveroso rispetto dei periodi di
maturazione delle singole specie.
Da
qui i proponenti elaborano una proposta di decentramento ai singoli Collegi
provinciali per le scelte dei calendari di raccolta.
Il
presente progetto di legge introduce alcuni concetti innovativi per quanto
riguarda anche le modalità di sfruttamento delle
risorse del suolo. Non è infatti da sottovalutare come
l'imposizione dell'attuale norma, disconosce di fatto il valore delle
tradizioni e sottovaluta il pericolo di come un mancato rispetto della
consuetudine generi nelle singole realtà territoriali tentativi seri e reali di
superamento della norma stessa a tutto svantaggio dell'ordine e del razionale
sfruttamento della risorsa.
Art. 1
(modifiche all'art. 5 della L.R. 24/89)
1.
Il comma 2
dell'art. 5 della L.R. 24/89 è sostituito dal
seguente:
"
Le singole Province, avvalendosi dei collegi di esperti
di cui al successivo art.7, predispongono e
approvano, entro il 31 di marzo di ogni anno, i calendari di raccolta e le
relative cartografie allegate, in scala adeguata, delle diverse zone nelle
quali vengono applicate limitazioni particolari alla raccolta, nonché tutta la
documentazione descrittiva necessaria".
2.
Al comma 4
dell'art. 5 della L.R. 24/89, le parole "..sul B.U.R." sono abrogate
Art. 2.
(modifiche all'art. 7 della L.R. 24/89)
1.
Al primo comma
dell'art. 7, la frase: ".. gli adempimenti di cui al
precedente
Art. 5 nonché per." è abrogata.
1. A fine art. 7 è aggiunto il
seguente comma 6.
"
6. Per gli adempimenti di cui al precedente art. 5, le Province si avvalgono di
un Collegio di cinque esperti nominati dal preposto assessore provinciale e
composta da:
a) un membro scelto fra gli esperti delle facoltà di
scienze agrarie e
forestali
o di scienze naturali delle università della Lombardia;
b) tre membri designati dalle associazioni provinciali dei
ricercatori di
tartufi;
c) un funzionario designato dall'assessore provinciale
preposto al settore
agricoltura con funzioni di responsabile del Collegio".
Art. 3.
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai
sensi e per gli effetti dell'art. 127
della
Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto della Regione Lombardia ed
entra in vigore
il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia.