PROGETTO DI LEGGE n. 641
del 03/01/2000
DISCIPLINA
URBANISTICA NELLE ZONE LIMITROFE AI SEDIMI AEROPORTUALI
Di iniziativa del Consigliere Regionale
SILVIA
FERRETTO CLEMENTI
(A.N.)
RELAZIONE
La
normativa vigente in materia di
edificabilità e di attività agricola nelle aree limitrofe ai sedimi
aeroportuali è frammentaria e
lacunosa. Lo Stato vieta infatti
di costruire “ostacoli” alla navigazione aerea, ma non si preoccupa di
tutelare il diritto alla salute dei cittadini.
E’
paradossale dover constatare come ancor oggi in prossimità degli
aeroscali, dove forte è il disagio per l’inquinamento acustico, vengano
rilasciate licenze edilizie ad uso residenziale a poche decine di metri
dal perimetro aeroportuale.
Il
presente progetto di legge intende colmare un vuoto legislativo
individuando nelle adiacenze delle aerostazioni una sorta di “anello di
salvaguardia” all’interno del quale sarà assolutamente vietato
rilasciare concessioni per l’edilizia residenziale, saranno inoltre
vietate le coltivazioni agricole ed ortofrutticole nonché l’allevamento
di bestiame ad uso alimentare.
Notoriamente
un aeromobile in fase di decollo o di atterraggio rilascia sostanze
altamente inquinanti, come confermato dalla letteratura tecnica, medica e
scientifica di settore.
Articolo 1
(vincolo di edificabilità)
Nelle
zone adiacenti ai sedimi degli aeroporti civili è
fatto divieto di edificare ad uso residenziale,
secondo i criteri e i vincoli di cui alla presente legge.
Articolo
2
(divieti)
Nelle zone adiacenti ai sedimi degli aeroporti civili sono
vietate le coltivazioni agricole ed ortofrutticole, è
altresì vietato l’allevamento ad uso alimentare.
Articolo
3
(criteri)
1
- Per gli aeroporti con lunghezza di atterraggio inferiore a metri 1080 il
divieto di edificazione ad uso residenziale
e di coltivazione nonché
di allevamento è di metri 1500 dal perimetro aeroportuale nelle direzioni
di decollo e di atterraggio e di metri
300 dalla restante parte del perimetro.
2
- Per gli aeroporti con lunghezza d’atterraggio pari o superiore a metri
1080 , ma inferiori a metri 1500 il divieto è di metri 2500 dal perimetro
aeroportuale nelle direzioni di decollo e di atterraggio e di metri 500
dalla restante parte del perimetro.
3
- Per gli aeroporti con
lunghezza d atterraggio pari o superiore a metri 1500 il divieto e di
metri 3500 dal perimetro aeroportuale nelle direzioni di decollo e di
atterraggio e di metri 800 dalla restante parte del perimetro.
Articolo
3
(vincolo di attività)
Entro
l’area definita dall’articolo 2, sono consentite esclusivamente
le attività funzionalmente connesse all’uso
delle infrastrutture aeroportuali ed ai servizi collegati alle medesime.
Articolo
4
(adeguamento dei piani regolatori generali)
Fatte
salve le attività e gli insediamenti esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, i piani regolatori generali sono adeguati
alle disposizioni della medesima legge, tenendo conto dei requisiti
stabiliti all’articolo 2.
Articolo
5
(sanzioni)
Chiunque
contravviene a quanto stabilito dall’articolo 2 è
punito con il sequestro del prodotto agricolo coltivato e
dei capi di bestiame allevati
e se il fatto non costituisce un
più grave reato, con la sanzione amministrativa consistente
nel pagamento di una somma pari a 20
milioni di lire.
Articolo 6
(clausola d’urgenza)
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 127 della
Costituzione e dell’articolo 43 dello
Statuto ed entra in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul
BURL.