PDL n. 239 del 28/05/2007
(ex n. 53 del 22/09/2000
)

 

ABROGAZIONE DELLA L.R. 20 MARZO 1995, N. 12 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSEGNO VITALIZIO E INDENNITA'

 
DI FINE MANDATO DEI CONSIGLIERI


RELAZIONE
 

Le attuali contingenze economiche che vedono il paese costretto in uno sforzo collettivo non privo di accenti drammatici, impone che ad ogni livello siano condivisi i sacrifici a maggior ragione dove il ruolo e la funzione impongono esempi significativi che siano di incoraggiamento e di esempio per la collettività.  

E' in questa ottica che il presente PDL elimina i vantaggi riconosciuti agli eletti al Consiglio regionale con la corresponsione di vitalizi onerosi per i bilanci pubblici e privi di obiettivi.  

Con l'abrogazione della legge sui vitalizi ai consiglieri regionali e sulle indennità di fine mandato i consiglieri regionali riconquistano l'integrità della indennità percepita, potendo utilmente scegliere le modalità individuali per provvedere alle legittime necessità previdenziali.  

Sembra che la quota a carico del bilancio pubblico solleciti nei cittadini gravati da mille difficoltà riflessioni dannose per l'immagine complessiva dell'Amministrazione regionale.  

La legge si è fatta carico di un regime transitorio che attenua, senza eliminarli i diritti eventualmente già acquisiti, secondo modalità già esplorate a livello nazionale.

­ABROGAZIONE DELLA L.R. 20 MARZO 1995, N. 12 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSEGNO VITALIZIO E INDENNITA'

 
DI FINE MANDATO DEI CONSIGLIERI

 Art.1  

1. E' abrogata la l.r. 20 marzo 1995 n. 12 "Disposizioni in materia di assegno vitalizio e indennità di fine mandato dei Consiglieri.  

2. Ai Consiglieri attualmente in carica sono restituiti i contributi versati ai sensi della l.r. 12/95 nella misura del 100%.  

Art. 2

1. I Consiglieri che già percepiscono l'assegno vitalizio continuano a percepirlo secondo gli importi attualmente in godimento, senza alcuna rivalutazione o incremento previsto dalla l.r. 12/95.

Art. 3

1. I Consiglieri che sono cessati dal mandato e che hanno versato i contributi pervisti petr l'attribuzione dell'assegno vitalizio, percepiscono al conseguimento del 60° anno di età l'assegno vitalizio determinato in percentuale all'indennità di pensione spettante ai Consiglieri nel corso dell'anno in cui inizia a decorrere l'assegno nella misura prevista dalla seguente tabella:

 Anni di

contribuzione

Percentuale sulla indennità mensile lorda

5

  5

6

8

7

11

8

14

9

17

10

20

11

23

12

26

13

29

14

32

15 ed oltre

35

2. I Consiglieri che versino nelle condizioni di cui al comma 1, possono chiedere in luogo dell'assegno vitalizio la sostituzione dei contributi versati ai sensi della l.r. 12/95 nella misura del 100%, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 4  

1. Alla determinazione della spesa prevista dalla presente legge  si provvede a decorrere dall'esercizio finanziario 1998 con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi.  

2. Allo stato di previsione della spesa per il 1997 sono apportate le necessarie variazioni.