PROGETTO DI LEGGE n. 009 - 04/05/2005  

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INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELLE EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI CULTURALI E SCIENTIFICI
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RELAZIONE

Il nuovo Titolo V della Costituzione dispone all’articolo 117 tra le materie di legislazione concorrente l’ordinamento della comunicazione.

Questo progetto di legge si pone come obiettivo la realizzazione di programmi culturali e scientifici attraverso l'erogazione di contributi alle emittenti radiofoniche e televisive locali, promuovendo altresì la collaborazione con le Università lombarde.

I programmi televisivi e radiofonici culturali vengono troppo spesso per mere ragioni economiche e di audience, fortemente penalizzati nei palinsesti delle principali emittenti a diffusione nazionale.

Le trasmissioni radiofoniche e televisive, cosi come recita l’articolo 1 della Legge 103/1975 (“Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva”), devono concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese.

Il progetto nasce, quindi, per cercare di conciliare, attraverso un contributo economico regionale ad hoc, audience e cultura ed incentivare così la produzione di programmi culturali e scientifici da parte delle emittenti radiofoniche e televisive locali, contribuendo concretamente alla formazione culturale dell’individuo.

Articolo 1
(Finalità)  

La regione Lombardia, in attuazione dei principi e  delle competenze acquisite ai sensi degli articoli 21 e 117 della Costituzione, promuove la realizzazione, da parte delle emittenti radiofoniche e televisive regionali, di programmi culturali scientifici.  

Articolo 2
(Beneficiari)
 

Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione assegna alle emittenti radiofoniche e televisive ubicate in Lombardia, nonché alle sedi locali delle reti radiofoniche e televisive nazionali, contributi per la realizzazione, in collaborazione con le Università lombarde di programmi culturali e scientifici.  

Articolo 3
(Funzioni del Consiglio regionale)
 

Il Consiglio regionale, su proposta della GIunta Regionale,delibera gli indirizzi generali e i criteri di riparto, nonché i limiti di contributo in relazione alla consistenza del fondo.  

Articolo 4
(Funzioni della Giunta regionale)

La Giunta regionale, d'intesa con la Commissione consiliare competente, approva il piano di riparto dei finanziamenti.

Art. 5
(Norma finanziaria)

Agli oneri finanziari derivanti dalla applicazione della presente legge si provvederà a decorrere dall’esercizio finanziario corrente con gli stanziamenti che saranno individuati nella competente unità previsionale del bilancio regionale.