PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLE DISCIPLINE BIO/NATURALI (DBN)
Relazione
Nell’ultimo
decennio si sono affermate e diffuse nella realtà sociale numerose
discipline mirate al benessere, alla difesa e al ripristino delle migliori
condizioni di salute, alla rimozione degli stati di disagio, alla
prevenzione di stati patologici, finalizzate in generale
migliorare la qualità della vita. Sono state
definite in varie maniere: medicine alternative, terapie energetiche,
pratiche complementari ecc.; recentemente sono state raggruppate nella
categoria delle medicine non convenzionali per distinguerle dalla medicina
comunemente riconosciuta dagli ordinamenti e organizzata all’interno dei
Servizi Sanitari Nazionali e Regionali. Tale
definizione, anche se accolta ed utilizzata attualmente dall’ordinamento
istituzionale e politico sia in sede nazionale che in sede di unione
europea, mal si presta a delimitare un ambito di riconoscimento di queste
discipline, limitandosi ad inserirle, per esclusione, in una categoria
troppo generica e omnicomprensiva. Si ritiene
indispensabile riconoscere le peculiarità originali di un gruppo di
queste discipline che non appartengono e non possono appartenere
all’area sanitaria così come oggi è concepita e strutturata in quanto
attengono ad universi culturali, affermano principi generali e generano
pratiche operative sostanzialmente diversi da quelle della medicina
convenzionale. Il
comune riferimento alla vita e alla natura suggerisce l’utilizzo
dei termini “biologico e naturale”; la dichiarata intenzione di non
collocarsi in un ambito di cura specifico di patologie né convenzionale né
non convenzionale suggerisce di evitare il termine medicine e di adottare
il termine tipico delle pratiche educativo-evolutive, cioè discipline
bio-naturali. Nell’ambito
delle DBN compito della Regione è di sviluppare una nuova cultura
professionale degli operatori e dei consulenti DBN basata su due
differenti livelli di formazione con numero di ore corso e crediti
professionali differenziati. Alla Regione
spetta anche il compito di stabilire le modalità di accesso a tali corsi
e di verificare la preparazione professionale degli operatori / consulenti
DBN al fine di fornire loro una preparazione adeguata alle richieste del
mercato e a tutela dell’utenza. A tale scopo
viene istituito presso l’Assessorato alla Formazione e al Lavoro il
Registro Regionale delle Scuole di formazione e il Registro Regionale
professionale per operatori e consulenti DBN. PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLE DISCIPLINE BIO/NATURALI (DBN)
Art. 1 Le discipline
bio-naturali si inseriscono a pieno titolo in un ambito socio-educativo
volto al benessere e alla qualità della vita. Queste
discipline si riconoscono in alcuni principi base che le accomunano; in
particolare: -
l’approccio
globale alla persona e alla sua condizione; -
il rispetto del
principio della “natura che cura”; -
l’intento di
stimolare la “capacità di autoguarigione”. Queste
discipline, nella loro eterogeneità, si riconoscono nella definizione
comune di Discipline Bio-Naturali. Art. 2 Vengono
definiti due diversi livelli di formazione e di abilitazione all’attività
lavorativa e all’esercizio della professione in DBN: a) operatore
e/o consulente per il benessere in DBN (shiatsu, naturopatia,
reflessologia… ecc.) b) operatore
e/o consulente in discipline bio-naturali, specializzato in DBN. Art. 3 L’operatore
e/o consulente di DBN deve avere una buona padronanza dei principi e delle
modalità operative peculiari dei modelli culturali a cui le discipline
bio-naturali fanno riferimento, oltre che una conoscenza generale del
modello culturale e
scientifico peculiare della società in cui ci troviamo a vivere e ad
operare. Art. 4 1. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale definisce il percorso professionale degli operatori e/o consulenti di DBN sulla base di un curricolo dettagliato differenziato a seconda del primo o del secondo livello di formazione. 2.
La Giunta definisce i criteri per la qualificazione degli operatori
o consulenti di DBN. Art. 5 Al fine di
garantire la più ampia rappresentatività agli operatori e agli istituti
di formazione esistenti sul territorio si istituisce presso
l’Assessorato alla Formazione e al Lavoro un Comitato di Coordinamento
composto da: Un
rappresentante per: - ogni libera
associazione tra professionisti di rilevanza nazionale e/o nell’ unione
europea e operante in ambito regionale da almeno un anno; - ogni libera
associazione tra professionisti strutturata sul territorio regionale da
almeno 1 anno anche se assente a livello nazionale/europeo - ogni istituto
di formazione pubblico o privato di rilevanza nazionale e/o europeo
operante in ambito regionale da almeno cinque anni - ogni istituto
di formazione pubblico o privato strutturato sul territorio regionale da
almeno cinque anni, anche se assente a livello nazionale/europeo. Il Comitato di
coordinamento sarà presieduto da un delegato dell’Assessorato
Formazione e Lavoro. Il Comitato di
Coordinamento si dovrà insediare entro 3 mesi dall’approvazione della
presente legge; l’Assessorato alla Formazione e Lavoro designerà il
presidente che convocherà i rappresentanti degli enti aventi diritto
sulla base di una proposta documentata che ogni ente presenterà entro un
mese dalla promulgazione della normativa. Il Comitato di
Coordinamento ha i seguenti compiti: - Eleggere i
propri rappresentanti alla Commissione Regionale - Definire per
ogni DBN il curriculum
formativo, il livello di qualifica professionale e di abilitazione al
lavoro, su proposta dei componenti qualificati in ogni singola disciplina. - Valutare la
validità delle discipline emergenti e l’opportunità di proporne
l’inserimento nella presente legge. - Monitorare
gli Istituti di Formazione che facessero domanda di riconoscimento alla
regione ed esprimere un parere sulla loro congruità alla normativa alla
Commissione Regionale Art. 6 (LA COMMISSIONE REGIONALE PER
LE DBN) E’ istituita
presso il Consiglio della Regione la Commissione Regionale per le DBN. La Commissione
si insedierà entro 3 mesi dall’entrata in vigore della presente legge
ed è composta da: - 1 membro
designato dall’assessorato Formazione e Lavoro della Regione - 7 membri
eletti dal Comitato di Coordinamento - 3 membri
nominati rispettivamente dagli organismi di rappresentanza dei
consumatori, dei lavoratori e
degli imprenditori. La commissione
ha i seguenti compiti: - Stabilire i
criteri di organizzazione del Registro Regionale degli Istituti di
Formazione per operatori/consulenti in DBN e le modalità di iscrizione. - Stabilire i
criteri di organizzazione del Registro Regionale degli
operatori/consulenti in DBN e le modalità di iscrizione. - Verificare la
sussistenza dei parametri stabiliti per il riconoscimento degli Istituti
di Formazione valutandone la struttura organizzativa e finanziaria, il
programma formativo e le reali competenze degli operatori formati in
relazione agli sbocchi occupazionali. - Verificare la
sussistenza dei parametri stabiliti per il riconoscimento delle Libere
Associazioni tra Professionisti, valutandone la struttura organizzativa e
finanziaria, gli ambiti reali rappresentatività e di gestione democratica
della vita associativa, l’adeguatezza e l’operatività del codice
deontologico. - Attuare un
costante monitoraggio sulla permanenza nel tempo dei parametri definiti,
rilevando le carenze ed attuando provvedimenti disciplinari sino alla
revoca dell’iscrizione al Registro dell’Operatore/Consulente e
dell’Istituto di Formazione inadempiente sul piano tecnico,
professionale e deontologico. -
Inviare i suoi
rappresentanti agli esami finali degli Istituti di Formazione iscritti nel
Registro. Art. 7 E’ istituito presso l’Assessorato alla
Formazione e Lavoro, entro 3 mesi dalla promulgazione della legge, il
Registro Regionale degli Istituti di Formazione per Operatori/Consulenti
di DBN. Gli istituti
pubblici e privati che hanno caratteristiche corrispondenti ai dettami
della presente legge, possono chiedere di essere inserite nel Registro
Regionale degli Istituti di
Formazione di DBN, fornendo documentazione sulla loro adeguatezza sul
piano organizzativo, finanziario, tecnico e didattico, allegando il
dettaglio del programma di formazione, secondo le richieste della
Commissione. Gli Istituti di
Formazione dovranno altresì comprovare un’esperienza didattica e
un’anzianità operativa di almeno cinque anni. Art. 8 E’ istituito
presso l’Assessorato alla Formazione e Lavoro il Registro Regionale
degli Operatori e
dei Consulenti DBN. Il Registro sarà
suddiviso in elenchi per specializzazione e per livello (per le
specializzazione che prevedono diversi livelli). Art. 9 I
professionisti già accreditati dalle Libere Associazioni di
Professionisti esistenti da almeno un anno alla data di approvazione della
presente legge e in possesso dei requisiti stabiliti dalla Commissione
Regionale, i diplomati degli Istituti di Formazione riconosciuti dalla
Regione e gli insegnanti che
insegnano in tali Istituti, saranno iscritti di diritto al Registro
Regionale. Entrano a far
parte del Comitato di Coordinamento all’atto della sua costituzione i
rappresentanti delle Libere Associazioni tra Professionisti e degli
Istituti di Formazione delle DBN elencate (shiatsu, naturopatia,
reflessologia ecc… anche se l’elenco non può considerarsi esaustivo). Art. 10 (NORMA
FINANZIARIA) Agli
oneri finanziari derivati dall’applicazione della presente legge si
provvederà a decorrere dall’esercizio finanziario 2002 con gli
stanziamenti che saranno individuati nella competente unità revisionale
del bilancio regionale. |