“CONTRIBUTI
DI SOLIDARIETA’ A FAVORE DELLE FAMIGLIE DELLE VITTIME
E DEI FERITI DELL’INCIDENTE DI LINATE
A
fronte dell’increscioso incidente avvenuto a Linate
l’8 ottobre 2001, nel quale sono morte 118 persone e molti sono
stati i feriti, e a seguito del quale il Comune di Milano ha già
stanziato alcuni miliardi a favore delle vittime, si ritiene
opportuno, da parte della Regione Lombardia, attivare un intervento
diretto a favore delle famiglie delle vittime e dei feriti
dell’incidente di Linate. Tale
intervento, inteso come contributo finanziario a fondo perduto,
è, da parte della Regione Lombardia, una doverosa risposta di
solidarietà alle vittime dell’incidente e una strategia di sostegno ai
propri cittadini. Questo
progetto di legge propone, quindi, di erogare dei contributi
regionali di solidarietà a sostegno delle famiglie delle vittime,
nonché dei feriti coinvolti nell’incidente. La
Giunta regionale stabilisce l’entità dei singoli contributi ai soggetti
de quo, individuati con decreto del presidente della Giunta, e provvede
all’erogazione del contributo stesso. “CONTRIBUTI
DI SOLIDARIETA’ A FAVORE DELLE FAMIGLIE DELLE VITTIME
E DEI FERITI DELL’INCIDENTE DI LINATE (Finalità) 1.Per le più
urgenti necessità la Regione Lombardia eroga alle famiglie delle vittime
e ai feriti dell’incidente di Linate avvenuto il giorno 8 ottobre 2001,
contributi di solidarietà a fondo perduto. Articolo 2(Modalità) 1.La Giunta entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge stabilisce l’entità del contributo per ciascuna famiglia delle vittime e per ciascun ferito coinvolto nell’incidente di Linate. 2.Il contributo viene erogato dalla Giunta regionale: a) in caso di decesso, al parente superstite o, in mancanza di questi, agli eredi legittimi; b) in caso di ferimento, al soggetto stesso. 3.Alla individuazione dei
soggetti di cui ai precedenti
commi provvede, con proprio decreto, il presidente della giunta regionale. Articolo
3 (Norma
finanziaria) 1.Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di € 1.032.913,80. 2.Agli oneri
finanziari derivanti dalla applicazione della presente legge la Giunta
provvederà a decorrere dall’esercizio finanziario 2002 con gli
stanziamenti che saranno individuati nella competente unità previsionale
del bilancio regionale. Articolo 4 1.La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell’articolo 43 dello Statuto ed
entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione. |