PROGETTO DI LEGGE n. 641 del 03/01/2000  

DISCIPLINA URBANISTICA NELLE ZONE LIMITROFE AI SEDIMI AEROPORTUALI

Di iniziativa del Consigliere Regionale  

SILVIA FERRETTO CLEMENTI
(A.N.)

RELAZIONE  

La normativa vigente in materia  di edificabilità e di attività agricola nelle aree limitrofe ai sedimi aeroportuali  è frammentaria e lacunosa. Lo Stato vieta  infatti di costruire “ostacoli” alla navigazione aerea, ma non si preoccupa di tutelare il diritto alla salute dei cittadini.

E’ paradossale dover constatare come ancor oggi in prossimità degli aeroscali, dove forte è il disagio per l’inquinamento acustico, vengano rilasciate licenze edilizie ad uso residenziale a poche decine di metri dal perimetro aeroportuale.

Il presente progetto di legge intende colmare un vuoto legislativo individuando nelle adiacenze delle aerostazioni una sorta di “anello di salvaguardia” all’interno del quale sarà assolutamente vietato rilasciare concessioni per l’edilizia residenziale, saranno inoltre vietate le coltivazioni agricole ed ortofrutticole nonché l’allevamento di bestiame ad uso alimentare.

Notoriamente un aeromobile in fase di decollo o di atterraggio rilascia sostanze altamente inquinanti, come confermato dalla letteratura tecnica, medica e scientifica di settore.

Articolo 1
(vincolo di edificabilità)  

Nelle zone adiacenti ai sedimi degli aeroporti civili è fatto divieto di edificare ad uso  residenziale, secondo i criteri e i vincoli di cui alla presente legge.

Articolo 2
(divieti)

Nelle zone adiacenti ai sedimi degli aeroporti civili sono vietate le coltivazioni agricole ed ortofrutticole, è altresì vietato l’allevamento ad uso alimentare.

Articolo 3
(criteri)
 

1 - Per gli aeroporti con lunghezza di atterraggio inferiore a metri 1080 il divieto di edificazione ad uso residenziale  e di coltivazione  nonché di allevamento è di metri 1500 dal perimetro aeroportuale nelle direzioni di decollo e di atterraggio e di  metri 300 dalla restante parte del perimetro.

2 - Per gli aeroporti con lunghezza d’atterraggio pari o superiore a metri 1080 , ma inferiori a metri 1500 il divieto è di metri 2500 dal perimetro aeroportuale nelle direzioni di decollo e di atterraggio e di metri 500 dalla restante parte del perimetro.

3 -  Per gli aeroporti con lunghezza d atterraggio pari o superiore a metri 1500 il divieto e di metri 3500 dal perimetro aeroportuale nelle direzioni di decollo e di atterraggio e di metri 800 dalla restante parte del perimetro.

Articolo 3
(vincolo di attività)

 Entro l’area definita dall’articolo 2, sono consentite esclusivamente le attività funzionalmente connesse all’uso delle infrastrutture aeroportuali ed ai servizi collegati alle medesime.

 Articolo 4
(adeguamento dei piani regolatori generali)
 

Fatte salve le attività e gli insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, i piani regolatori generali sono adeguati alle disposizioni della medesima legge, tenendo conto dei requisiti stabiliti all’articolo 2.

Articolo 5
(sanzioni)

Chiunque contravviene a quanto stabilito dall’articolo 2 è punito con il sequestro del prodotto agricolo coltivato e dei capi  di bestiame allevati e se il fatto non costituisce un più grave reato, con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari a  20 milioni di lire.

Articolo 6
(clausola d’urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione e dell’articolo 43  dello Statuto ed entra  in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURL.