PDL
n. 239 del 28/05/2007
(ex
n. 53 del 22/09/2000)
ABROGAZIONE
DELLA L.R. 20 MARZO 1995, N. 12
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSEGNO VITALIZIO E INDENNITA'
DI FINE MANDATO DEI CONSIGLIERI
RELAZIONE
Le
attuali contingenze economiche che vedono il paese costretto in uno sforzo
collettivo non privo di accenti drammatici, impone che ad ogni livello
siano condivisi i sacrifici a maggior ragione dove il ruolo e la funzione
impongono esempi significativi che siano di incoraggiamento e di esempio
per la collettività.
E'
in questa ottica che il presente PDL elimina i vantaggi riconosciuti agli
eletti al Consiglio regionale con la corresponsione di vitalizi onerosi
per i bilanci pubblici e privi di obiettivi.
Con
l'abrogazione della legge sui vitalizi ai consiglieri regionali e sulle
indennità di fine mandato i consiglieri regionali riconquistano
l'integrità della indennità percepita, potendo utilmente scegliere le
modalità individuali per provvedere alle legittime necessità
previdenziali.
Sembra
che la quota a carico del bilancio pubblico solleciti nei cittadini
gravati da mille difficoltà riflessioni dannose per l'immagine
complessiva dell'Amministrazione regionale.
La
legge si è fatta carico di un regime transitorio che attenua, senza
eliminarli i diritti eventualmente già acquisiti, secondo modalità già
esplorate a livello nazionale.
ABROGAZIONE
DELLA L.R. 20 MARZO 1995, N. 12
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSEGNO VITALIZIO E INDENNITA'
DI FINE MANDATO DEI CONSIGLIERI
Art.1
1.
E' abrogata la l.r. 20 marzo 1995 n. 12 "Disposizioni in materia di
assegno vitalizio e indennità di fine mandato dei Consiglieri.
2.
Ai Consiglieri attualmente in carica sono restituiti i contributi versati ai
sensi della l.r. 12/95 nella misura del 100%.
Art.
2
1.
I Consiglieri che già percepiscono l'assegno vitalizio continuano a
percepirlo secondo gli importi attualmente in godimento, senza alcuna
rivalutazione o incremento previsto dalla l.r. 12/95.
Art.
3
1.
I Consiglieri che sono cessati dal mandato e che hanno versato i contributi
pervisti petr l'attribuzione dell'assegno vitalizio, percepiscono al
conseguimento del 60° anno di età l'assegno vitalizio determinato in
percentuale all'indennità di pensione spettante ai Consiglieri nel corso
dell'anno in cui inizia a decorrere l'assegno nella misura prevista dalla
seguente tabella:
Anni
di
contribuzione
|
Percentuale
sulla indennità mensile lorda
|
5
|
5
|
6
|
8
|
7
|
11
|
8
|
14
|
9
|
17
|
10
|
20
|
11
|
23
|
12
|
26
|
13
|
29
|
14
|
32
|
15 ed oltre
|
35
|
2. I Consiglieri che versino nelle condizioni di cui al comma 1, possono
chiedere in luogo dell'assegno vitalizio la sostituzione dei contributi
versati ai sensi della l.r. 12/95 nella misura del 100%, entro un anno dalla
entrata in vigore della presente legge.
Art.
4
1.
Alla determinazione della spesa prevista dalla presente legge
si provvede a decorrere dall'esercizio finanziario 1998 con legge di
approvazione di bilancio dei singoli esercizi.
2.
Allo stato di previsione della spesa per il 1997 sono apportate le
necessarie variazioni.