pubblicata
sul BURL n. 48 - I suppl. Ord. 29/11/02
RELAZIONE Il
fenomeno del commercio abusivo ambulante sta assumendo proporzioni sempre
più preoccupanti al punto da poter essere considerato una vera e propria
emergenza sociale. Ormai
non esiste marciapiede in zone di passaggio o di mercati rionali che non
sia ornato da prodotti contraffatti o comunque provento di produzioni
illegali. Esistono
diversi tipi di abusivismo commerciale: -
ambulante
senza documenti di soggiorno in regola -
ambulante
in regola con il permesso di soggiorno ma non iscritto al Registro
Commerciale -
ambulanti
che hanno avuto la possibilità di convertire il permesso che avevano
ottenuto al loro Paese ma non hanno la licenza commerciale necessaria alla
vendita -
ambulanti
che pur arrivati al traguardo, per molti inavvicinabile, della licenza,
non hanno assegnato un proprio posto di vendita. L’abusivismo
commerciale esiste da tempo e nel tempo, anche in seguito al massiccio
arrivo in Italia di nuove immigrazioni, si è modificato negli illeciti e
nei modi, sia a livello qualitativo sia a livello quantitativo.
Il numero di condotte illegali imputabili ad italiani si è ridotto
percentualmente in maniera drastica a favore di quelle contestate ai non
nazionali. Si
tratta dunque di un fenomeno dai molteplici risvolti, sociali, economici e
di pubblica sicurezza: -
Sociali:
perché, postulata la presenza dell’immigrato in Italia, la vendita
ambulante rappresenta l’espediente che gli consente il mantenimento. -
Economici:
perché causa indirettamente danni nei confronti della collettività
nazionale (in quanto meccanismo che dirotta denaro nei percorsi del
sommerso, sottraendoli al prelievo fiscale e quindi al finanziamento della
spesa pubblica Statale), ma anche perché espressione di concorrenza
sleale (in quanto gli abusivi non pagando le tasse, non rilasciando
scontrini fiscali e non avendo costi fissi possono offrire la merce a
prezzi più bassi). -
Pubblica
sicurezza in
quanto gestito da organizzazioni criminali, che alimentano i flussi di
immigrati clandestini da reclutare e da sfruttare per le proprie attività
illecite, fra cui anche, per l’appunto, il commercio abusivo. Da non
dimenticare inoltre anche l’enorme dispendio di tempo per le forze
dell’ordine preposte a reprimere e prevenire questo tipo di reato.
Attualmente infatti la verbalizzazione degli illeciti è lunga e
macchinosa e blocca spesso le azioni operative per diverse ore per poi
risolversi spesso in un niente di fatto (quando l’abusivo è straniero e
non ha validi documenti di identificazione infatti le sanzioni e le pene
si riducono a mere questioni di forma senza solitamente portare ad alcun
risultato concreto). Si
rende quindi sempre più necessaria ed indifferibile una revisione della
normativa attuale in materia di commercio, soprattutto per quanto concerne
il commercio abusivo su aree pubbliche. Le
modifiche introdotte dal nuovo titolo V della Costituzione riguardano
anche la materia del commercio e riconoscono alle regioni potestà
legislativa in tale ambito disciplinare. Questo
Progetto di Legge ha lo scopo di valorizzare e salvaguardare l’attività
commerciale, prevedendo nuovi strumenti operativi e misure restrittive per
combattere il problema partendo dall’occupazione abusiva di tutte le
aree pubbliche. Per aree pubbliche vengono intese strade, canali, piazze,
aree di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed
ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico. Gli articoli 27-28-29-30 del Titolo X del Decreto Legislativo
114/98 disciplinano l’esercizio del commercio al dettaglio su aree
pubbliche. L’articolo 29, in particolare prevede sanzioni amministrative
e la confisca delle attrezzature e della merce per chiunque eserciti il
commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione. Perché la procedura si riveli effettivamente efficace e
l’obiettivo di ridurre/eliminare l’abusivismo possa essere perseguito
concretamente è indispensabile, oltre alla sanzione pecuniaria per il
trasgressore e la confisca immediata delle merci, anche la distruzione
delle stesse come sanzione amministrativa accessoria. La distruzione delle merci contraffatte deve avvenire entro le 48 ore
dalla confisca, mentre quella di provenienza illecita o venduta
abusivamente, senza licenze, deve essere immediatamente sequestrata e
trascorsi 30 giorni senza che nessuno l'abbia reclamata, essere anch'essa
confiscata - nei modi ritenuti più opportuni dal competente organo
comunale; i generi alimentari
confiscati vengono, invece, donati in beneficenza. Questo PDL nasce, quindi, dall’esigenza di contrastare
abusivismo commerciale e occupazione illecita delle aree pubbliche e dalla
necessità di tutelare il libero commercio e la vendita di merci al
dettaglio sulla base di regolari autorizzazioni rilasciate dal competente
ufficio comunale. La stessa autorità deve provvedere alla verifica delle
occupazioni abusive e all’applicazione delle sanzioni di cui alla
presente legge. Per l’attività di accertamento dei reati di abusivismo
commerciale è prevista anche la figura dell’ausiliario facente le veci
della polizia municipale annonaria. La distruzione delle merci deve avvenire entro le 48 ore dalla confisca, nei modi ritenuti più opportuni dal competente organo comunale.
Art. 1 1.
La Regione con la presente legge
persegue la salvaguardia del regolare esercizio del commercio su aree
pubbliche nel territorio regionale, ai sensi della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché
delle disposizioni contenute nel Titolo X del D. lgs. 31 marzo 1998, n.
114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a
norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59. 2.
La presente
legge stabilisce norme generali alle quali i Comuni devono attenersi nella
disciplina delle funzioni amministrative concernenti il commercio abusivo
su aree pubbliche o su aree
private soggette a servitù di pubblico passaggio. Art. 2 1. Per aree pubbliche si intendono le strade, i canali, le piazze, comprese le aree di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico. Art. 3 1. Sono soggetti alla presente legge tutti coloro che svolgono attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche o aree private soggette a servitù di pubblico passaggio senza le autorizzazioni prescritte dalla legge. Art. 4 1. Le occupazioni con l’esposizione delle merci in spazi ed aree pubbliche e private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione sono abusive. 2.
Per la
cessazione delle occupazioni abusive l’autorità comunale procede
secondo quanto stabilito nell’art. 6.
Art. 5 1.
Presso la
Giunta regionale è costituito il Comitato Regionale Consultivo sulle
problematiche dell’abusivismo composto dalle Organizzazioni maggiormente
rappresentative delle imprese del commercio, da Unioncamere regionale, dai
rappresentanti delle Direzioni generali interessate per materia. Le
modalità di funzionamento del Comitato sono stabilite con deliberazione
della Giunta regionale. 2. Il Comitato ha i seguenti compiti: a)
monitoraggio dei
dati delle Autorità competenti sull’abusivismo nei centri urbani; b)
informazione, studi
ed approfondimento delle dinamiche del commercio abusivo riferite alle
statistiche di Comuni e Autorità competenti; c)
individuazione di
strumenti di lotta al fenomeno dell’abusivismo. Art. 6 1.
A coloro che
esercitano il commercio in forma abusiva ai sensi dell’art. 4 si applicano le sanzioni amministrative previste
all’articolo 29 del D. lgs. 114/98 e la contestuale confisca delle
merci. 2.
Nei casi di
violazione di cui al comma 1 l'agente o l'ufficiale accertatore procede al
sequestro cautelare delle merci e trasmette immediatamente il verbale di
accertamento e di sequestro all’Autorità competente, dandone copia al
trasgressore. 3.
L'Autorità
competente emana il provvedimento di confisca
entro 24 ore dal ricevimento del verbale. 4.
Le merci
confiscate ai sensi del comma 1, qualora contraffatte o consistenti in
generi merceologici fungibili, devono essere distrutte entro 48 ore dalla
confisca, a spese del trasgressore, salvo la conservazione di un campione
della merce stessa per fini giudiziari. 5.
Non si procede
a confisca delle cose sequestrate o a distruzione delle cose confiscate se
l’interessato, in via d’urgenza, previa audizione personale richiesta
senza formalità, anche verbalmente, dimostri al competente ufficio che la
vendita e l’occupazione erano oggetto, rispettivamente di autorizzazione
e di concessione. In tale caso le merci sono restituite. 6.
Le merci
confiscate non contraffatte consistenti in beni non fungibili di cui il
trasgressore non sia in grado di dimostrare la provenienza vengono
custodite presso la depositeria comunale o altro magazzino allo scopo
autorizzato e dell'atto di deposito è dato immediato avviso nell'albo
pretorio del comune; qualora entro trenta giorni dalla pubblicazione del
suddetto avviso nell'albo
pretorio i beni non vengono reclamati dagli eventuali legittimi
proprietari il comune può procedere alla loro distribuzione, o nel caso
di consistente valore economico, alla vendita degli stessi tramite asta
pubblica. 7.
I generi
alimentari confiscati se mantenuti in confezione integra, non in scadenza,
prodotti e conservati nel rispetto della normativa riguardante l’igiene
degli alimenti, con particolare riguardo al D. lgs. 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43 CEE e 96/3 CE concernenti
l’igiene dei prodotti alimentari), devono essere
donati in beneficenza. 8.
L'autorità
competente ad applicare le sanzioni è il Sindaco del Comune nel quale
hanno avuto luogo le violazioni od altro soggetto individuato in base
all'ordinamento dell'ente locale. Art. 7 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |