PROGETTO DI LEGGE n.
0079
28/07/2005
(ex n. 200 del 26/02/2002)
“Norme per
l’istituzione del servizio civile volontario
per le persone anziane”
Il
presente PDL risponde ad un’importante esigenza espressa dalla terza
età, quella di una partecipazione più vasta all’azione del
volontariato.
Gli
anziani infatti chiedono che la società li consideri ancora utili e
danno la propria disponibilità ad impegnarsi nel tempo libero, in
iniziative di volontariato sociale.
Questa
proposta risponde a tali esigenze prevedendo l’istituzione di un
servizio civile volontario per le persone anziane impegnando l’anziano
in attività di sorveglianza presso scuole, parchi, giardini pubblici e
monumenti, nonché in attività di aiuto e sostegno alle persone
temporaneamente non in grado di svolgere piccoli compiti quotidiani,
di compagnia ad altri anziani o a persone che si trovano in condizione
di isolamento.
E’
prevista inoltre un’attività di gestione gratuita dei terreni comunali
da affidare agli anziani. In essi gli anziani potranno svolgere
attività volontarie di giardinaggio, orticoltura e in generale di cura
dell’ambiente naturale.
La
Regione assicura ai Comuni, titolari dell’organizzazione e gestione
delle attività di cui sopra, la necessaria copertura finanziaria
ripartendo annualmente i contributi previsti.
Art. 1.
(Finalità e oggetto).
1. La Regione
Lombardia riconosce il ruolo e la funzione che le persone anziane
svolgono nella società, ne promuove la partecipazione alla vita
sociale, civile e culturale della comunità, valorizzando le risorse
umane, affettive e cognitive accumulate nel corso della loro vita.
2. Ai fini della presente legge, sono persone anziane le persone che
hanno raggiunto i 65 anni di età.
Art. 2.
(Princìpi).
1. La regione
Lombardia, nella disciplina e nella programmazione del servizio civile
volontario delle persone anziane di cui all'articolo 4 e degli altri
interventi previsti dalla presente legge, si ispirano ai seguenti
princìpi e criteri generali:
a) integrazione degli interventi con la rete dei servizi
sociali locali;
b) valorizzazione della volontarietà dell'apporto individuale e
collettivo delle persone anziane.
Art. 3.
(Attività volontarie).
1. Ai fini della presente legge sono
attività volontarie le attività delle persone anziane prestate in modo
personale, spontaneo e gratuito.
2. Per le attività volontarie svolte tramite le organizzazioni di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, si applicano le
disposizioni previste dalla legge medesima.
Art. 4.
(Servizio civile volontario delle persone anziane).
1. I comuni,
singoli o associati, possono istituire ed organizzare, anche in
collaborazione con altre amministrazioni operanti sul territorio, un
servizio civile volontario delle persone anziane, volto a realizzare
le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, e a perseguire il
miglioramento della qualità della vita e delle relazioni della
comunità.
2. Il servizio civile dell'età matura è aperto a tutte le persone
anziane che spontaneamente intendono svolgere un'attività volontaria
in favore di singole persone e della comunità locale e che abbiano la
professionalità necessaria.
3. Al fine del raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, le
attività del servizio civile possono, tra l'altro, riguardare:
a) la sorveglianza presso le scuole per l'infanzia, in
collaborazione con le famiglie, le istituzioni scolastiche e la
polizia municipale;
b) la sorveglianza dei percorsi scuola-abitazione per i
bambini;
c) la sorveglianza dei parchi e dei giardini pubblici, dei
monumenti e dei beni culturali, in collaborazione con le
amministrazioni interessate;
d) l'aiuto alle persone temporaneamente non in grado di
svolgere piccoli compiti giornalieri;
e) la compagnia ad altri anziani e alle persone che si trovano
in condizione di isolamento;
f) la diffusione della conoscenza, da parte dei cittadini,
delle opportunità offerte dai servizi comunali e dalle altre
amministrazioni locali;
g) l'aiuto ai cittadini in condizione di impedimento temporaneo
per l'accesso ai servizi pubblici;
h) la diffusione della conoscenza di particolari situazioni
temporanee di disagio urbano e delle misure approntate per farvi
fronte;
i) la ricognizione presso le famiglie delle esigenze derivanti
da interventi programmati sulla viabilità e sul tessuto urbano, con
particolare riferimento alla condizione degli anziani e dei bambini.
4. I comuni che istituiscono il servizio civile assicurano lo
svolgimento, da parte degli uffici competenti, dei compiti di
coordinamento e di direzione delle attività, nonché la partecipazione
delle persone anziane volontarie alla predisposizione e alla verifica
delle attività medesime.
5. Sulla base del tempo offerto alla comunità, le persone anziane che
partecipano alle attività del servizio civile possono essere
destinatarie di opportunità culturali, formative, ricreative, fornite,
anche gratuitamente o a costi ridotti, dal comune, dalle altre
amministrazioni interessate al servizio civile, ovvero da privati
convenzionati.
6. I comuni assicurano la partecipazione al servizio civile da parte
di singole persone anziane e predispongono, a tale fine,
l'organizzazione necessaria per rendere effettiva la partecipazione.
Art. 5
(Attività di gestione di
terreni pubblici).
comuni possono affidare a persone anziane, singole o associate, la gestione gratuita di terreni comunali nei quali svolgere attività volontarie di giardinaggio, orticoltura, e in generale di cura dell'ambiente naturale, al fine di consentirne la migliore tutela e la fruibilità per i cittadini.
Il comune provvede:
a) a realizzare le opere necessarie a consentire
l'affidamento;
b) a fornire gli strumenti per eseguire le attività;
c) a garantire una vigilanza periodica a tutela delle
attività volontarie;
d) a stabilire gli orari di accesso dei terreni al pubblico,
anche dedicando alcuni di essi all'accesso alle famiglie, ai bambini
e agli anziani.
Il comune stabilisce i criteri generali, le modalità e i requisiti
dell'affidamento. Essi prevedono, tra l'altro, l'affidamento sulla
base della dichiarazione di disponibilità a svolgere l'attività
volontaria, definiscono i doveri di comportamento dei volontari,
individuano la struttura comunale di riferimento per il
coordinamento dell'attività. L'affidamento può essere revocato in
ogni tempo per sopravvenute esigenze pubbliche.
Il comune può stabilire che i frutti dell'attività siano gestiti dalle persone anziane volontarie, che possono utilizzarli per le proprie necessità o anche venderli destinando i proventi agli acquisti di beni e di servizi utili per l'attività medesima ovvero al finanziamento di altre attività di rilevanza sociale.
Art. 6
(Contributi ai Comuni)
1.
La
Regione assicura ai Comuni i contributi per la copertura delle spese
volte alla realizzazione dei servizi di cui alla presente legge.
2.
A tal
fine, la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore
della e legge, stabilisce modalità e criteri per l'accesso ai
contributi regionali.
3.
La
Giunta regionale approva annualmente il piano di riparto dei
contributi destinati ai Comuni per i servizi previsti dalla presente
legge.
Art. 7
(Norma finanziaria)
Agli oneri derivanti
dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante
l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio
regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità.