DI
INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE ——– Contributi per la conversione degli impianti di
riscaldamento —— RELAZIONE Il
problema dell’inquinamento atmosferico non è certo un problema di oggi
e a provocarlo, come in passato, sono urbanizzazioni, circolazione
veicolare, combustioni domestiche e attività industriali. Negli
ultimi mesi, causa anche condizioni atmosferiche sfavorevoli e
caratteristiche orografiche particolari, la qualità dell’aria della
nostra Regione – soprattutto nei centri urbani e nelle zone ad alta
densità abitativa - è stata
spesso compromessa, tanto che per cercare di far fronte all’emergenza si
è dovuti ricorrere a provvedimenti straordinari ma contingenti quali
della limitazione del traffico veicolare. Nei
mesi invernali una delle principali e più pericolose fonti di
inquinamento atmosferico è il riscaldamento domestico a carbone, olio
combustibile o gasolio, che, secondo studi autorevoli, in seguito alla
combustione liberano nell’aria enormi quantità di sostanze cancerogene. Sono
ancora molti gli impianti di riscaldamento alimentati a carbone, olio
combustibile e gasolio (solo a Milano si parla di più del 65% degli
impianti totali), un vero e proprio attentato alla salute dei cittadini. Questo
tipo di inquinamento è responsabile anche dell’aumento di numerose e
varie patologie e disturbi, come la bronchite cronica, l’ enfisema e
l’asma. La
soluzione sta nell’energia pulita. Come
già per l’auto elettrica, per la quale la Regione aveva previsto dei
contributi, è indispensabile ed urgente un intervento concreto ed
incentivante, da parte delle istituzioni e della Regione Lombardia in
particolare, finalizzato alla conversione degli impianti di riscaldamento
da carbone, olio combustibile, gasolio a gas metano. Proprio
qualche giorno fa la Conferenza Stato-Regioni ha approvato un decreto che
vieta dal 01 settembre 2005 l’utilizzo del carbone negli impianti di
riscaldamento. Anche
la Comunità Europea, con il quinto programma d’azione comunitaria in
materia di ambiente e le ultime direttive europee, prevede continui
obiettivi di riduzione di inquinamento dell’aria-ambiente. La
stessa Regione Lombardia stessa ha emanato un provvedimento regionale
urgente per il contenimento dell’inquinamento atmosferico datato 2002. La
modifica del tipo di alimentazione degli impianti di riscaldamento da
gasolio a metano non costituisce un’innovazione, ma rappresenta una
strategia ed un impegno importante, da parte della Regione Lombardia, per
la riduzione dell’inquinamento atmosferico, causa di danni ambientali e
di problemi per la salute dei
cittadini. Con
questo PDL ci si pone l’obiettivo di intervenire concretamente ed
urgentemente per incentivare, mediante finanziamenti a fondo perduto fino
ad un massimo del 50% dei costi ammissibili, cittadini singoli o
associati, enti pubblici e privati, a convertire i propri impianti di
riscaldamento a carbone, olio combustibile o gasolio in impianti a gas
metano, fonte d’energia pulita, a favore della tutela della salute dei
cittadini e dell’ambiente. Contributi
per la conversione degli impianti di riscaldamento Articolo
1 (Finalità) 1.
Con la presente legge vengono erogati contributi regionali a fondo
perduto per la conversione degli impianti da carbone, olio combustibile o
gasolio ad impianti a gas metano, a salvaguardia dell’ambiente e del
benessere delle persone. 2.
La Regione Lombardia incentiva e sostiene la diffusione e
l’incremento sul territorio regionale degli impianti di riscaldamento a
gas metano e promuove, tramite apposito finanziamento la conversione degli
impianti da carbone, olio combustibile
o gasolio a gas metano. Articolo
2 (Erogazione del contributo) 1. In attuazione del disposto dell’articolo 1, la giunta
regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto a tutti i
soggetti, singoli od associati, pubblici o privati che ne abbiano titolo,
con l’adozione dell’apposito schema di piano lavoro standard, che si
adoperino per la conversione dell’impianto di riscaldamento da carbone,
olio combustibile o gasolio a gas metano, fino ad un massimo del 50% della
spesa ritenuta ammissibile. 2.
Con apposita deliberazione della giunta regionale sono stabiliti:
- i termini e le modalità per la
presentazione delle domande
- i criteri e le priorità per l’ammissione
al contributo -
le modalità di erogazione del contributo -
i criteri per la determinazione dell’ammissibilità del contributo -
i criteri per un eventuale revoca del contributo finanziario -
i
termini del bando per individuare le aziende convenzionate per il servizio
da effettuarsi presso gli enti
locali beneficiari del contributo
Articolo
3 (Beneficiari) 1.
Possono presentare domanda di contributo tutti i soggetti, singoli
o associati, pubblici e privati, che esercitino un diritto reale di
godimento sul complesso edilizio, cui si riferisce l’intervento. Articolo
4 (Norma finanziaria) 1. Per le finalità previste dalla presente legge sono
autorizzate per l’anno 2002 e seguenti la spesa di euro
10.500.000,00 (diecimilionicinque centomila). Articolo
5 (Dichiarazione di urgenza) 1. La presente legge è
dichiarata urgente ai sensi dell’art.127 della Costituzione e
dell’art.43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione sul BURL 2. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
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