ABROGAZIONE
DELLA L.R. 20 MARZO 1995, N. 12 Le
attuali contingenze economiche che vedono il paese costretto in uno sforzo
collettivo non privo di accenti drammatici, impone che ad ogni livello
siano condivisi i sacrifici a maggior ragione dove il ruolo e la funzione
impongono esempi significativi che siano di incoraggiamento e di esempio
per la collettività. E'
in questa ottica che il presente PDL elimina i vantaggi riconosciuti agli
eletti al Consiglio regionale con la corresponsione di vitalizi onerosi
per i bilanci pubblici e privi di obiettivi. Con
l'abrogazione della legge sui vitalizi ai consiglieri regionali e sulle
indennità di fine mandato i consiglieri regionali riconquistano
l'integrità della indennità percepita, potendo utilmente scegliere le
modalità individuali per provvedere alle legittime necessità
previdenziali. Sembra
che la quota a carico del bilancio pubblico solleciti nei cittadini
gravati da mille difficoltà riflessioni dannose per l'immagine
complessiva dell'Amministrazione regionale. La
legge si è fatta carico di un regime transitorio che attenua, senza
eliminarli i diritti eventualmente già acquisiti, secondo modalità già
esplorate a livello nazionale. ABROGAZIONE
DELLA L.R. 20 MARZO 1995, N. 12 1. E' abrogata la l.r. 20 marzo 1995 n. 12 "Disposizioni in materia di assegno vitalizio e indennità di fine mandato dei Consiglieri. Art. 2 1. I Consiglieri che già percepiscono l'assegno vitalizio continuano a percepirlo secondo gli importi attualmente in godimento, senza alcuna rivalutazione o incremento previsto dalla l.r. 12/95. Art. 3 1. I Consiglieri che sono cessati dal mandato e che hanno versato i contributi pervisti petr l'attribuzione dell'assegno vitalizio, percepiscono al conseguimento del 60° anno di età l'assegno vitalizio determinato in percentuale all'indennità di pensione spettante ai Consiglieri nel corso dell'anno in cui inizia a decorrere l'assegno nella misura prevista dalla seguente tabella:
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