INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELL'ISTITUZIONE DI CORSI
DI LINGUA E CIVILTA' LATINA

RELAZIONE

Una lingua è il risultato della storia e della cultura di una società.

Il latino è il più alto e complesso simbolo della nostra identità culturale e religiosa, radice profonda dell'Italia e dell'Europa, insostituibile veicolo di trasmissione dei saperi ed orizzonte d'una plausibile convivenza pacifica fra popoli diversi.  

 

Per questo negli ultimi anni, in tutto il mondo occidentale, si sta assistendo alla rinascita degli studi classici ed in particolare del latino. E questo non solo nei paesi europei di origine neolatina, ma in tutta Europa e negli Stati Uniti d'America, dove vi è un grande fervore di ricerche e di studi.  

 

La riscoperta del valore delle lingue classiche è dunque chiave indispensabile di lettura di tutte le scienze formative, rivalutazione del senso storico, recupero del rapporto di continuità con il passato e difesa della Memoria storica, senza la quale non esiste conoscenza né identità.   

L'insegnamento del latino infatti incrementa e sviluppa le possibilità di accesso a tutto il patrimonio umanistico che è parte fondamentale della nostra cultura.

 

Una maggiore capacità di riflessione sulla lingua e di formalizzazione delle strutture linguistiche  e una migliore capacità critica - per quanto riguarda lessico, sintassi e morfologia - favoriscono anche la produzione in italiano, soprattutto per quanto riguarda l'organizzazione e la strutturazione del discorso.

 

In una società che si presenta sempre più informatizzata, il latino non deve essere più considerato una lingua dotta ed elitaria, ma una lingua viva, in grado di trasmettere capacità logico-linguistiche e di ampliare l'educazione culturale di ognuno di noi.

 

Riscoprire il valore della cultura umanistica attraverso l'apprendimento del latino significa dare significato alle parole che quotidianamente usiamo, approfondire ed arricchire la conoscenza della lingua italiana.

 

Questo progetto di legge dunque si propone di ridare vigore al patrimonio umanistico, linguistico e culturale della lingua e della civiltà latina, mediante un finanziamento regionale finalizzato all'istituzione di corsi di lingua e di civiltà latina, a favore di scuole, istituzioni pubbliche e private, associazioni culturali ed enti di formazione.

I crediti acquisiti partecipando ad un corso di lingua latina, verificati e certificati dall'ente che eroga il corso stesso (circoli, associazioni, etc.), saranno spendibili dai corsisti all'interno del proprio percorso formativo.

 

 INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELL'ISTITUZIONE DI CORSI
DI LINGUA E CIVILTA' LATINA
 

Articolo 1
(Oggetto)

La presente legge disciplina gli interventi della regione a favore l'istituzione di corsi di lingua e civiltà latina.

Articolo 2
(Obiettivi)  

Gli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge sono:

·          ravvivare l'interesse per il latino, radice primaria dell'identità europea, archivio culturale e scientifico ed efficace strumento d'interpretazione e di resistenza alla banalizzazione globale;

·          recuperare la tradizione umanistica, l'identità culturale e religiosa e le radici profonde dell'Italia e dell'Europa;  

·          approfondire ed arricchire la conoscenza della lingua italiana;

·          sviluppare le capacità logico-linguistiche;

·          accrescere la formazione umana e culturale;  

·          potenziare un metodo analitico di studio e le capacità di sintesi attraverso un lavoro organico e sistematico tale da avvantaggiare lo studio di tutte le discipline;

·         acquisire un credito formativo.

     

Articolo 3
(Funzioni della Regione)
 

·    La Regione concede contributi finalizzati all'istituzione di corsi di lingua e di civiltà latina.

·    Il piano annuale dei finanziamenti viene predisposto dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'istruzione, entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande da parte dei beneficiari.

·    Il Consiglio regionale approva il piano dei finanziamenti e le eventuali modifiche ed integrazioni.

 Articolo 4
(Beneficiari)

I beneficiari dei contributi di cui alla presente legge sono scuole, istituti pubblici e privati, circoli e associazioni culturali, enti di formazione che istituiscano al proprio interno corsi di lingua e di civiltà latina.

Articolo 5
(Norme finanziarie)
 

Alla determinazione delle spese previste dalla presente legge, si provvede a decorrere dall'esercizio finanziario corrente con legge di approvazione del bilancio .