PROGETTO DI
LEGGE n. 011 - 04/05/2005
(ex 276
- 18/10/2002)
di
iniziativa del Consigliere
SILVIA
FERRETTO CLEMENTI (A.N.)
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INIZIATIVE
VOLTE AL RECUPERO E
ALLA VALORIZZAZIONE DELLE EDICOLE
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RELAZIONE
La
materia delle rivendite di giornali e riviste è disciplinata, allo stato
attuale, dalle seguenti fonti normative:
o
legge 5 agosto 1981, n. 416 e
successive modifiche ed integrazioni di cui alle leggi:
o
13 aprile 1999, n. 108, legge
delega con la quale è stata demandata al Governo la competenza di emanare
un decreto legislativo di riordino del comparto;
o
d.lgs. 24 aprile 2001, n. 170
con il quale il governo ha provveduto, in attuazione della predetta legge
delega, al riordino del sistema di vendita della stampa quotidiana e
periodica.
Nel
quadro delle fonti sinteticamente delineato, si inserisce inoltre la recente
riforma del Titolo V della Costituzione, attuata con la legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3. Alla luce della riforma e del nuovo riparto di
competenze legislative fra Stato e Regioni, la disciplina della vendita
della stampa quotidiana e periodica risulta essere attribuita alla
competenza legislativa esclusiva regionale, all'interno della più vasta
materia del commercio interno.
Questo
provvedimento nasce dalla considerazione che se le edicole, presenti in modo
capillare su tutto il territorio regionale ed in particolare nei grandi
centri urbani, fossero esteticamente più gradevoli ed uniformi l’arredo
urbano dei comuni lombardi potrebbe migliorare decisamente.
Numerosi
sono i chioschi-edicola vecchi
ed antiestetici, la cui inadeguatezza estetica e funzionale risulta ancora
più evidente in quegli ambiti urbani di rilevanza storico-artistica e
ambientale, come i centri storici e i parchi.
Di qui
l’esigenza di sostenere una riqualificazione e omogeneizzazione delle
strutture architettoniche delle
edicole presenti nonché della loro funzionalità gestionale, rendendole
esteticamente più gradevoli ed in armonia con il contesto nel quale sono
inserite, valorizzandole in quanto prezioso punto di riferimento per
cittadini e turisti nonché punto di contatto privilegiato con
l’informazione e migliorandone la ”vivibilità” assicurando così
all’edicolante un ambiente di lavoro più comodo e funzionale.
Nell’ambito
di un progetto di ammodernamento globale e affinché le città si pongano in
un contesto sempre più europeo, il provvedimento prevede dunque un
contributo regionale di sostegno a favore di quegli edicolanti che vogliano
ammodernare ed abbellire la struttura della propria edicola.
Penso
dunque alla definizione di un sistema coordinato di immagine per le
edicole per tutto il territorio
regionale: tutte dello stesso colore, (ipotizzabile il colore verde milanese
dei vecchi tram, simbolo della città capoluogo della regione) e di maggiori
dimensioni, ove possibile.
La
Regione, infine, potrebbe utilizzare le edicole per la distribuzione di
materiale informativo, contando così su una capillare diffusione delle
proprie iniziative (bandi, concorsi, inziative
culturali,…) a tutto vantaggio dei cittadini che potranno venirne a
conoscenza in modo più facile ed immediato.
Art.
1
(Finalità)
La
regione, nell’ambito di quanto disposto dall’art. 6 del D. Lgs. 24
aprile 2001, n. 170 “Riordino del sistema di diffusione della stampa
quotidiana e periodica, a norma dell’art. 3 della legge 13 aprile 1999, n.
108” promuove e sostiene iniziative di ammodernamento ed abbellimento
delle strutture delle edicole al fine di valorizzare architettonicamente e
funzionalmente le edicole, erogando un apposito contributo economico per
l’ammodernamento delle strutture.
Articolo
2
(Beneficiari)
Destinatarie
del contributo di cui all’art. 1 della presente legge sono i proprietari e
i gestori di edicole e di chioschi-edicola che intendono ammodernare le
proprie strutture sulla base delle indicazioni stabilite dalla Regione,
presentano regolare richiesta di finanziamento e si impegnano eventualmente,
sulla base di un apposito accordo, ad esporre materiale informativo gratuito
fornito dalla Regione.
La
Regione concede contributi, la cui entità è variabile e potrà arrivare
fino ad un massimo del 50% del costo dell’intervento nel caso in cui
l’edicolante sottoscriva l’accordo di divulgazione del materiale
informativo regionale, ai gestori o ai proprietari di edicole e di
chioschi-edicola per il miglioramento e l’abbellimento delle strutture,
nel rispetto dei parametri di cui all’art. 1 della presente legge.
Art.
3
(Compiti dei comuni)
1.
I comuni nell’ambito della
presente legge esercitano le seguenti funzioni:
a)
ricevono, valutano e decidono
sull’accoglimento delle domande per la concessione del contributo, secondo
i criteri ed i requisiti definiti
dalla Regione;
b)
erogano il contributo nei
limiti delle risorse allo scopo assegnate dalla Regione;
c)
compiono i necessari
accertamenti, anche successivi, sulla veridicità delle dichiarazioni rese e
vigilano, anche attraverso controlli a campione, sull’effettivo rispetto
delle disposizioni regionali;
d)
verificano
la rispondenza agli obiettivi prefissati e degli impegni assunti, ivi
compresa l’esposizione dei materiali divulgativi forniti dalla Regione.
Art.
4
(Definizione criteri)
La
Giunta regionale entro 90 giorni, d’intesa con le associazioni degli
editori e dei distributori, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale dei rivenditori e con parere conforme
della commissione competente, stabilisce i criteri per l’assegnazione dei
contributi e per l’omologazione strutturale dei punti vendita, in funzione
anche dell’arredo urbano e dell’assetto urbanistico dell’area.
Art.
5
(Norma finanziaria)
1.
Agli oneri finanziari derivanti dalla applicazione della presente legge si
provvederà a decorrere dall’esercizio finanziario corrente con gli
stanziamenti che saranno individuati nella competente unità previsionale
del bilancio regionale.
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