RELAZIONE
La presente legge si propone di favorire una campagna di promozione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica per il recupero della carta da macero e l’uso della carta riciclata con il duplice scopo di tutela ambientale e risparmio energetico.
Si dà attuazione al Decreto legislativo 22/97 (Decreto Ronchi) art. 19, comma 4, prevedendo che almeno il 40% della carta acquistata ogni anno dalla Regione (ed enti pubblici dipendenti) sia prodotta con carta riciclata.
E prevista una regolamentazione da parte del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale e degli enti strumentali della raccolta e uso della carta da macero all’interno dei rispettivi Uffici.
La presente legge, prevede, inoltre, una programmazione operata dalla Giunta Regionale delle iniziative promozionali e campagne informative con lo scopo di incentivare la raccolta e l’uso della carta da macero sia da parte degli enti pubblici operanti nella regione e sia da parte delle imprese private, nonché scuole e istituti professionali.
A tal fine sono previsti contributi agli enti pubblici suddetti su domanda degli interessati per le iniziative di adeguamento degli strumenti tecnici.
Sono previsti anche accordi con i produttori di carta riciclata al fine dello sviluppo di tale mercato.
All’art. 6 è prevista una relazione annuale della Giunta Regionale alla competente Commissione Consiliare.
ARTICOLO 1
(Finalita')
1. La Regione Lombardia favorisce anche con apposite campagne
promozionali e di sensibilizzazione dell' opinione pubblica il
recupero della carta da macero e l' uso della carta riciclata ai fini
della tutela dell' ambiente e del contenimento dei consumi energetici.
ARTICOLO 2
(Utilizzazione della carta riciclata)
1. La Giunta regionale, l' Ufficio di Presidenza del Consiglio e gli
organismi direttivi degli Enti strumentali nell' ambito delle
rispettive competenze regolamentano l' uso della carta riciclata e il
recupero della carta da macero da parte dei rispettivi uffici.
ARTICOLO 3
(Interventi promozionali)
1. La Giunta regionale approva entro il 31 dicembre di ogni anno un
programma di iniziative promozionali e di campagne di informazione
finalizzate ad incentivare la raccolta della carta da macero e l' uso
della carta riciclata da parte degli enti pubblici della Regione delle
scuole e delle imprese private in particolare di quelle operanti nel
settore della distribuzione. 2. Il programma individua la tipologia
degli interventi le relative modalita' di attuazione e la spesa
prevista per la realizzazione delle singole iniziative.
ARTICOLO 4
(Concessione di contributi)
1. La Giunta regionale e' autorizzata a
concedere agli enti pubblici di cui all' art. 3 comma 1 che attuino
iniziative dirette all' adeguamento degli strumenti tecnici un
contributo non superiore al 10 per cento della spesa sostenuta. 2. Per
ottenere tale contributo gli enti interessati presentano al Presidente
della Giunta regionale apposita domanda corredata da: a) descrizione
degli interventi per i quali e' richiesto il contributo; b)
documentazione comprovante che la spesa sostenuta corrisponde alle
finalita' della presente legge. 3. La Giunta regionale entro il 31
ottobre di ogni anno concede e liquida i contributi sulla base delle
domande pervenute fino ad esaurimento dei fondi all' uopo destinati
dal bilancio regionale per l' anno in corso.
ARTICOLO 5
(Promozione dello sviluppo del marcato della carta riciclata)
1. La Regione promuove appositi accordi con l' Ente Nazionale
Cellulosa e Carta ed i produttori di carta riciclata per lo sviluppo
del mercato di quest' ultima.
ARTICOLO 6
(Relazione annuale)
1. La Giunta regionale entro il 30 novembre di ogni anno presenta alla
competente Commissione del Consiglio regionale una relazione
contenente i dati sulla raccolta della carta da macero e l' uso della
carta riciclata nel territorio regionale e sugli effetti delle
iniziative promozionali e di informazione realizzate a norma dell'
articolo 3. 2. La regolamentazione di cui all' articolo 2 viene
disposta sulla base dei dati contenuti nella relazione prevista al
comma 1.
ARTICOLO 7
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si
provvede mediante istituzione nello stato di previsione della spesa
del Bilancio per l’anno finanziario 2005 degli U.P.B.:
- " Spese per interventi promozionali finalizzati al recupero della carta da macero e l' uso della carta riciclata" con lo stanziamento di Euro 25.000,00 in termini di competenza e di cassa
- " Contributi agli enti pubblici per gli interventi diretti all' adeguamento degli strumenti tecnici all' uso della carta riciclata" con lo stanziamento di Euro 25.000,00 in termini di competenza e di cassa
2. Agli oneri per gli esercizi successivi
si provvede con legge di bilancio.
ARTICOLO 8
(Norma transitoria)
1. In sede di prima applicazione la Giunta regionale approva il
programma di cui all' articolo 3 entro due mesi dall' entrata in
vigore della presente legge.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione Lombardia.