LEGGE FERRETTO

Legge Regionale n. 27 del 25/11/2002  

pubblicata sul BURL n. 48 - I suppl. Ord. 29/11/02
PDL 220 - 10/04/2002

Approvato all'unanimità in Consiglio Regionale il: 19/11/2002

 NORMATIVA SULL’OCCUPAZIONE  ABUSIVA DEL SUOLO PUBBLICO PER LE ATTIVITA’ COMMERCIALI NON AUTORIZZATE  

RELAZIONE

Il fenomeno del commercio abusivo ambulante sta assumendo proporzioni sempre più preoccupanti al punto da poter essere considerato una vera e propria emergenza sociale.

Ormai non esiste marciapiede in zone di passaggio o di mercati rionali che non sia ornato da prodotti contraffatti o comunque provento di produzioni illegali.

Esistono diversi tipi di abusivismo commerciale:

-          ambulante senza documenti di soggiorno in regola

-          ambulante in regola con il permesso di soggiorno ma non iscritto al Registro Commerciale

-          ambulanti che hanno avuto la possibilità di convertire il permesso che avevano ottenuto al loro Paese ma non hanno la licenza commerciale necessaria alla vendita

-          ambulanti che pur arrivati al traguardo, per molti inavvicinabile, della licenza, non hanno assegnato un proprio posto di vendita.

L’abusivismo commerciale esiste da tempo e nel tempo, anche in seguito al massiccio arrivo in Italia di nuove immigrazioni, si è modificato negli illeciti e nei modi, sia a livello qualitativo sia a livello quantitativo.  Il numero di condotte illegali imputabili ad italiani si è ridotto percentualmente in maniera drastica a favore di quelle contestate ai non nazionali.

Si tratta dunque di un fenomeno dai molteplici risvolti, sociali, economici e di pubblica sicurezza:

-          Sociali: perché, postulata la presenza dell’immigrato in Italia, la vendita ambulante rappresenta l’espediente che gli consente il mantenimento.

-          Economici: perché causa indirettamente danni nei confronti della collettività nazionale (in quanto meccanismo che dirotta denaro nei percorsi del sommerso, sottraendoli al prelievo fiscale e quindi al finanziamento della spesa pubblica Statale), ma anche perché espressione di concorrenza sleale (in quanto gli abusivi non pagando le tasse, non rilasciando scontrini fiscali e non avendo costi fissi possono offrire la merce a prezzi più bassi).

-          Pubblica sicurezza in quanto gestito da organizzazioni criminali, che alimentano i flussi di immigrati clandestini da reclutare e da sfruttare per le proprie attività illecite, fra cui anche, per l’appunto, il commercio abusivo. Da non dimenticare inoltre anche l’enorme dispendio di tempo per le forze dell’ordine preposte a reprimere e prevenire questo tipo di reato.  Attualmente infatti la verbalizzazione degli illeciti è lunga e macchinosa e blocca spesso le azioni operative per diverse ore per poi risolversi spesso in un niente di fatto (quando l’abusivo è straniero e non ha validi documenti di identificazione infatti le sanzioni e le pene si riducono a mere questioni di forma senza solitamente portare ad alcun risultato concreto).  

Si rende quindi sempre più necessaria ed indifferibile una revisione della normativa attuale in materia di commercio, soprattutto per quanto concerne il commercio abusivo su aree pubbliche.

Le modifiche introdotte dal nuovo titolo V della Costituzione riguardano anche la materia del commercio e riconoscono alle regioni potestà legislativa in tale ambito disciplinare.

Questo Progetto di Legge ha lo scopo di valorizzare e salvaguardare l’attività commerciale, prevedendo nuovi strumenti operativi e misure restrittive per combattere il problema partendo dall’occupazione abusiva di tutte le aree pubbliche.

Per aree pubbliche vengono intese strade, canali, piazze, aree di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

Gli articoli 27-28-29-30 del Titolo X del Decreto Legislativo 114/98 disciplinano l’esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche. L’articolo 29, in particolare prevede sanzioni amministrative e la confisca delle attrezzature e della merce per chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione.

Perché la procedura si riveli effettivamente efficace e l’obiettivo di ridurre/eliminare l’abusivismo possa essere perseguito concretamente è indispensabile, oltre alla sanzione pecuniaria per il trasgressore e la confisca immediata delle merci, anche la distruzione delle stesse come sanzione amministrativa accessoria.

La distruzione delle merci contraffatte deve avvenire entro le 48 ore dalla confisca, mentre quella di provenienza illecita o venduta abusivamente, senza licenze, deve essere immediatamente sequestrata e trascorsi 30 giorni senza che nessuno l'abbia reclamata, essere anch'essa confiscata - nei modi ritenuti più opportuni dal competente organo comunale;  i generi alimentari confiscati vengono, invece, donati in beneficenza.

Questo PDL nasce, quindi, dall’esigenza di contrastare abusivismo commerciale e occupazione illecita delle aree pubbliche e dalla necessità di tutelare il libero commercio e la vendita di merci al dettaglio sulla base di regolari autorizzazioni rilasciate dal competente ufficio comunale.

La stessa autorità deve provvedere alla verifica delle occupazioni abusive e all’applicazione delle sanzioni di cui alla presente legge.

Per l’attività di accertamento dei reati di abusivismo commerciale è prevista anche la figura dell’ausiliario facente le veci della polizia municipale annonaria.

La distruzione delle merci deve avvenire entro le 48 ore dalla confisca, nei modi ritenuti più opportuni dal competente organo comunale.

 NORMATIVA SULL’OCCUPAZIONE  ABUSIVA 
DEL SUOLO PUBBLICO PER LE 
ATTIVITA’ COMMERCIALI NON AUTORIZZATE
 

Art. 1
(Oggetto e finalità)
 

1.      La Regione con la presente legge persegue la salvaguardia del regolare esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio regionale, ai sensi della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché delle disposizioni contenute nel Titolo X del D. lgs. 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.  

2.      La presente legge stabilisce norme generali alle quali i Comuni devono attenersi nella disciplina delle funzioni amministrative concernenti il commercio abusivo su aree pubbliche  o su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.  

Art. 2
(Definizione di area pubblica)

1.      Per aree pubbliche si intendono le strade, i canali, le piazze, comprese le aree di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

Art. 3
(Soggetti a cui si applicano le presenti norme)  

1.      Sono soggetti alla presente legge tutti coloro che svolgono attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche o aree private soggette a servitù di pubblico passaggio senza le autorizzazioni prescritte dalla legge.

Art. 4
(Occupazioni abusive)
 

1.      Le occupazioni con l’esposizione delle merci in spazi ed  aree pubbliche e  private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione sono abusive.

2.      Per la cessazione delle occupazioni abusive l’autorità comunale procede secondo quanto stabilito nell’art. 6.  

Art. 5
(Comitato regionale consultivo sulle problematiche dell’abusivismo)  

1.      Presso la Giunta regionale è costituito il Comitato Regionale Consultivo sulle problematiche dell’abusivismo composto dalle Organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese del commercio, da Unioncamere regionale, dai rappresentanti delle Direzioni generali interessate per materia. Le modalità di funzionamento del Comitato sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.  

2.      Il Comitato ha i seguenti compiti:

a)   monitoraggio dei dati delle Autorità competenti sull’abusivismo nei centri urbani;

b)   informazione, studi ed approfondimento delle dinamiche del commercio abusivo riferite alle statistiche di Comuni e Autorità competenti;  

c)   individuazione di strumenti di lotta al fenomeno dell’abusivismo.  

Art. 6
(Sanzioni)
 

1.      A coloro che esercitano il commercio in forma abusiva ai sensi dell’art. 4 si applicano le sanzioni amministrative previste all’articolo 29 del D. lgs. 114/98 e la contestuale confisca delle merci. 

2.      Nei casi di violazione di cui al comma 1 l'agente o l'ufficiale accertatore procede al sequestro cautelare delle merci e trasmette immediatamente il verbale di accertamento e di sequestro all’Autorità competente, dandone copia al trasgressore.  

3.      L'Autorità competente emana il provvedimento di confisca  entro 24 ore dal ricevimento del verbale.  

4.      Le merci confiscate ai sensi del comma 1, qualora contraffatte o consistenti in generi merceologici fungibili, devono essere distrutte entro 48 ore dalla confisca, a spese del trasgressore, salvo la conservazione di un campione della merce stessa per fini giudiziari.  

5.      Non si procede a confisca delle cose sequestrate o a distruzione delle cose confiscate se l’interessato, in via d’urgenza, previa audizione personale richiesta senza formalità, anche verbalmente, dimostri al competente ufficio che la vendita e l’occupazione erano oggetto, rispettivamente di autorizzazione e di concessione. In tale caso le merci sono restituite.  

6.      Le merci confiscate non contraffatte consistenti in beni non fungibili di cui il trasgressore non sia in grado di dimostrare la provenienza vengono custodite presso la depositeria comunale o altro magazzino allo scopo autorizzato e dell'atto di deposito è dato immediato avviso nell'albo pretorio del comune; qualora entro trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto avviso  nell'albo pretorio i beni non vengono reclamati dagli eventuali legittimi proprietari il comune può procedere alla loro distribuzione, o nel caso di consistente valore economico, alla vendita degli stessi tramite asta pubblica.  

7.      I generi alimentari confiscati se mantenuti in confezione integra, non in scadenza, prodotti e conservati nel rispetto della normativa riguardante l’igiene degli alimenti, con particolare riguardo al D. lgs. 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43 CEE e 96/3 CE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari), devono essere  donati in beneficenza.  

8.      L'autorità competente ad applicare le sanzioni è il Sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni od altro soggetto individuato in base all'ordinamento dell'ente locale.  

Art. 7
(Dichiarazione d'urgenza)
 

1.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.