PROGETTO
DI LEGGE n. 009 - 04/05/2005
_____________ “INTERVENTI
REGIONALI A FAVORE DELLE EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE LOCALI PER LA
REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI CULTURALI E SCIENTIFICI” RELAZIONEIl
nuovo Titolo V della Costituzione dispone all’articolo 117 tra le
materie di legislazione concorrente l’ordinamento della comunicazione. Questo
progetto di legge si pone come obiettivo la realizzazione di programmi
culturali e scientifici attraverso l'erogazione di contributi alle emittenti radiofoniche e televisive locali,
promuovendo altresì la collaborazione con le Università lombarde. I
programmi televisivi e radiofonici culturali vengono troppo spesso per
mere ragioni economiche e di audience, fortemente penalizzati nei
palinsesti delle principali emittenti a diffusione nazionale. Le
trasmissioni radiofoniche e televisive, cosi come recita l’articolo 1
della Legge 103/1975 (“Nuove norme in materia di diffusione radiofonica
e televisiva”), devono concorrere allo sviluppo sociale e culturale del
Paese. Il progetto nasce, quindi, per cercare di conciliare, attraverso un contributo economico regionale ad hoc, audience e cultura ed incentivare così la produzione di programmi culturali e scientifici da parte delle emittenti radiofoniche e televisive locali, contribuendo concretamente alla formazione culturale dell’individuo. Articolo 1
La
regione Lombardia, in attuazione dei principi e
delle competenze acquisite ai sensi degli articoli 21 e 117 della
Costituzione, promuove la realizzazione, da parte delle emittenti
radiofoniche e televisive regionali, di programmi culturali scientifici. Articolo 2 Per
le finalità di cui all'articolo 1, la Regione assegna alle emittenti
radiofoniche e televisive ubicate in Lombardia, nonché alle sedi locali
delle reti radiofoniche e televisive nazionali, contributi per la
realizzazione, in collaborazione con le Università lombarde di programmi culturali
e scientifici. Articolo 3 Il
Consiglio regionale, su proposta della GIunta Regionale,delibera gli indirizzi generali e i
criteri di riparto, nonché i limiti di contributo in relazione alla
consistenza del fondo. Articolo 4
La Giunta regionale, d'intesa con la Commissione consiliare competente,
approva il piano di riparto dei finanziamenti. Art.
5 Agli oneri finanziari derivanti dalla applicazione della presente legge si provvederà a decorrere dall’esercizio finanziario corrente con gli stanziamenti che saranno individuati nella competente unità previsionale del bilancio regionale.
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