PROGETTO DI LEGGE N. 0383
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Istituzione del giorno della memoria per le vittime della
criminalità e i caduti nell'adempimento del dovere.
R e l a z i o n e
Le molte occasioni di ricordo delle persone rimaste vittime per causa del loro servizio o della loro funzione, in favore delle Istituzioni, o perché colpite dalla violenza di un atto criminale, costituiscono il più limpido ed efficace modo di affermare i valori etici che fondano il legame tra la società civile e le Istituzioni. Si tratta delle commemorazioni di Servitori dello Stato, giornalisti, politici, persone impegnate socialmente, semplici cittadini e chiunque altro sia stato reso vittima dall'illegalità.
Lo spirito di tali iniziative non è semplicemente rituale ne si esprime con il solo culto della memoria, ma punta a far rivivere nel presente ed a proiettare nel futuro il senso ed il messaggio di quell'impegno e quei sacrifici.
Accomunare nella celebrazione tutte le vittime del terrorismo, della mafia e di ogni forma di criminalità consente perciò di addensare ed elevare al massimo livello l’espressione dei principi su cui si regge la nostra società.
Si ritiene che la Regione lombarda, già in oltre occasioni distintasi per una particolare sensibilità nei confronti di questi temi, debba sancire nella maniera più esplicita ed autorevole l’importanza dei valori descritti istituendo ufficialmente il giorno della memoria per queste vittime. Si ritiene di individuare il 6 febbraio giorno della memoria per le vittime della criminalità e i caduti nell’adempimento del dovere. Giorno in cui, nel 1977, la banda “vallanzasca”, presso Dal mine, uccise due agenti di polizia.
PROGETTO DI LEGGE
ART. 1 – FINALITA’
La Regione Lombardia, riconoscendo l'alto valore civile e morale dei caduti nell'adempimento del dovere nonché il sacrificio di tutti coloro che hanno perso la vita a seguito di atti criminali, intende commemorare annualmente tutte le vittime del terrorismo, della mafia e di ogni forma di criminalità.
ART. 2 – GIORNO DELLA MEMORIA
1. Per le finalità di cui all' art. 1 è istituito il 6 febbraio di ogni anno quale giorno della memoria per le vittime del dovere e della criminalità.
2. In tale data il Consiglio Regionale dedica una seduta apposita per il ricordo delle vittime del dovere e della criminalità.
3. Si delega la Giunta Regionale a promuovere altre iniziative ritenute idonee a valorizzare questo giorno.
ART.3 – ENTRATA IN VIGORE
La presente Legge entra in vigore il giorno successiva alla sua pubblicazione nel BURL.