PROGETTO DI LEGGE n. 017 – 04/05/2005

 

 

 

 

 

 

“DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO ED IL SOSTEGNO DELLE COMUNITÀ GIOVANILI QUALE STRUMENTO DI CRESCITA CULTURALE E SOCIALE DELLA POPOLAZIONE GIOVANILE”

 

 

di iniziativa del Consigliere Regionale

SILVIA FERRETTO CLEMENTI

(A.N.)

 

 

 

 

MILANO, 04/05/2005

 

RELAZIONE

 

Con questo progetto di legge si intende favorire la costituzione di Comunità giovanili che espressamente condannano l’uso della violenza, l’utilizzo di qualsiasi sostanza psicoattiva, e che espressamente si impegnano per la civile convivenza, la tolleranza, il contrasto ad ogni discriminazione, la tutela e il rispetto della proprietà privata.

 

 

“DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO ED IL SOSTEGNO DELLE COMUNITÀ GIOVANILI QUALE STRUMENTO DI CRESCITA CULTURALE E SOCIALE DELLA POPOLAZIONE GIOVANILE”

 

Art. 1 (Finalità)

 

1.      La Regione promuove, favorisce e sostiene le Comunità giovanili quali strumenti di crescita culturale e sociale della popolazione giovanile, riconoscendo alle stesse il ruolo di promozione e di integrazione sociale per lo sviluppo della democrazia.

 

2.      La Regione favorisce la costituzione di Comunità giovanili che espressamente condannano l’uso della violenza, l’utilizzo di qualsiasi sostanza psicoattiva, e che espressamente si impegnano per la civile convivenza, la tolleranza, il contrasto ad ogni discriminazione, la tutela e il rispetto della proprietà privata.

 

 

Art. 2 (Soggetti beneficiari )

 

1.      Le Comunità giovanili sono aperte agli studenti e ai giovani fino ai trent’anni di età, senza alcuna discriminazione politica, culturale, religiosa, etica e sociale

 

2.      La Comunità giovanile è l’insieme di persone aggregate stabilmente che non abbiano fini di lucro e che svolgono le seguenti attività:

a)     organizzazione della vita associativa come esperienza comunitaria, al fine di favorire la maturazione e la consapevolezza della personalità nel rispetto degli altri;

b)     educazione all’impegno sociale, civile, alla partecipazione ed alle conoscenze culturali;

c)      sportive, ricreative, sociali, didattiche, ambientali, culturali, turistiche, agricole, artigianali, artistiche e formazione professionale.

 

3. Le Comunità giovanili possono essere promosse da:

       a) enti pubblici, singoli od associati;

 b) enti, associazioni, consorzi di associazioni ed organismi privati comunque denominati, nei cui statuti siano previste le finalità di cui alla presente legge.

 

4. Le Comunità giovanili possono costituirsi anche sotto forma di autogestione secondo quanto previsto dal proprio regolamento di funzionamento.

 

5. Le Comunità giovanili, regolarmente costituite, possono accedere ai benefici di cui alla presente legge.

 

 

Art. 3 (Interventi regionali)

 

1. La Regione concede contributi per il finanziamento di:

a)     iniziative concernenti direttamente la realizzazione delle attività di cui all’art. 2 comma 2;

b)     interventi di recupero, riadattamento e sistemazione di edifici e strutture pubbliche e private da destinarsi a sede di Comunità giovanili o per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2, comma 2.

 

2. La Regione concede l’uso a titolo gratuito di immobili di proprietà regionale, vincolato al loro recupero, da destinarsi a sede della Comunità giovanile o  per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2, comma 2. 

 

3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili tra loro. E’ escluso il cumulo con altri benefici regionali.

 

4. I soggetti di cui all’art. 2  possono stipulare convenzioni con altri soggetti pubblici o privati

 

 

Art. 4 (Presentazione delle domande)

 

1. Per la concessione dei contributi  e  benefici di cui all’art. 3, i soggetti  interessati presentano domanda, sottoscritta dal rappresentante legale, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Direzione generale competente in materia di Sport e Giovani  corredata da un  progetto dettagliato delle iniziative e degli interventi volti al perseguimento delle finalità della presente legge, nonché, per i soggetti di cui all’art. 2, comma 4, dal regolamento di funzionamento.

 

2. Gli atti costitutivi fondamentali delle Comunità giovanili devono contenere un esplicito riferimento alle finalità di cui all’art. 1 della presente legge.

 

3. I contributi e i benefici di cui all’art. 3 non possono essere erogati a coloro che hanno subito condanne definitive per delitti dolosi commessi con violenza su persone o cose, ovvero di occupazione abusiva di terreni od edifici o di ingresso abusivo in terreni o edifici.

 

 

Art. 5 (Concessione, erogazione e revoca dei contributi)

 

1.      L’esame delle domande è effettuato da una Commissione tecnica nominata dal Direttore della Direzione generale Sport e Giovani che procede alla valutazione delle domande secondo i seguenti criteri:

a)     qualità del progetto presentato e sua idoneità alla realizzazione delle iniziative per le quali si chiede il contributo;

b)     carenza, in rapporto alle esigenze, di analoghe iniziative nell’ambito territoriale di riferimento;

c)      esperienza maturata nell’ambito di attività previste dal progetto.

 

2.      I provvedimenti di concessione, nonché le relative modalità di erogazione sono adottati con provvedimento del Direttore della Direzione generale Sport e Giovani secondo l’ordine di scorrimento dell’elenco di cui all’art. 2, comma 2.

 

3.      La concessione dei contributi di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) e b), avviene nei limiti dello                 stanziamento di bilancio.

 

4.      Il limite di cui al comma 3 per i progetti pluriennali è riferito alle spese preventivate per ciascun anno di riferimento.

 

5.      La misura del contributo concesso può essere ridotta in sede di liquidazione qualora venga accertata una spesa inferiore a quella preventivata ovvero in presenza di documentazione non idonea a giustificare il rendiconto di gestione presentato.

 

6.       E’ disposta la revoca dei contributi e benefici qualora :

a)     non vengano rispettate le finalità della presente legge

b)     siano accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione delle spese;

c)      si realizzi un’iniziativa diversa da quella indicata nel progetto per il quale è stato erogato il contributo;

d)     l’immobile sede della Comunità giovanile o utilizzato per  lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2, comma 2, sia occupato abusivamente o senza regolare contratto

e)     sia accertato che i soggetti destinatari dei contributi e dei benefici hanno subito condanne definitive per i delitti dolosi di cui all’art. 4, comma 2. 

 

 

Art, 6 (Disposizioni di attuazione)

 

1.      Con provvedimento della Giunta regionale sono definiti:

a)     i requisiti minimi essenziali degli atti costitutivi fondamentali delle Comunità giovanili di cui all’art. 2;

b)     le modalità di utilizzo degli immobili di cui all’art. 3, comma 2;

c)      i requisiti di ammissibilità, le modalità di presentazione e la documentazione da allegare alle domande di cui all’art.4.

 

 

Art. 7 (Norma finanziaria)

 

Agli oneri finanziari derivanti dall’applicazione della presente legge si provvederà a decorrere dall’esercizio finanziario corrente con stanziamenti previsti dalla legge di bilancio.