PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLE DISCIPLINE BIO/NATURALI (DBN)

Relazione

Nell’ultimo decennio si sono affermate e diffuse nella realtà sociale numerose discipline mirate al benessere, alla difesa e al ripristino delle migliori condizioni di salute, alla rimozione degli stati di disagio, alla prevenzione di stati patologici, finalizzate in generale  migliorare la qualità della vita.

Sono state definite in varie maniere: medicine alternative, terapie energetiche, pratiche complementari ecc.; recentemente sono state raggruppate nella categoria delle medicine non convenzionali per distinguerle dalla medicina comunemente riconosciuta dagli ordinamenti e organizzata all’interno dei Servizi Sanitari Nazionali e Regionali.

Tale definizione, anche se accolta ed utilizzata attualmente dall’ordinamento istituzionale e politico sia in sede nazionale che in sede di unione europea, mal si presta a delimitare un ambito di riconoscimento di queste discipline, limitandosi ad inserirle, per esclusione, in una categoria troppo generica e omnicomprensiva.

Si ritiene indispensabile riconoscere le peculiarità originali di un gruppo di queste discipline che non appartengono e non possono appartenere all’area sanitaria così come oggi è concepita e strutturata in quanto attengono ad universi culturali, affermano principi generali e generano pratiche operative sostanzialmente diversi da quelle della medicina convenzionale.

Il  comune riferimento alla vita e alla natura suggerisce l’utilizzo dei termini “biologico e naturale”; la dichiarata intenzione di non collocarsi in un ambito di cura specifico di patologie né convenzionale né non convenzionale suggerisce di evitare il termine medicine e di adottare il termine tipico delle pratiche educativo-evolutive, cioè discipline bio-naturali.

Nell’ambito delle DBN compito della Regione è di sviluppare una nuova cultura professionale degli operatori e dei consulenti DBN basata su due differenti livelli di formazione con numero di ore corso e crediti professionali differenziati.

Alla Regione spetta anche il compito di stabilire le modalità di accesso a tali corsi e di verificare la preparazione professionale degli operatori / consulenti DBN al fine di fornire loro una preparazione adeguata alle richieste del mercato e a tutela dell’utenza.

A tale scopo viene istituito presso l’Assessorato alla Formazione e al Lavoro il Registro Regionale delle Scuole di formazione e il Registro Regionale professionale per operatori e consulenti DBN.

 

 

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLE DISCIPLINE BIO/NATURALI (DBN)

 

Art. 1
(DEFINIZIONE DELLE DISCIPLINE BIO-NATURALI)

Le discipline bio-naturali si inseriscono a pieno titolo in un ambito socio-educativo volto al benessere e alla qualità della vita.

Queste discipline si riconoscono in alcuni principi base che le accomunano; in particolare:

-          l’approccio globale alla persona e alla sua condizione;

-          il rispetto del principio della “natura che cura”;

-          l’intento di stimolare la “capacità di autoguarigione”.

Queste discipline, nella loro eterogeneità, si riconoscono nella definizione comune di Discipline Bio-Naturali.

 

Art. 2
(FORMAZIONE ED ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI IN DBN)

Vengono definiti due diversi livelli di formazione e di abilitazione all’attività lavorativa e all’esercizio della professione in DBN:

a) operatore e/o consulente per il benessere in DBN (shiatsu, naturopatia, reflessologia… ecc.)

b) operatore e/o consulente in discipline bio-naturali, specializzato in DBN.

 

Art. 3
(FORMAZIONE DELL’OPERATORE E/O CONSULENTE DI DBN)

L’operatore e/o consulente di DBN deve avere una buona padronanza dei principi e delle modalità operative peculiari dei modelli culturali a cui le discipline bio-naturali fanno riferimento, oltre che una conoscenza generale del modello culturale  e scientifico peculiare della società in cui ci troviamo a vivere e ad operare.

 

Art. 4
(FUNZIONI DELLA GIUNTA)

1.                Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale definisce il percorso professionale degli operatori e/o consulenti di DBN sulla base di un curricolo dettagliato differenziato a seconda del primo o del secondo livello di formazione.

2.                 La Giunta definisce i criteri per la qualificazione degli operatori o consulenti di DBN.

 

Art. 5
COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LE DBN)

Al fine di garantire la più ampia rappresentatività agli operatori e agli istituti di formazione esistenti sul territorio si istituisce presso l’Assessorato alla Formazione e al Lavoro un Comitato di Coordinamento composto da:

Un rappresentante per:

- ogni libera associazione tra professionisti di rilevanza nazionale e/o nell’ unione europea e operante in ambito regionale da almeno un anno;

- ogni libera associazione tra professionisti strutturata sul territorio regionale da almeno 1 anno anche se assente a livello nazionale/europeo

- ogni istituto di formazione pubblico o privato di rilevanza nazionale e/o europeo operante in ambito regionale da almeno cinque anni

- ogni istituto di formazione pubblico o privato strutturato sul territorio regionale da almeno cinque anni, anche se assente a livello nazionale/europeo.

Il Comitato di coordinamento sarà presieduto da un delegato dell’Assessorato Formazione e Lavoro.

Il Comitato di Coordinamento si dovrà insediare entro 3 mesi dall’approvazione della presente legge; l’Assessorato alla Formazione e Lavoro designerà il presidente che convocherà i rappresentanti degli enti aventi diritto sulla base di una proposta documentata che ogni ente presenterà entro un mese dalla promulgazione della normativa.

Il Comitato di Coordinamento ha i seguenti compiti:

- Eleggere i propri rappresentanti alla Commissione Regionale

- Definire per ogni  DBN il curriculum formativo, il livello di qualifica professionale e di abilitazione al lavoro, su proposta dei componenti qualificati in ogni singola disciplina.

- Valutare la validità delle discipline emergenti e l’opportunità di proporne l’inserimento nella presente legge.

- Monitorare gli Istituti di Formazione che facessero domanda di riconoscimento alla regione ed esprimere un parere sulla loro congruità alla normativa alla Commissione Regionale  

 

Art. 6

(LA COMMISSIONE REGIONALE PER LE DBN)

E’ istituita presso il Consiglio della Regione la Commissione Regionale per le DBN.

La Commissione si insedierà entro 3 mesi dall’entrata in vigore della presente legge ed è composta da:

- 1 membro designato dall’assessorato Formazione e Lavoro della Regione

- 7 membri eletti dal Comitato di Coordinamento

- 3 membri nominati rispettivamente dagli organismi di rappresentanza dei consumatori, dei lavoratori  e degli imprenditori.

La commissione ha i seguenti compiti:

- Stabilire i criteri di organizzazione del Registro Regionale degli Istituti di Formazione per operatori/consulenti in DBN e le modalità di iscrizione.

- Stabilire i criteri di organizzazione del Registro Regionale degli  operatori/consulenti in DBN e le modalità di iscrizione.

- Verificare la sussistenza dei parametri stabiliti per il riconoscimento degli Istituti di Formazione valutandone la struttura organizzativa e finanziaria, il programma formativo e le reali competenze degli operatori formati in relazione agli sbocchi occupazionali.

- Verificare la sussistenza dei parametri stabiliti per il riconoscimento delle Libere Associazioni tra Professionisti, valutandone la struttura organizzativa e finanziaria, gli ambiti reali rappresentatività e di gestione democratica della vita associativa, l’adeguatezza e l’operatività del codice deontologico.

- Attuare un costante monitoraggio sulla permanenza nel tempo dei parametri definiti, rilevando le carenze ed attuando provvedimenti disciplinari sino alla revoca dell’iscrizione al Registro dell’Operatore/Consulente e dell’Istituto di Formazione inadempiente sul piano tecnico, professionale e deontologico.

-          Inviare i suoi rappresentanti agli esami finali degli Istituti di Formazione iscritti nel Registro.

 

Art. 7
(REGISTRO REGIONALE DELLE SCUOLE DI FORMAZIONE PER OPERATORI  E CONSULENTI DI DBN)

E’ istituito presso l’Assessorato alla Formazione e Lavoro, entro 3 mesi dalla promulgazione della legge, il Registro Regionale degli Istituti di Formazione per Operatori/Consulenti di DBN.

Gli istituti pubblici e privati che hanno caratteristiche corrispondenti ai dettami della presente legge, possono chiedere di essere inserite nel Registro Regionale  degli Istituti di Formazione di DBN, fornendo documentazione sulla loro adeguatezza sul piano organizzativo, finanziario, tecnico e didattico, allegando il dettaglio del programma di formazione, secondo le richieste della Commissione.

Gli Istituti di Formazione dovranno altresì comprovare un’esperienza didattica e un’anzianità operativa di almeno cinque anni.

 

Art. 8
(REGISTRO REGIONALE DEGLI OPERATORI E DEI CONSULENTI DBN)

E’ istituito presso l’Assessorato alla Formazione e Lavoro il Registro Regionale degli  Operatori e  dei Consulenti  DBN.

Il Registro sarà suddiviso in elenchi per specializzazione e per livello (per le specializzazione che prevedono diversi livelli).

 

Art. 9
(NORME TRANSITORIE)

I professionisti già accreditati dalle Libere Associazioni di Professionisti esistenti da almeno un anno alla data di approvazione della presente legge e in possesso dei requisiti stabiliti dalla Commissione Regionale, i diplomati degli Istituti di Formazione riconosciuti dalla Regione e gli insegnanti  che insegnano in tali Istituti, saranno iscritti di diritto al Registro Regionale.

Entrano a far parte del Comitato di Coordinamento all’atto della sua costituzione i rappresentanti delle Libere Associazioni tra Professionisti e degli Istituti di Formazione delle DBN elencate (shiatsu, naturopatia, reflessologia ecc… anche se l’elenco non può considerarsi esaustivo).

  

Art. 10

(NORMA FINANZIARIA) 

Agli oneri finanziari derivati dall’applicazione della presente legge si provvederà a decorrere dall’esercizio finanziario 2002 con gli stanziamenti che saranno individuati nella competente unità revisionale del bilancio regionale.