Progetto di legge n.213 del 10/06/1997PREVENZIONE
DEI DANNI ALLA SALUTE DERIVANTI DAI CAMPI ELETTROMAGNETICI
GENERATI DA ELETTRODOTTI
di iniziativa deI
Consigliere regionale SILVIA FERRETTO CLEMENTI (AN) Milano,
03/07/00 RELAZIONE La
consapevolezza e la preoccupazione del fatto che una esposizione
prolungata ai campi elettrici e magnetici diffusi nell'ambiente possa
generare danni alla salute pubblica sono crescenti e sempre maggiormente
suffragate da indagini epidemiologiche e studi di laboratorio. Ciò
autorizza e rende opportuna la proposta di un progetto di legge
regionale in materia nonostante l'attuale assenza di una legislazione
organica riguardante l'esposizione ai campi elettromagnetici. Art.1
- FINALITA' 1.
La regione Lombardia, con la presente legge, adotta misure atte a
prevenire i danni alla salute derivanti dai campi elettrici e magnetici
generati da elettrodotti, nonché i danni all'ambiente ed al paesaggio. Art.2
- STRUMENTI URBANISTICI 1.
Negli strumenti urbanistici e loro varianti, adottati dopo la data di
entrata in vigore della presente legge, devono essere evidenziati i
tracciati degli elettrodotti e la relativa fascia di rispetto. 2.
All'interno di detta fascia non è consentita alcuna destinazione
urbanistica residenziale o per altra attività che comporti tempi di
permanenza prolungati di persone. Art.3
- FASCIA DI RISPETTO DELLE LINEE AEREE ESTERNE 1.
Nei progetti di elettrodotti è individuata una fascia di rispetto nella
quale i valori del campo elettrico e del campo di induzione magnetica
misurati a 1,5 metri da terra ed all'esterno delle abitazioni e dei
luoghi di permanenza se esistenti, non superino i coefficienti fissati
dal D.P.C.M. 23 aprile 1992 e dalla successiva normativa in materia. 2.
Il tracciato degli elettrodotti è mantenuto ad almeno 150 metri di
distanza dai fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che
comporti tempi di permanenza prolungata di persone. 3. In sede di progettazione delle linee elettriche nonché di approvazione di destinazioni urbanistiche residenziali o per altre attività che comportino tempi di permanenza prolungati di persone, al fine di considerare gli effetti di sovrapposizione dei campi magnetici ed elettrici, devono essere valutati i livelli di esposizione della popolazione tenendo conto degli eventuali campi elettrici o magnetici preesistenti. Art.4
- PROCEDIMENTO DI INTESA 1.
Nel procedimento per l'accertamento della conformità urbanistica dei
progetti degli elettrodotti, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 81 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, il parere
regionale ha per oggetto le fasce di rispetto di cui all'art.3. Art.5
- MISURE DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO 1.
Nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali,
nonché dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica a
tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici,
paesaggistici e ambientali, il parere della regione, di cui all'art. 4,
è rilasciato a condizione che nel territorio vincolato e nelle
sue vicinanze l'elettrodotto corra in cavo sotterraneo e siano previste,
in fase di progettazione, particolari misure onde evitare danni all'
ambiente e al paesaggio. Art.
6 CLAUSOLA D’URGENZA La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 127 della
Costituzione dell’art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione sul B.U.R.L. |