Progetto di legge n.213 del 10/06/1997

PREVENZIONE DEI DANNI ALLA SALUTE DERIVANTI DAI CAMPI ELETTROMAGNETICI GENERATI DA ELETTRODOTTI

  di iniziativa deI Consigliere regionale

 

 SILVIA FERRETTO CLEMENTI

(AN)

 

Milano, 03/07/00

RELAZIONE

 La consapevolezza e la preoccupazione del fatto che una esposizione prolungata ai campi elettrici e magnetici diffusi nell'ambiente possa generare danni alla salute pubblica sono crescenti e sempre maggiormente suffragate da indagini epidemiologiche e studi di laboratorio.  

Ciò autorizza e rende opportuna la proposta di un progetto di legge regionale in materia nonostante l'attuale assenza di una legislazione organica riguardante l'esposizione ai campi elettromagnetici.

  

 Art.1 - FINALITA' 

1. La regione Lombardia, con la presente legge, adotta misure atte a prevenire i danni alla salute derivanti dai campi elettrici e magnetici generati da elettrodotti, nonché i danni all'ambiente ed al paesaggio.  

Art.2 - STRUMENTI URBANISTICI 

1. Negli strumenti urbanistici e loro varianti, adottati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, devono essere evidenziati i tracciati degli elettrodotti e la relativa fascia di rispetto. 

2. All'interno di detta fascia non è consentita alcuna destinazione urbanistica residenziale o per altra attività che comporti tempi di permanenza prolungati di persone.  

Art.3 - FASCIA DI RISPETTO DELLE LINEE AEREE ESTERNE 

1. Nei progetti di elettrodotti è individuata una fascia di rispetto nella quale i valori del campo elettrico e del campo di induzione magnetica misurati a 1,5 metri da terra ed all'esterno delle abitazioni e dei luoghi di permanenza se esistenti, non superino i coefficienti fissati dal D.P.C.M. 23 aprile 1992 e dalla successiva normativa in materia. 

2. Il tracciato degli elettrodotti è mantenuto ad almeno 150 metri di distanza dai fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporti tempi di permanenza prolungata di persone. 

3. In sede di progettazione delle linee elettriche nonché di approvazione di destinazioni urbanistiche residenziali o per altre attività che comportino tempi di permanenza prolungati di persone, al fine di considerare gli effetti di sovrapposizione dei campi magnetici ed elettrici, devono essere valutati i livelli di esposizione della popolazione tenendo conto degli eventuali campi elettrici o magnetici preesistenti. 

Art.4 - PROCEDIMENTO DI INTESA 

1. Nel procedimento per l'accertamento della conformità urbanistica dei progetti degli elettrodotti, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, il parere regionale ha per oggetto le fasce di rispetto di cui all'art.3.

Art.5 - MISURE DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO

 1. Nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonché dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici e ambientali, il parere della regione, di cui all'art. 4,  è rilasciato a condizione che nel territorio vincolato e nelle sue vicinanze l'elettrodotto corra in cavo sotterraneo e siano previste, in fase di progettazione, particolari misure onde evitare danni all' ambiente e al paesaggio.

 Art. 6 CLAUSOLA D’URGENZA

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 127 della Costituzione dell’art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul B.U.R.L.