Progetto di legge n. 004 - 04/05/2005
di iniziativa del consigliere regionale
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RELAZIONE
Nella maggior parte dei comuni lombardi sono numerose le opere di pubblica utilità già in fase di esecuzione o previste per il prossimo futuro, opere che spesso implicano la chiusura alla circolazione veicolare di numerose strade e causano, di conseguenza, ingenti danni ai commercianti i cui esercizi sono ubicati in tali aree, che si ritrovano, in alcuni casi, addirittura costretti per mesi alla chiusura della loro attività.
Le pesanti conseguenze economiche che ne derivano restano attualmente a totale carico del titolare dell’esercizio commerciale, ma è evidente che, proprio per la pubblica utilità degli interventi da cui i disagi originano, sarebbe più corretto venissero, almeno parzialmente, coperti con fondi pubblici.
Un’iniziativa in questo senso è già stata presa dalla regione Sicilia, la quale ha varato un decreto con il quale, agli imprenditori i cui esercizi sono ubicati nell’ambito dei centri urbani e la cui attività abbia subito un danno per effetto della chiusura prolungata al traffico per almeno un mese nei centri medesimi, viene concesso un contributo straordinario, a titolo di indennizzo parziale del danno effettivamente subito dall’impresa.
L’obiettivo di questo progetto di legge dunque è far sì che la regione Lombardia contribuisca in modo concreto, attraverso un indennizzo almeno parziale, a ridurre i danni economici causati agli esercizi commerciali dall’apertura di cantieri per la realizzazione di opere di pubblica utilità con la conseguente chiusura prolungata alla circolazione.
Articolo 1 (Finalità)
1. La regione Lombardia al fine di contribuire a ridurre i danni economici causati dalla chiusura di alcune strade cittadine per lavori di pubblica utilità alle attività commerciali, artigianali e dei servizi eroga agli imprenditori danneggiati un contributo a titolo di indennizzo.
Articolo 2 (Beneficiari)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, hanno diritto all’indennizzo quegli imprenditori, i cui esercizi commerciali siano ubicati nell’ambito di centri urbani la cui attività abbia subito danni perr effetto della chiusura prolungata al traffico per almeno un mese.
Articolo 3 (Erogazione del contributo)
1. La Giunta regionale, entro 90 giorni e previo parere della commissione consiliare competente, stabilisce:
- i termini e le modalità per la presentazione delle domande;
- l’importo e le modalità di erogazione del contributo.
Articolo 4 (Norma finanziaria)
1. Agli oneri finanziari derivanti dalla applicazione della presente legge si provvederà a decorrere dall’esercizio finanziario corrente con gli stanziamenti che saranno individuati nella competente unità previsionale del bilancio regionale.
Art. 5 (Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 127 della Costituzione e dell’art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURL..