“CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA’ A FAVORE DELLE FAMIGLIE DELLE VITTIME  E DEI FERITI DELL’INCIDENTE DI LINATE
AVVENUTO
IL GIORNO
8 OTTOBRE 2001”


RELAZIONE

A fronte dell’increscioso incidente avvenuto a Linate  l’8 ottobre 2001, nel quale sono morte 118 persone e molti sono stati i feriti, e a seguito del quale il Comune di Milano ha già  stanziato alcuni miliardi a favore delle vittime, si ritiene opportuno, da parte della Regione Lombardia, attivare un intervento diretto a favore delle famiglie delle vittime e dei feriti dell’incidente di Linate.

Tale intervento, inteso come contributo finanziario a fondo perduto,  è, da parte della Regione Lombardia, una doverosa risposta di solidarietà alle vittime dell’incidente e una strategia di sostegno ai propri cittadini.

Questo progetto di legge propone, quindi, di erogare dei contributi  regionali di solidarietà a sostegno delle famiglie delle vittime, nonché dei feriti coinvolti nell’incidente.

La Giunta regionale stabilisce l’entità dei singoli contributi ai soggetti de quo, individuati con decreto del presidente della Giunta, e provvede all’erogazione del contributo stesso.  

     

“CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA’ A FAVORE DELLE FAMIGLIE DELLE VITTIME  E DEI FERITI DELL’INCIDENTE DI LINATE
AVVENUTO
IL GIORNO 8 OTTOBRE 2001”  

 Articolo 1

(Finalità)  

1.Per le più urgenti necessità la Regione Lombardia eroga alle famiglie delle vittime e ai feriti dell’incidente di Linate avvenuto il giorno 8 ottobre 2001, contributi di solidarietà a fondo perduto.  

Articolo 2

(Modalità)  

1.La Giunta entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge stabilisce l’entità del contributo per ciascuna famiglia delle vittime e per ciascun ferito coinvolto nell’incidente di Linate.

2.Il contributo viene erogato dalla Giunta regionale:

a)      in caso di decesso,  al parente superstite o, in mancanza di questi, agli eredi legittimi;

b)      in caso di ferimento, al soggetto stesso.

3.Alla individuazione dei soggetti di  cui ai precedenti commi provvede, con proprio decreto, il presidente della giunta regionale.  

Articolo 3

(Norma finanziaria)  

1.Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di € 1.032.913,80.

2.Agli oneri finanziari derivanti dalla applicazione della presente legge la Giunta provvederà a decorrere dall’esercizio finanziario 2002 con gli stanziamenti che saranno individuati nella competente unità previsionale del bilancio regionale.  

Articolo 4 
(Dichiarazione di urgenza)  

1.La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.