“DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO ED IL
SOSTEGNO DELLE COMUNITÀ GIOVANILI QUALE STRUMENTO DI CRESCITA CULTURALE E
SOCIALE DELLA POPOLAZIONE GIOVANILE”
di iniziativa del Consigliere Regionale
SILVIA
FERRETTO CLEMENTI
(A.N.)
MILANO, 04/05/2005
Con questo progetto di
legge si inte
“DISPOSIZIONI PER IL
RICONOSCIMENTO ED IL SOSTEGNO DELLE COMUNITÀ GIOVANILI QUALE STRUMENTO DI
CRESCITA CULTURALE E SOCIALE DELLA POPOLAZIONE GIOVANILE”
Art. 1 (Finalità)
1.
La Regione
promuove, favorisce e sostiene le Comunità giovanili quali strumenti di
crescita culturale e sociale della popolazione giovanile, riconosce
2.
La Regione
favorisce la costituzione di Comunità giovanili che espressamente co
Art. 2 (Soggetti beneficiari )
1.
Le Comunità
giovanili sono aperte agli studenti e ai giovani fino ai trent’anni
di età, senza alcuna discriminazione politica,
culturale, religiosa, etica e sociale
2.
La Comunità
giovanile è l’insieme di persone aggregate stabilmente che non abbiano fini di lucro e che svolgono le seguenti attività:
a) organizzazione della vita associativa come esperienza comunitaria,
al fine di favorire la maturazione e la consapevolezza della personalità nel
rispetto degli altri;
b) educazione all’impegno sociale, civile, alla partecipazione ed
alle conoscenze culturali;
c)
sportive, ricreative, sociali, didattiche, ambientali,
culturali, turistiche, agricole, artigianali, artistiche e formazione
professionale.
3.
Le Comunità giovanili possono essere promosse da:
a) enti pubblici, singoli od associati;
b) enti,
associazioni, consorzi di associazioni ed organismi
privati comunque denominati, nei cui statuti siano previste le finalità di cui
alla presente legge.
4.
Le Comunità giovanili possono costituirsi anche sotto forma di
autogestione seco
5.
Le Comunità giovanili, regolarmente costituite, possono accedere
ai benefici di cui alla presente legge.
Art. 3 (Interventi regionali)
1.
La Regione concede contributi per il finanziamento di:
a) iniziative concernenti direttamente la realizzazione delle
attività di cui all’art. 2 comma 2;
b) interventi di recupero, riadattamento e sistemazione di edifici
e strutture pubbliche e private da destinarsi a sede di Comunità giovanili o
per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2, comma 2.
2.
La Regione concede l’uso a titolo gratuito di immobili
di proprietà regionale, vincolato al loro recupero, da destinarsi a sede della
Comunità giovanile o per lo svolgimento
delle attività di cui all’art. 2, comma 2.
3.
I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili tra
loro. E’ escluso il cumulo con altri benefici regionali.
4.
I soggetti di cui all’art. 2 possono
stipulare convenzioni con altri soggetti pubblici o privati
Art. 4 (Presentazione delle doma
1.
Per la concessione dei contributi e benefici di cui all’art. 3, i soggetti interessati presentano doma
2.
Gli atti costitutivi fo
3.
I contributi e i benefici di cui all’art. 3 non possono essere erogati a coloro che hanno subito co
Art. 5 (Concessione, erogazione e revoca
dei contributi)
1.
L’esame delle
doma
a) qualità del progetto presentato e sua idoneità alla
realizzazione delle iniziative per le quali si chiede il contributo;
b) carenza, in rapporto alle esigenze, di analoghe iniziative
nell’ambito territoriale di riferimento;
c)
esperienza maturata nell’ambito di attività previste dal
progetto.
2.
I provvedimenti
di concessione, nonché le relative modalità di
erogazione sono adottati con provvedimento del
3.
La concessione
dei contributi di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) e b), avviene nei limiti
dello stanziamento di
bilancio.
4.
Il limite di cui al comma 3 per i progetti pluriennali è riferito alle
spese preventivate per ciascun anno di riferimento.
5.
La misura del
contributo concesso può essere ridotta in sede di liquidazione qualora venga accertata una spesa inferiore a quella preventivata
ovvero in presenza di documentazione non idonea a giustificare il re
6.
E’ disposta la revoca dei contributi e
benefici qualora :
a) non vengano rispettate le finalità della presente legge
b) siano accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione delle spese;
c)
si realizzi un’iniziativa diversa da quella i
d) l’immobile sede della Comunità giovanile o utilizzato
per lo svolgimento delle attività di cui
all’art. 2, comma 2, sia occupato abusivamente o senza regolare contratto
e) sia accertato che i soggetti destinatari dei contributi
e dei benefici hanno subito co
Art,
6 (Disposizioni di attuazione)
1.
Con
provvedimento della Giunta regionale sono definiti:
a) i requisiti minimi essenziali degli atti costitutivi
fo
b) le modalità di utilizzo degli immobili di cui all’art.
3, comma 2;
c)
i requisiti di ammissibilità, le modalità di
presentazione e la documentazione da allegare alle doma
Art. 7 (Norma finanziaria)
Agli o