PROGETTO DI LEGGE n. 011 - 04/05/2005
(ex 276 - 18/10/2002)

di iniziativa del Consigliere  

SILVIA FERRETTO CLEMENTI (A.N.)  

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INIZIATIVE VOLTE AL RECUPERO E
ALLA VALORIZZAZIONE DELLE EDICOLE
 

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 RELAZIONE

La materia delle rivendite di giornali e riviste è disciplinata, allo stato attuale, dalle seguenti fonti normative:

o        legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modifiche ed integrazioni di cui alle leggi:

o        13 aprile 1999, n. 108, legge delega con la quale è stata demandata al Governo la competenza di emanare un decreto legislativo di riordino del comparto;

o        d.lgs. 24 aprile 2001, n. 170 con il quale il governo ha provveduto, in attuazione della predetta legge delega, al riordino del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica.

 

Nel quadro delle fonti sinteticamente delineato, si inserisce inoltre la recente riforma del Titolo V della Costituzione, attuata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Alla luce della riforma e del nuovo riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni, la disciplina della vendita della stampa quotidiana e periodica risulta essere attribuita alla competenza legislativa esclusiva regionale, all'interno della più vasta materia del commercio interno.  

Questo provvedimento nasce dalla considerazione che se le edicole, presenti in modo capillare su tutto il territorio regionale ed in particolare nei grandi centri urbani, fossero esteticamente più gradevoli ed uniformi l’arredo urbano dei comuni lombardi potrebbe migliorare decisamente.

Numerosi sono  i chioschi-edicola vecchi ed antiestetici, la cui inadeguatezza estetica e funzionale risulta ancora più evidente in quegli ambiti urbani di rilevanza storico-artistica e ambientale, come i centri storici e i parchi.

Di qui l’esigenza di sostenere una riqualificazione e omogeneizzazione delle strutture  architettoniche delle edicole presenti nonché della loro funzionalità gestionale, rendendole esteticamente più gradevoli ed in armonia con il contesto nel quale sono inserite, valorizzandole in quanto prezioso punto di riferimento per cittadini e turisti nonché punto di contatto privilegiato con l’informazione e migliorandone la ”vivibilità” assicurando così all’edicolante un ambiente di lavoro più comodo e funzionale.

Nell’ambito di un progetto di ammodernamento globale e affinché le città si pongano in un contesto sempre più europeo, il provvedimento prevede dunque un contributo regionale di sostegno a favore di quegli edicolanti che vogliano ammodernare ed abbellire la struttura della propria edicola.

Penso dunque alla definizione di un sistema coordinato di immagine per  le edicole  per tutto il territorio regionale: tutte dello stesso colore, (ipotizzabile il colore verde milanese dei vecchi tram, simbolo della città capoluogo della regione) e di maggiori dimensioni, ove possibile.

La Regione, infine, potrebbe utilizzare le edicole per la distribuzione di materiale informativo, contando così su una capillare diffusione delle proprie iniziative (bandi, concorsi,  inziative culturali,…) a tutto vantaggio dei cittadini che potranno venirne a conoscenza in modo più facile ed immediato.

 

Art. 1 
(Finalità)

La regione, nell’ambito di quanto disposto dall’art. 6 del D. Lgs. 24 aprile 2001, n. 170 “Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell’art. 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108” promuove e sostiene iniziative di ammodernamento ed abbellimento delle strutture delle edicole al fine di valorizzare architettonicamente e funzionalmente le edicole, erogando un apposito contributo economico per l’ammodernamento delle strutture.

 

Articolo 2
(Beneficiari)
 

Destinatarie del contributo di cui all’art. 1 della presente legge sono i proprietari e i gestori di edicole e di chioschi-edicola che intendono ammodernare le proprie strutture sulla base delle indicazioni stabilite dalla Regione, presentano regolare richiesta di finanziamento e si impegnano eventualmente, sulla base di un apposito accordo, ad esporre materiale informativo gratuito fornito dalla Regione.  

La Regione concede contributi, la cui entità è variabile e potrà arrivare fino ad un massimo del 50% del costo dell’intervento nel caso in cui l’edicolante sottoscriva l’accordo di divulgazione del materiale informativo regionale, ai gestori o ai proprietari di edicole e di chioschi-edicola per il miglioramento e l’abbellimento delle strutture, nel rispetto dei parametri di cui all’art. 1 della presente legge.  

Art. 3  
(Compiti dei comuni)

1.       I comuni nell’ambito della presente legge esercitano le seguenti funzioni:

a)       ricevono, valutano e decidono sull’accoglimento delle domande per la concessione del contributo, secondo i criteri ed i requisiti  definiti dalla Regione;

b)       erogano il contributo nei limiti delle risorse allo scopo assegnate dalla Regione; 

c)       compiono i necessari accertamenti, anche successivi, sulla veridicità delle dichiarazioni rese e vigilano, anche attraverso controlli a campione, sull’effettivo rispetto delle disposizioni regionali;

d)       verificano  la rispondenza agli obiettivi prefissati e degli impegni assunti, ivi compresa l’esposizione dei materiali divulgativi forniti dalla Regione.   

Art. 4
(Definizione criteri)

La Giunta regionale entro 90 giorni, d’intesa con le associazioni degli editori e dei distributori, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei rivenditori e con parere conforme della commissione competente, stabilisce i criteri per l’assegnazione dei contributi e per l’omologazione strutturale dei punti vendita, in funzione anche dell’arredo urbano e dell’assetto urbanistico dell’area.  

Art. 5
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri finanziari derivanti dalla applicazione della presente legge si provvederà a decorrere dall’esercizio finanziario corrente con gli stanziamenti che saranno individuati nella competente unità previsionale del bilancio regionale.